TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/05/2026, n. 7991
TAR
Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 30 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 9 agosto 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e degli altri principi invocati.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell'evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento del tetto di spesa.

  • Rigettato
    Illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, evidenziando che il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015 e che le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative per la fissazione dei tetti di spesa e l'adozione degli atti

    Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, ribadendo che il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare i rischi contrattuali derivanti dalla fornitura in eccesso rispetto al tetto di spesa.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il Tribunale ha escluso tale violazione, affermando che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'entità della fornitura né sul prezzo finale del prodotto, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, ritenendo che gli atti impugnati abbiano natura meramente attuativo-esecutiva e che la controversia riguardi un diritto soggettivo di natura patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/05/2026, n. 7991
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7991
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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