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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1491/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1491/2024
La Giudice lette le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate;
rilevato che l'appellante ha precisato le conclusioni;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante la pronuncia della sentenza incorporata al verbale di udienza.
Lodi, 28.03.2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. r.g. 1491/2024 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 i e To
- appellante - nei confronti di:
(c.f.: ), in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
- appellata contumace –
Conclusioni di parte appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 53/2024 CP_ emessa dal Giudice di Pace di così giudicare: Nel merito CP_
- Riformare l'impugnata sentenza n.53/2024 emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento r.g.n.r. 2744/2023 nella parte CP_ in cui conferma la legittimità dell'ordinanza N.0040140 emessa dal Pref in data 2.09.2023 e notificata al Sig. in data 3.10.2023 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o ine la predetta ordinanza per tutti i motivi Pt_1 esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre iva e cpa di entrambi i gradi del giudizio”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 n. 53/2024 con la quale il Giudice di Pace di a confermato l'ordinanza prefettizia n. 40140 di sospensione CP_1 della patente, riducendo però la durata de zione accessoria al periodo già sofferto e disponendo la restituzione del documento di guida. L'appellante chiede che la sentenza del Giudice di Pace venga riformata annullando l'ordinanza prefettizia.
A fondamento dell'appello, il sig. ha rappresentato quanto segue: Pt_1
- in data 06.07.2024 mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo è stato coinvolto in un incidente stradale e, a causa delle gravi lesioni fisiche patite, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Matteo di Pavia ove, su indicazione degli agenti della Polizia Stradale di è stato sottoposto ad esami clinici CP_1 per la ricerca di tracce di alcol o sostanze stupefacenti;
- il test delle urine è risultato debolmente positivi ai cannabinoidi;
- per tali fatti è stato incardinato processo penale presso la Procura di Lodi per il reato di cui all'art. 187 C.d.S e in data 03.10.2023 il Prefetto, a norma degli art. 187 e 223 C.d.S., ha emesso ordinanza di sospensione provvisoria della patente di guida per mesi sei;
- l'ordinanza del Prefetto è stata tempestivamente impugnata innanzi al Giudice di Pace di rappresentando CP_1 di non essersi posto alla guida in stato di alterazione, avendo assunto una piccola quanti annabis la sera prima.
Come primo motivo di appello, il sig. lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui i di Pace dà atto della mancanza di sintomi da cui si potesse evincere l'effettiva alterazione delle condizioni psicofisiche del sig. al momento della guida per poi Pt_1 affermare la legittimità del provvedimento prefettizio conseguente alla violazione dell'art. 187 C.d.S. che prevede, come suo presupposto, proprio la prova di uno stato di alterazione al momento della guida.
Come secondo motivo di appello, il sig. lamenta l'erronea applicazione degli art. 187 e 223 C.d.s. nella Pt_1 parte in cui il Giudice di Pace afferma espressamente che “è impossibile demandare agli operanti la valutazione della sussistenza o meno di indici sintomatici dello stato di alterazione provocati dall'assunzione di sostanze stupefacenti” nonostante l'art. 223 C.d.s. preveda espressamente che il provvedimento cautelare di sospensione della patente può essere irrogato solamente laddove sussistano “fondati elementi di evidente responsabilità” e nonostante l'assenza, nel caso di specie, di elementi sintomatici di uno stato di alterazione psico fisica.
2.1. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 del C.d.S., nella formulazione applicabile ratione temporis, occorre dimostrare, non solo che il conducente del veicolo ha assunto sostanze stupefacenti, ma anche che egli, al momento in cui si è posto alla guida, si trovava in uno stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.
In particolare, lo stato di alterazione può essere desunto anche da elementi sintomatici esterni non essendo, al fine, necessario l'espletamento di analisi mediche, le quali sono indispensabili, invece, per accertare l'assunzione delle sostanze stupefacenti (Caa. sent. n. 48004/2009). Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato che “Per integrare il reato di cui all'art. 187 Codice della Strada, è necessario che il conducente sia in stato di alterazione psicofisica determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti e che tale stato sia comprovato sia attraverso accertamenti biologici (esami ematici e delle urine) che da ulteriori circostanze quali il comportamento del conducente” (ex plurimis Cass. pen. n. 2020/2024, n. 531/2023, n. 39160/2013). La Cassazione ha precisato che la ratio della norma non è quella di punire chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione, in tal senso, è stato chiarito che “il legislatore, condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sè ed i suoi rapporti con l'esterno. Alla sintomatologia dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sè punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, nè essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione” (così in motivazione Cass., pen. n. 41376/2018).
2.2. Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata è sicuramente contraddittoria nella parte in cui conferma l'ordinanza prefettizia pur affermando l'assenza di sintomi attestanti lo stato di alterazione psico fisica durante la guida.
