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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1192/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Emanuele Rosapinta, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE – non costituita e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento matrimonio concordatario
Data della decisione: 28.3.2025
1
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Rilevato che:
- Le parti del procedimento contraevano matrimonio concordatario in Grumo Nevano (NA) in data 10.12.1977;
- dal matrimonio nascevano due figli gemelli (classe 1978);
- con ricorso depositato il 23.07.2010, il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale;
- con sentenza n. 1458 del 2014 il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- con ricorso depositato in data 8.04.2024, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario;
la parte resistente non si costituiva nei termini concessi;
- all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c. del 25.03.2025 nessuno compariva;
il
Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 28.03.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1192/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Emanuele Rosapinta, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE – non costituita e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento matrimonio concordatario
Data della decisione: 28.3.2025
1
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Rilevato che:
- Le parti del procedimento contraevano matrimonio concordatario in Grumo Nevano (NA) in data 10.12.1977;
- dal matrimonio nascevano due figli gemelli (classe 1978);
- con ricorso depositato il 23.07.2010, il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale;
- con sentenza n. 1458 del 2014 il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- con ricorso depositato in data 8.04.2024, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario;
la parte resistente non si costituiva nei termini concessi;
- all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c. del 25.03.2025 nessuno compariva;
il
Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 28.03.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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