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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/10/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
CA GR presidente
AN AN giudice rel.
Antonia Quartarella giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1381/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Montesano Giuseppina con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
31/7/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo in pari data - da qualificarsi quale domanda di scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile, come evincibile dall'atto integrale di matrimonio - contenente le condizioni del divorzio, al quale è stato altresì allegato il piano genitoriale;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione giudiziale dichiarata dal Tribunale di Reggio Emilio con sentenza n. 93/2020 depositata in data 24/1/2020;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative e soddisfano le esigenze del figlio minore con conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 Per_1
c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la previsione di cui al punto m) del ricorso, nulla debba disporsi sulle spese legali;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 31/7/2025 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 22/8/2008 in Hoshiarpur (India); Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Luzzara (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, Parte II, serie C, numero 8;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
22/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN AN CA GR