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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1560/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 1957/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il 29/9/2020;
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Carlo De Angelis (c.f. ), Maurizio De Angelis (c.f. C.F._1
) e Giovanni Finelli (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), costituitasi in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., nonché di delibera di giunta comunale n. 28 del 16/4/2021, dall'Avv. Ernesto Palumbo (c.f. ); C.F._4
APPELLATA
_______________________________________________________________________ n. 1560/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la chiedeva Parte_1 che venisse ingiunto al il pagamento di € 29.470 quale compenso Controparte_1 per l'accoglienza e l'alloggio offerti presso la Comunità Gemi sita nel Comune di
Casaluce e gestita dalla ricorrente, su richiesta dei servizi sociali del Controparte_1
a due minori stranieri non accompagnati.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 2225/2017.
Avverso tale ricorso proponeva opposizione il che eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione, la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, comunque, l'insussistenza dell'obbligazione a suo carico, in quanto avrebbe dovuto provvedere al relativo pagamento il nel quale si trovava la Controparte_2 struttura.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di improponibilità, accoglieva l'opposizione osservando che “a fronte delle richiesta di pagamento degli oneri economici conseguenti al collocamento dei minori e presso la struttura alloggio Persona_1 Persona_2
Comunità GEMI a seguito di richiesta da parte dei servizi sociali del Comune di CP_1 ove i predetti minori erano stati rinvenuti, il Comune ha dimostrato – producendo la circolare del 24 aprile 2013 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – che il relativo onere gravi sul Comune nel cui territorio è presente la struttura di accoglienza che riceva i predetti minori. La predetta circolare precisa infatti che, ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui sul territorio nazionale venga rilevata la presenza di un minore straniero non accompagnato, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro
e che “il collocamento del minore in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del nel cui territorio CP_1 la struttura è presente e la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti”. Va così smentito l'assunto della Società Cooperativa opposta, ad avviso della quale la disciplina di settore, in primo luogo il D.P.C.M. n.535/1999, individuerebbe il soggetto tenuto a sopportare gli oneri di accoglienza dei minori collocati nelle diverse strutture l'ente locale nel cui territorio i minori vengano ritrovati o i cui servizi sociali effettuino la
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richiesta di presa in carico e di collocamento presso i diversi centri. Tale assunto è rimasto indimostrato stante la mancata allegazione in giudizio del predetto decreto che sarebbe stato, invece, onere dell'opposto produrre in giudizio stante la pacifica sottrazione dei decreti ministeriali al principio iura novit curia. Infatti, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio
"iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.
(che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti, tanto che ne risulta inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, in assenza di loro produzione nel corso del giudizio di merito. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 25995 del 15/10/2019). Non è tale da confutare quanto precede la circostanza che la circolare non costituisca una fonte del diritto in quanto anche la Pubblica Amministrazione, a mezzo della cd. interpretazione amministrativa di cui sono espressione circolari, risoluzioni o singoli provvedimenti - sia pure non vincolanti per i cittadini e il giudice, né costituenti fonte di diritto -, influisce sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo. (Sez. 1, Sentenza n. 10739 del 25/05/2015).
Si ritiene, pertanto, che la non abbia fornito Parte_1 la prova della fonte della pretesa creditoria nei confronti dell'opponente il quale ha, invece, dimostrato – producendo idonea documentazione – che la Parte_1 avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese al Comune di Casaluce (CE), trovandosi
[...] nel territorio di quest'ultimo (alla via Morandi n.43) la struttura alloggio GEMI gestita dalla e presso cui trovarono ospitalità i minori e ”. Pt_1 Persona_1 Persona_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
29/3/2021, la osservando che: Pt_1 Parte_1
- la circolare menzionata dal Tribunale aveva un contenuto in antitesi con quanto stabilito dal DPCM 535/1999 che poneva gli oneri economici a carico del Comune nel quale i minori erano stati ritrovati;
- il contenuto della circolare non poteva prevalere su quello del decreto;
- anche l'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 prevede che gli obblighi di integrazione economica per i soggetti collocati in strutture residenziali sono a carico del
Comune “nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero”; tale Comune, nel caso di specie, doveva essere individuato in quello di;
CP_1
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- il DPCM 535/1999 costituiva un vero e proprio atto normativo assoggettato, pertanto, al principio iura novit curia, con la conseguenza che non era necessaria la sua produzione in giudizio.
Ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: “nel merito, riformare la sentenza impugnata ed accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, sempre in riforma della sentenza n.1957/2020, depositata in Cancelleria in data 29/09/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Cristina Capone, all'esito del giudizio civile recante numero di R.G. 7248/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e confermare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, dichiarando tenuto e condannando l'appellato al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 29.470,00, oltre interessi moratori, o, in subordine, legali, dalla domanda monitoria al soddisfo;
il tutto disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- dichiarare tenuto e condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di ogni importo e/o spesa che la Società appellante fosse eventualmente tenuta a pagare in dipendenza della provvisoria esecutorietà della sentenza qui impugnata.
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito, con comparsa depositata il 23/6/2021, il che Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'udienza dell'11/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile, essendo chiari i motivi di impugnazione e le argomentazioni sui quali gli stessi si fondano, come si evince dall'esposizione che precede.
2. L'appello è tuttavia infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, sebbene in base ad una motivazione differente rispetto a quella adottata dal
Tribunale.
Ed infatti, come correttamente osservato dall'appellante, la fattispecie in esame trova la sua disciplina nell'art. 6 comma 4 l. 328/2000 secondo il quale “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. La S.C. ha ritenuto però che il concetto di residenza, ai fini dell'applicazione di tale norma, non sia quello di residenza anagrafica, bensì quello di domicilio o residenza effettiva, inteso come luogo più prossimo ai bisogni della persona (Cass. 24631/2022); consegue che per i minori stranieri non accompagnati tale luogo va individuato in quello in cui si trova la struttura presso la quale vengono collocati. Ed infatti, “Ai fini dell'individuazione del Comune obbligato al pagamento delle prestazioni assistenziali derivanti dalla stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte di strutture residenziali, in difetto di altre fonti di regolamentazione primaria, trova applicazione il criterio della residenza effettiva, e quindi della dimora e del domicilio ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. 328 del 2000, identificandosi in essa il luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più idoneo
a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza”
(Cass. 35000/2024).
Orbene, i due minori, nel caso in esame, sono stati rinvenuti nel Comune di
, ma affidati alla struttura ubicata in Casaluce in quanto non accompagnati e CP_1 senza fissa dimora. Conseguentemente, in base ai principi sopra enunciati
(sostanzialmente coincidenti con quanto indicato nella circolare del 24/4/2013), le spese devono essere sostenute dal Comune di Casaluce nel quale si trova la struttura che li ospita.
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È evidente che è superflua ogni valutazione in ordine al DPCM 535/1999 che costituirebbe comunque una fonte di rango subordinato e peraltro precedente alla norma richiamata.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
3. In considerazione della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio in favore del Il compenso va CP_1 determinato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
26.000 ed € 52.000 – in complessivi € 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1957/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 29/9/2020:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese del giudizio di appello che liquida in € 5.100 per Controparte_1 compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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