Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 38555
CASS
Sentenza 26 maggio 2015

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Massime1

Non è configurabile il reato di lottizzazione abusiva nell'ipotesi di opere edificate sulla base di permesso di costruire rilasciato in conformità di convenzione di lottizzazione, ancorché oltre il termine di scadenza previsto per quest'ultima dall'art. 16 legge 1150 del 1942, allorquando le previsioni contenute nella stessa siano state recepite nello strumento generale di pianificazione urbanistica (nella specie, un programma di fabbricazione). (In motivazione, la Corte ha affermato che le previsioni dei piani attuativi, quando vengono recepite dallo strumento urbanistico generale, assurgono anch'esse al rango di normativa primaria).

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: sussiste in caso di rilascio di permesso a costruire illegittimo
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023

    La massima Il rilascio di un permesso a costruire illegittimo perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , integra il requisito della violazione di legge rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 323 c.p. nella nuova formulazione ad opera dall' art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. con modifiche nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , non residuando margini di discrezionalità amministrativa. (Fattispecie relativa al rilascio di permessi a costruire in assenza di adeguamento del piano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 38555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38555
Data del deposito : 26 maggio 2015

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