Cass. civ., sez. II, sentenza 27/11/2017, n. 28228
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Sentenza 27 novembre 2017

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In tema di compravendita di area edificabile inclusa nell’ambito territoriale “zona FAG agroturistica”, la necessità dell'adozione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata non rappresenta un onere o un vincolo di inedificabilità imposto al fondo in forza di uno specifico provvedimento amministrativo avente carattere particolare - come tale, conoscibile dal solo proprietario-venditore e qualificabile come vizio occulto - quanto, invece, la condizione per l’edificabilità dell’area stessa, derivante dalle caratteristiche urbanistiche della zona in cui essa è compresa, secondo la disciplina di pianificazione territoriale; tale condizione, conseguentemente, rientra nella conoscibilità della parte acquirente la quale, nel caso di mancata adozione di detto piano, non può pertanto invocare la disciplina dell’evizione qualitativa ex art. 1489 c.c., né quella per vizio della cosa venduta o della mancanza delle qualità promesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/11/2017, n. 28228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28228
    Data del deposito : 27 novembre 2017

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