Nelle annotazioni di intervento gli agenti di polizia non hanno rappresentato di aver riscontrato nel sig. Pt_1 una condizione di alterazione psicofisica né hanno indicato elementi che possano far presumere che egli effettivamente in uno stato di alterazione. Da ciò si ricava che l'esame delle urine è stato richiesto quale indagine di routine da espletare sui soggetti coinvolti in incidenti stradali e non perché il sig. fosse apparso Pt_1 alterato o avesse assunto comportamenti indicativi dell'assunzione di sostanze stupefacen
Anche i medici non hanno evidenziato alcun sintomo visibile di alterazione dell'interessato. In particolare, nel referto del Pronto soccorso si dà atto che il sig. si presentava “vigile, cosciente, collaborante, non anamnesico” e Pt_1 nella relazione di soccorso AREU è stato ripo mnesi: negativa;
esame neurologico: non segni”, non risultano quindi spuntate le caselle relative alla presenza di sintomi tossicologici, disturbi del linguaggio, difficoltà motorie.
Il provvedimento di sospensione è seguito alle indagini di laboratorio che hanno restituito un esito debolmente positivo ai cannabinoidi. A tale proposito, si richiama la perizia depositata dall'appellante nel quale il consulente di parte, richiamata la lettura medica in materia, ha rappresentato che “Non è semplice definire dunque quanto tempo occorra all'organismo per il eliminare il 9- (la molecola dalla quale dipendono i principi effetti psicoattivi della sostanza) potendosi riscontrare una positività ematica anche a distanza di molte ore (o giorni) dall'assunzione, senza che peraltro possa essere accertata sulla base della sola positività ematica la sussistenza di effetti psicoattivi determinanti uno “stato di alterazione psico-fisico” a carico del guidatore” (doc. 4, p. 6). In altri termini, lo stato di alterazione non può essere desunto dagli esiti delle analisi, posto che le tracce dello stupefacente si trattengono nell'organismo anche dopo la fine dell'efficacia del principio attivo. Ciò premesso, nel caso di specie, manca la prova che l'appellante si sia posto alla guida in stato di alterazione psicofisica per avere assunto sostanze stupefacenti. Per tali ragioni l'appello va accolto e l'ordinanza n. 40140 emessa dal Prefetto di Lodi in data 22.09.2023 dev'essere annullata
3. All'accoglimento dell'appello segue la condanna della alla refusione delle spese dei due gradi di CP_1 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 53/2024 del Giudice di Pace di Lodi, annulla il provvedimento impugnato;
2) condanna la alla refusione delle spese di lite che liquida per i due gradi di giudizio in Controparte_1 complessivi € 1.1 ltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 28 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1491/2024
La Giudice lette le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate;
rilevato che l'appellante ha precisato le conclusioni;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante la pronuncia della sentenza incorporata al verbale di udienza.
Lodi, 28.03.2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. r.g. 1491/2024 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 i e To
- appellante - nei confronti di:
(c.f.: ), in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
- appellata contumace –
Conclusioni di parte appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 53/2024 CP_ emessa dal Giudice di Pace di così giudicare: Nel merito CP_
- Riformare l'impugnata sentenza n.53/2024 emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento r.g.n.r. 2744/2023 nella parte CP_ in cui conferma la legittimità dell'ordinanza N.0040140 emessa dal Pref in data 2.09.2023 e notificata al Sig. in data 3.10.2023 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o ine la predetta ordinanza per tutti i motivi Pt_1 esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre iva e cpa di entrambi i gradi del giudizio”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 n. 53/2024 con la quale il Giudice di Pace di a confermato l'ordinanza prefettizia n. 40140 di sospensione CP_1 della patente, riducendo però la durata de zione accessoria al periodo già sofferto e disponendo la restituzione del documento di guida. L'appellante chiede che la sentenza del Giudice di Pace venga riformata annullando l'ordinanza prefettizia.
A fondamento dell'appello, il sig. ha rappresentato quanto segue: Pt_1
- in data 06.07.2024 mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo è stato coinvolto in un incidente stradale e, a causa delle gravi lesioni fisiche patite, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Matteo di Pavia ove, su indicazione degli agenti della Polizia Stradale di è stato sottoposto ad esami clinici CP_1 per la ricerca di tracce di alcol o sostanze stupefacenti;
- il test delle urine è risultato debolmente positivi ai cannabinoidi;
- per tali fatti è stato incardinato processo penale presso la Procura di Lodi per il reato di cui all'art. 187 C.d.S e in data 03.10.2023 il Prefetto, a norma degli art. 187 e 223 C.d.S., ha emesso ordinanza di sospensione provvisoria della patente di guida per mesi sei;
- l'ordinanza del Prefetto è stata tempestivamente impugnata innanzi al Giudice di Pace di rappresentando CP_1 di non essersi posto alla guida in stato di alterazione, avendo assunto una piccola quanti annabis la sera prima.
Come primo motivo di appello, il sig. lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui i di Pace dà atto della mancanza di sintomi da cui si potesse evincere l'effettiva alterazione delle condizioni psicofisiche del sig. al momento della guida per poi Pt_1 affermare la legittimità del provvedimento prefettizio conseguente alla violazione dell'art. 187 C.d.S. che prevede, come suo presupposto, proprio la prova di uno stato di alterazione al momento della guida.
Come secondo motivo di appello, il sig. lamenta l'erronea applicazione degli art. 187 e 223 C.d.s. nella Pt_1 parte in cui il Giudice di Pace afferma espressamente che “è impossibile demandare agli operanti la valutazione della sussistenza o meno di indici sintomatici dello stato di alterazione provocati dall'assunzione di sostanze stupefacenti” nonostante l'art. 223 C.d.s. preveda espressamente che il provvedimento cautelare di sospensione della patente può essere irrogato solamente laddove sussistano “fondati elementi di evidente responsabilità” e nonostante l'assenza, nel caso di specie, di elementi sintomatici di uno stato di alterazione psico fisica.
2.1. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 del C.d.S., nella formulazione applicabile ratione temporis, occorre dimostrare, non solo che il conducente del veicolo ha assunto sostanze stupefacenti, ma anche che egli, al momento in cui si è posto alla guida, si trovava in uno stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.
In particolare, lo stato di alterazione può essere desunto anche da elementi sintomatici esterni non essendo, al fine, necessario l'espletamento di analisi mediche, le quali sono indispensabili, invece, per accertare l'assunzione delle sostanze stupefacenti (Caa. sent. n. 48004/2009). Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato che “Per integrare il reato di cui all'art. 187 Codice della Strada, è necessario che il conducente sia in stato di alterazione psicofisica determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti e che tale stato sia comprovato sia attraverso accertamenti biologici (esami ematici e delle urine) che da ulteriori circostanze quali il comportamento del conducente” (ex plurimis Cass. pen. n. 2020/2024, n. 531/2023, n. 39160/2013). La Cassazione ha precisato che la ratio della norma non è quella di punire chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione, in tal senso, è stato chiarito che “il legislatore, condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sè ed i suoi rapporti con l'esterno. Alla sintomatologia dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sè punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, nè essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione” (così in motivazione Cass., pen. n. 41376/2018).
2.2. Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata è sicuramente contraddittoria nella parte in cui conferma l'ordinanza prefettizia pur affermando l'assenza di sintomi attestanti lo stato di alterazione psico fisica durante la guida.
Nelle annotazioni di intervento gli agenti di polizia non hanno rappresentato di aver riscontrato nel sig. Pt_1 una condizione di alterazione psicofisica né hanno indicato elementi che possano far presumere che egli effettivamente in uno stato di alterazione. Da ciò si ricava che l'esame delle urine è stato richiesto quale indagine di routine da espletare sui soggetti coinvolti in incidenti stradali e non perché il sig. fosse apparso Pt_1 alterato o avesse assunto comportamenti indicativi dell'assunzione di sostanze stupefacen
Anche i medici non hanno evidenziato alcun sintomo visibile di alterazione dell'interessato. In particolare, nel referto del Pronto soccorso si dà atto che il sig. si presentava “vigile, cosciente, collaborante, non anamnesico” e Pt_1 nella relazione di soccorso AREU è stato ripo mnesi: negativa;
esame neurologico: non segni”, non risultano quindi spuntate le caselle relative alla presenza di sintomi tossicologici, disturbi del linguaggio, difficoltà motorie.
Il provvedimento di sospensione è seguito alle indagini di laboratorio che hanno restituito un esito debolmente positivo ai cannabinoidi. A tale proposito, si richiama la perizia depositata dall'appellante nel quale il consulente di parte, richiamata la lettura medica in materia, ha rappresentato che “Non è semplice definire dunque quanto tempo occorra all'organismo per il eliminare il 9- (la molecola dalla quale dipendono i principi effetti psicoattivi della sostanza) potendosi riscontrare una positività ematica anche a distanza di molte ore (o giorni) dall'assunzione, senza che peraltro possa essere accertata sulla base della sola positività ematica la sussistenza di effetti psicoattivi determinanti uno “stato di alterazione psico-fisico” a carico del guidatore” (doc. 4, p. 6). In altri termini, lo stato di alterazione non può essere desunto dagli esiti delle analisi, posto che le tracce dello stupefacente si trattengono nell'organismo anche dopo la fine dell'efficacia del principio attivo. Ciò premesso, nel caso di specie, manca la prova che l'appellante si sia posto alla guida in stato di alterazione psicofisica per avere assunto sostanze stupefacenti. Per tali ragioni l'appello va accolto e l'ordinanza n. 40140 emessa dal Prefetto di Lodi in data 22.09.2023 dev'essere annullata
3. All'accoglimento dell'appello segue la condanna della alla refusione delle spese dei due gradi di CP_1 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 53/2024 del Giudice di Pace di Lodi, annulla il provvedimento impugnato;
2) condanna la alla refusione delle spese di lite che liquida per i due gradi di giudizio in Controparte_1 complessivi € 1.1 ltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 28 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca