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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Scarlatelli Laura Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1557/2023
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casa Lauro n. 30, rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Mascolo, con domicilio eletto in Agerola al Viale Della Vittoria, n° 8;
Ricorrente in riassunzione-Appellante
E
, in persona del Sindaco e l.r. dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Donatello Esposito e col medesimo elett.te domiciliato in Napoli alla Trav.sa Pietravalle 20, nonché presso il suo domicilio digitale
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Controricorrente i riassunzione-Appellato
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 4.10.2018 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere stato assunto alle Parte_1 dipendenze del convenuto in data 21.12.2006 con rapporto di lavoro a tempo pieno e CP_1 indeterminato e inquadramento quale funzionario direttivo nell'ottavo profilo, categoria D6 economica del ccnl Enti locali, aveva dedotto di aver chiesto al Comune in data 31.8.2017 di usufruire di una aspettativa non retribuita per il periodo dal 1.9.2017 al 1.9.2018, richiesta comunicata sia a mezzo pec del 31.8.2017 che con atto ritualmente protocollato del 1.9.2017. Nell'atto dell'1.9.2017 aveva precisato di essere stato individuato come destinatario di nomina a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di 2° grado per la classe di concorso A026-Matematica e di essere tenuto in qualità di docente neo-immesso in ruolo a superare un periodo di formazione e prova della durata di un anno coincidente con l'anno 2017/2018, al termine del quale sarebbe stato emesso, in caso di superamento della prova, il definitivo provvedimento di conferma in ruolo.
Con delibera del 01.09.2017 n. 184, la Giunta Comunale accoglieva l'istanza del ricorrente ma asseriva che il rapporto di lavoro dovesse ritenersi estinto fin dal 04.09.2017, avendo parificato la richiesta di aspettativa del ricorrente a vere e proprie dimissioni dello stesso e condizionando l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro al mancato superamento del periodo di prova svolto presso l'Amministrazione scolastica.
L'appellante iniziava quindi a lavorare quale docente di matematica per l'anno scolastico 2017/2018, con periodo di prova della durata di 12 mesi a decorrere dal 01.09.2017. Senonché in data 10.05.2018 richiedeva al di rientrare presso tale Controparte_1
Amministrazione – Ente di originaria appartenenza – con collocazione nella categoria e profilo di cui era in possesso al momento della richiesta di aspettativa, con decorrenza a partire dal
01.09.2018, senza ricevere riscontro dal CP_1
In data 27.08.2018 il trasmetteva al Comune appellato sollecito a mezzo del quale Pt_1 reiterava, in maniera analitica ed articolata, l'istanza di riammissione in servizio che l'Amministrazione rigettava con p.e.c. del 31.08.2018, ritenendo che il ripristino del rapporto di lavoro con l'Ente convenuto fosse sottoposto alla condizione della preventiva risoluzione del contratto di lavoro in essere con l'Istituto scolastico, non essendo sufficiente per l'Amministrazione resistente la mera richiesta di aspettativa alle dipendenze del Miur. A seguito del predetto riscontro, negativo e tardivo, il ricorrente rinunciava all'aspettativa non retribuita richiesta e ottenuta dall'Amministrazione scolastica e proseguiva nell'attività di docenza per l'anno scolastico 2018/2019. Il ricorrente precisava ancora di essersi visto cancellare, dal Comune di , tutte le ferie maturate e non godute al 31.08.2017, oltre a subire una Controparte_1 trattenuta sul suo t.f.r. di euro 4000,00.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva: “1.-Previa disapplicazione del provvedimento privo di data ma successivo al primo settembre 2018 nonché di tutti gli atti datoriali antecedenti ancorché non notificati e non noti al ricorrente, ordinare al Comune convenuto l'immediata reintegrazione del lavoratore nelle proprie funzioni di responsabile dell'Ufficio Tecnico V settore, profilo professionale giuridico D 3, D6 economico ex categoria 8°, condannando il convenuto CP_1 al pagamento di tutte le differenze retributive costituite dalla differenza tra lo stipendio percepito dall'Amministrazione scolastica e quello dovutogli dall'ente locale a partire dal settembre 2018 e fino all'effettiva reintegrazione (euro 1107,00 per 13 mensilità). 2.- Condannare il convenuto alla ricostituzione della carriera del ricorrente sotto il CP_1 profilo giuridico ed economico tenendo conto della chiesta reintegrazione a partire dall'1.9.2018, condannando altresì l'Ente alla ricostituzione del TFR e del saldo ferie maturato al 30 settembre 2017; per l'effetto ordinare al convenuto la restituzione di euro 4.000,00 illegittimamente trattenuti al momento della supposta cessazione del rapporto di lavoro.
3.-Condannare il convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno professionale di una somma pari allo stipendio mensile dovuto al ricorrente per tutti i mesi di mancata esecuzione della prestazione di lavoro dal settembre 2018 fino all'effettiva reintegrazione.
4.-Condannare il convenuto al risarcimento del danno all'immagine ed alla professionalità nella misura di euro 50.000,00 nonché dei danni morali nella misura di euro 30.000,00 o a quella diversa somma che il giudice riterrà congrua secondo equo e prudente apprezzamento. 5.-Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che contestava Controparte_1 la fondatezza della domanda, chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con conseguente vittoria di spese.
Il Comune sosteneva che il rapporto di lavoro con il si era risolto su istanza dello stesso Pt_1 lavoratore (per dimissioni, mediante la sua richiesta di “aspettativa per motivi di lavoro”), atteso che il ricorrente non avrebbe mai potuto assumere l'incarico presso il Miur se non avesse estinto il rapporto con l'Ente Locale. Osservava che la risoluzione del rapporto di lavoro a settembre 2017 non era mai stata impugnata ed anzi richiamata dal quale presupposto del suo Pt_1 presunto diritto alla costituzione di un nuovo rapporto con l'amministrzone comunale;
che il Co Comune di non avrebbe potuto assumerlo ex novo senza violare il divieto di CP_1 CP_1 cumulo di impieghi e, soprattutto, senza violare l'art. 97 Cost.; che, anche se al dipendente fosse stata erroneamente concessa l'aspettativa, non prevista dal CCNL Enti Locali per i fini ex adverso invocati, e se egli non si fosse dimesso, ugualmente il sarebbe in automatico decaduto Pt_1 dall'impiego presso l'Ente convenuto al momento dell'avvenuta accettazione della nomina e della sede presso l'istituto scolastico dove era stata chiamato ad insegnare matematica in forza dell'art. 436, comma 3 del TU Istruzione (D.Lgs. 297/1994) e dell'art. 65 del TU Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).
All'esito della discussione, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 663/2019 del 15.3.2019, rigettava la domanda avanzata dal ricorrente e compensava le spese di lite.
Il Tribunale evidenziava che l'amministrazione convenuta, a seguito della istanza del lavoratore del 31.8.2017 di aspettativa non retribuita perché destinatario di contratto a tempo indeterminato come docente di scuola secondaria, nell'accogliere con delibera del 4.9.2017 la richiesta, ebbe a dichiarare estinto il rapporto di lavoro a far data dal 4.9.2017 specificando che “qualora il dipendente non avendo superato il periodo di prova, chiedesse di rientrare nel profilo e qualifica di appartenenza, si dovrà riaprire un novo rapporto“. Lo stesso inoltre, con nota del Pt_1
10.5.2018 e sollecito del 27.8.2018 aveva chiesto di rientrare nella medesima categoria e profilo posseduti al momento della estinzione del rapporto di lavoro a far data dal 1.9.2018. Dalle suddette circostanze, nonché in considerazione dell'ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il rapporto si fosse estinto e che a tale estinzione il lavoratore avesse prestato consapevole ed espressa acquiescenza. Aggiungeva che l' CP_3 convenuto, insussistente a suo carico l'obbligo di ricostruire il rapporto, si era dichiarato disponibile, nel riscontrare le ricordate note del 10.05 e del 27.08.2018, a consentire il rientro in servizio del purché egli ponesse termine al rapporto con il Miur ma l'odierno ricorrente Pt_1 si era limitato alla aspettativa, peraltro poi annullata il 31.08.18 a seguito di atto di rinuncia del lavoratore.
Avverso detta statuizione il proponeva ricorso in appello, depositato in data 19.4.2019, Pt_1
a mezzo del quale ne chiedeva l'integrale riforma.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio in sede di gravame, il si Controparte_1 costituiva eccependone l'infondatezza. Concludeva affinché la Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, disattesa ogni avversa istanza e/o eccezione, rigettasse il ricorso in appello promosso dal siccome infondato. Pt_1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2299/2021 depositata il 27.4.2021, respingeva il gravame dell'odierno ricorrente confermando le statuizioni del Tribunale di Torre Annunziata, per le quali il rapporto di lavoro tra il ed il si era estinto e, Pt_1 Controparte_1 rispetto a tale estinzione, l'odierno ricorrente aveva prestato consapevole ed espressa acquiescenza.
Il collegio affermava che “le censure dell'appellante in ordine alla inidoneità del provvedimento datoriale dell'1/9/2017 a risolvere il rapporto di lavoro risultano generiche, laddove la parte si duole della incompetenza dell'organo che lo ha emesso (Giunta Comunale, mediante Deliberazione n.184 del 01/09/2017) senza neppure illustrare le ragioni a sostegno del suo rilievo e senza indicare quale sarebbe l'organo competente, e palesemente infondate, laddove la parte lamenta la carenza e la contraddittorietà del provvedimento stesso in quanto inidoneo a dimostrare una decisa ed irrevocabile volontà risolutiva del rapporto di lavoro. Invero, con l'atto in esame, si è deliberato “di ritenere, alla luce degli orientamenti applicativi ARAN in parte motiva del presente provvedimento e comunicati al dipendente, estinto il rapporto intrattenuto dall'Ing. con questo ente a far data dal 04.09.2017 (ultimo giorno Parte_1 di lavoro 03.09.17) precisando che qualora il dipendente, non avendo superato il periodo di prova, chiedesse di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza, si dovrà riaprire un nuovo rapporto …” (cfr. delibera n.184, 01.09.2017). La delibera in esame non lascia spazio a nessun dubbio in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro dell'Ing. Pt_1
Inaccoglibili risultano anche le doglianze dell'appellante in ordine alle motivazioni del giudice di primo grado relative al comportamento acquiescente dell'Ing. Pt_1
L'appellante, che non contesta la mancata impugnazione da parte sua del provvedimento datoriale, sostiene che “la mancata impugnazione del provvedimento, pur oggettivamente non contestabile, non è affatto riconducibile a mera trascuratezza o disinteresse di parte ricorrente, ma piuttosto allo scarso grado di intelligibilità e alla evidente decettività del suo contenuto…”. Ribadisce il Collegio la chiarezza del contenuto della delibera n.184 del 01.09.2017.
Rileva, inoltre, a riscontro della inequivocabilità e della effettività della risoluzione del rapporto di lavoro, che alla delibera è seguita la comunicazione di cessazione del rapporto (cfr. Pt_2 allegato 6, produzione di primo grado del convenuto), nonché la comunicazione del CP_1
18.09.2017 (notificata dal dipendente) per il recupero di alcune somme per ore non lavorate, in cui è stata ribadita l'estinzione del rapporto a far data dal 04.09.2017. All'Ing. è stata, altresì, notificata la nota comunale del 14.11.2017 avente ad oggetto Pt_1
Modello TFR/1 – Ing. e tra la documentazione prodotta dal convenuto in primo Parte_1 grado risulta anche la dichiarazione rivolta all'INPS, Gestione dipendenti pubblici, sottoscritta in data 09.11.2017, dallo stesso con cui l'odierno appellante dichiara “di aver Parte_1 sottoscritto con un ente iscritto all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici un altro contratto di lavoro a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente”. Infine, alla “estinzione del rapporto” ha fatto espresso riferimento l'Ing. sia nella sua Pt_1 richiesta del 10.05.18 inoltrata al Comune (“chiede di rientrare presso il Comune di CP_1
, quale ente di originaria appartenza, e di essere collocato, così come prevede la
[...] normativa, nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro a far data dal 01.09.18”), sia nel successivo sollecito del 27.08.2018. Come ha eccepito il convenuto nel primo grado di giudizio, non vi stata alcuna CP_1 impugnativa da parte dell'Ing. né stragiudiziale, né giudiziale a fronte della risoluzione Pt_1 del rapporto di lavoro con l'ente locale. Vanno pertanto confermate le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, che ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia estinto e che a tale estinzione il lavoratore abbia prestato consapevole ed espressa acquiescenza. Va infine ribadito quanto già rilevato nella pronuncia impugnata e non contestato dall'appellante, ovvero che l'Ente comunale, nel riscontrare le note del 10.05.18 e del 27.08.18, si è dichiarato disponibile a consentire il rientro in servizio del purché egli ponesse termine al rapporto con il MIUR, ma a tanto l'Ing. non si Pt_1 Pt_1
è determinato limitandosi a una mera richiesta di aspettativa, peraltro poi annullata il 31.08.18 a seguito di atto di rinuncia del lavoratore”. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione”
Avverso tale pronuncia l'odierno istante proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Il Comune resisteva con controricorso.
Con la sentenza n. 10281/2023 pubblicata in data 18.4.2023, la Suprema Corte, accolto il ricorso, cassava la sentenza della Corte di Appello di Napoli sulla base dei principi di diritto espressi e di seguito riportati.
All'esito della riassunzione e della ricostituzione del contraddittorio dinanzi a questa Corte, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della odierna udienza attraverso lo scambio di note, il collegio riservava la causa in decisione.
DIRITTO
1.Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti giudiziali, appare opportuno effettuare una breve premessa circa i poteri della Corte nel giudizio di rinvio.
A questo riguardo è stato più volte stabilito, con una giurisprudenza alla quale va data convinta adesione, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Civ, 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337).
D'altra parte - com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte 18 ottobre 2021,
n. 28646 - il giudizio di rinvio è, appunto, un giudizio chiuso, “in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (così l'ordinanza n. 28646 del 2021).
La ricostruzione sistematica effettuata è indispensabile per precisare quale sia il thema decidendum sul quale la Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi e per fare ciò occorre interpretare la statuizione della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questo Giudice.
2.Ebbene, con la sentenza n. 10281/2023 pubblicata in data 18.4.2023, la Suprema Corte decideva sul secondo e terzo motivo proposti, ritenendo che la loro disamina dovesse precedere le altre censure, rimaste poi assorbite.
Con i predetti motivi l'odierno istante aveva lamentato la violazione dell'art. 2118 c.c. per avere la Corte di merito indebitamente qualificato la delibera comunale del 1.9.2017, di richiesta di aspettativa del lavoratore, come atto di dimissioni: in tal modo i giudici di appello hanno sostituito con detto provvedimento datoriale un atto (dimissioni) che, invece, necessariamente deve promanare dalla volontà del lavoratore. Con il terzo motivo aveva censurato l'assunto della Corte territoriale secondo cui il non avere il ricorrente impugnato la citata delibera comunale equivarrebbe ad una sua acquiescenza ad essa e obiettato che tale affermazione contrasta con l'art. 329 c.p.c.
Il Giudice di legittimità, invero, così statuiva: “4. In punto di fatto è accaduto – e ciò è pacifico e risulta dalla impugnata sentenza – che il ricorrente ha presentato istanza di aspettativa al CP_1 di il 31.8.2017 per svolgere il periodo di formazione e prova di un anno presso il Miur CP_1 quale docente neoimmesso in ruolo.
Il Comune ha risposto con delibera del 1.9.2017, ritenendo estinto il rapporto di lavoro e precisando che, qualora il lavoratore avesse inteso rientrare in servizio dopo il periodo di prova presso il Miur, si sarebbe dovuto aprire un nuovo rapporto.
La Corte territoriale ha ritenuto poi che, non avendo il lavoratore impugnato tale delibera datoriale, si sarebbe realizzata una acquiescenza rispetto ad esso, i cui effetti sarebbero dunque da ritenere definitivo.
5. Il ragionamento della Corte territoriale è giuridicamente viziato.
5.1. Il rapporto di lavoro non può che estinguersi per recesso datoriale, nei casi consentiti dalla legge, per dimissioni del lavoratore o, eventualmente, per effetto di norme generali di diritto civile, come nei casi di impossibilità sopravvenuta, che non è qui il caso di approfondire perché non rilevanti.
Nel caso di specie, essendo pacifico che la richiesta del lavoratore fosse di mera aspettativa, il ha ritenuto che ciò comportasse la cessazione del rapporto, ma in tale assunto – avallato CP_1 dalla Corte d'Appello – si annida un primo evidente errore, perché è chiaro che la richiesta di aspettativa non può in alcun modo giuridicamente qualificarsi come dimissioni: si tratta di istituti diversi e, come tali diversamente disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.
Le due dichiarazioni – richiesta di aspettativa e cit. delibera comunale – non possono neppure giuridicamente qualificarsi come formale scambio di mutuo consenso ad una risoluzione del rapporto, anche perché, escluso che il richiedere un'aspettativa significhi dare le dimissioni, non si vede come potesse formarsi una concorde volontà di risolvere il rapporto lavorativo.
Del pari va escluso che il contratto di pubblico impiego possa estinguersi per mutuo dissenso evincibile da fatti concludenti provenienti dalle parti: infatti, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – come tutti gli altri contratti stipulati con esse – può concludersi solo mediante forma scritta ad substantiam, sicché non può risolversi tacitamente o per fatti concludenti. Invero, per antica e costante giurisprudenza di questa S.C. cui va data continuità, l'accordo per lo scioglimento per mutuo dissenso d'un contratto per il quale la legge richieda la forma scritta ad substantiam deve rivestire la stessa forma stabilita per la sua conclusione (v., ex aliis, Cass. n.
35931/2021; Cass. n.2351/81; Cass. n. 615/69).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va, dunque, negato ogni potenziale rilievo al comportamento dell'odierno ricorrente successivo alla predetta delibera comunale, come la ricezione del t.f.r. o di comunicazioni amministrative di cessazione del rapporto. Né ne sussisteva alcun obbligo giuridico di reagirvi immediatamente in sede giudiziale o stragiudiziale.
Invero, trattandosi di atti gestionali del rapporto, essi non devono essere impugnati nei termini previsti per l'impugnazione di provvedimenti amministrativi innanzi al TAR. Lo stesso si dica riguardo all'essersi riferito in propri atti (comunicazione Parte_1 all'INPS della sottoscrizione di altro contratto e domanda di rientro in servizio al Comune) all'avvenuta estinzione del precedente rapporto, trattandosi della mera presa d'atto dell'apparente assetto giuridico conseguente a quanto (erroneamente) ritenuto dal CP_1
6. L'accoglimento, nei sensi predetti, del secondo e del terzo motivo vanifica alla radice tutto il ragionamento della Corte territoriale. Infatti, muovendo dall'inidoneità delle vicende dell'agosto- settembre 2017 e di quelle successive ad estinguere il rapporto de quo, ne deriva la necessità di affrontare su diversi basi, ovverosia in ragione della persistente esistenza giuridica di esso, tutto quanto accaduto posteriormente: si tratta di profili di merito su cui non mette conto discutere nella presente sede, spettandone l'apprezzamento al giudice di rinvio”.
3. Ciò posto, risulta chiaro che la Suprema Corte, che ha ritenuto persistente il rapporto di lavoro tra il ed il di dopo le vicende di agosto-settembre 2017 - in Pt_1 CP_1 Controparte_1 particolare dopo la richiesta di aspettativa del del 31.8.2017 e la risposta del Comune Pt_1 con delibera del 1.9.2017 - impone una diversa valutazione di quanto accaduto posteriormente.
Vanno quindi esaminati i fatti e gli atti successivi a tale momento su cui si è soffermata la S.C., che possono essere così ricostruiti:
-con istanza del 26.7.2018 al termine del periodo di prova (a.s. 2017/2018) chiedeva al Pt_1
Dirigente Scolastico dell'istituto dove lavorava (I.I.S. ) un periodo di aspettativa pari CP_4 alla durata dell'a.s. 2018/2019, dall'1.9.2018 all'1.9.2019 “per poter svolgere altra attività lavorativa presso l'Ente Comune di Piano di Sorrento” (istanza del 26/7/2018; all. 10 fascicolo di primo grado); Pt_1
-con decreto n. 2287 prot. n. 6430/P1 del 29.8.2018 l'Istituto scolastico concedeva il periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio dal 1.9.2018 al 31.8.2019 per mesi 12, applicando il CCNL Comparto Scuola del 24.7.2003, art. 18 (all. 15 fascicolo di primo grado); Pt_1
-con note del 10.5.2018 e del 27.8.2018 (all. 6 e 7 fascicolo di primo grado) il Pt_1 Pt_1 comunicava al di essersi posto in aspettativa presso il MIUR e Controparte_1 chiedeva la riammissione in servizio sulla scorta della Delibera di Giunta n. 184 del 01.09.2017. Più in particolare, il chiedeva “di rientrare presso il Comune di , quale Pt_1 Controparte_1
Ente di originaria appartenenza, e di essere collocato, così come prevede la normativa, nella medesima categoria e profilo posseduti al momento della estinzione del rapporto di lavoro a far data dal 1.9.2018”;
-il Comune di riscontrava la richiesta con nota del 1.9.2018 (all. 8 fasc. Controparte_1 Pt_1 di primo grado), evidenziando che “al fine di procedere con l'adozione dell'atto per il rientro in servizio, è stata richiesta alla S.V., per le vie brevi, di integrare la nota di cui sopra specificando l'interruzione del rapporto di lavoro con il M.I.U.R.; dalla lettura della Sua nota prot. 21804/2018 inviata in data 27.8.2018 si rileva che la S.V. ha richiesto l'aspettativa per l'anno scolastico 2018/2019; Evidenziato che durante l'aspettativa il rapporto di lavoro rimane attivo, anche se in fase di sospensione;
Rilevato che l'art. 20 del CCNL 14.9.2000, comma 9 testualmente recita
“durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL prevede analoga disciplina”; preso atto che in virtù del dispositivo contrattuale di cui sopra la S.V., avendo chiesto ed ottenuto il beneficio della conservazione del posto per la durata del periodo di prova presso il
M.I.U.R., al fine di poter rientrare presso questo Comune, ente di originaria appartenenza, deve necessariamente recedere dal contratto di lavoro ancora intrattenuto col il M.I.U.R.; Pertanto alla luce di tutto quanto sopra, si ribadisce quanto già comunicatoLe per le vie brevi, ovvero che tale
Ente provvederà immediatamente a dar conto a tutti gli adempimenti del caso per consentire il Suo rientro in servizio in data 1.9.2018 non appena la S.V. comunicherà l'avvenuto recesso del contratto di lavoro ancora in essere con il M.I.U.R.”;
- con nota del 30/8/2018 (all. 14 fasc. di primo grado), immediatamente prima dell'inizio Pt_1 del periodo di aspettativa che gli era stato concesso dall'Istituto scolastico, comunicava Pt_1 all'Istituto scolastico la propria rinuncia alla aspettativa concessa per svolgere altra esperienza lavorativa presso l'Ente “visto che il suddetto Ente ad oggi non ha Controparte_1 ancora dato formale riscontro alla nota prodotta dal sottoscritto in data 10.5.2018 …, Pt_1 nonostante l'ulteriore sollecito del 27.8.2018”;
-conseguentemente, l'Istituto scolastico con nota del 31/08/2018 (prot. n. 6486/PI; doc. 16 fasc. di primo grado) disponeva l'annullamento del decreto n. 2287 del 29.8.2018 con cui il Pt_1 docente era stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio dal 1.9.2018 al 31.8.2019, precisando che lo stesso era tenuto ad assumere regolare servizio presso l'Istituto scolastico di assegnazione (Istituto Superiore “Nino Bixio” di ) Controparte_1 il 1.9.2018.
Va ora indagata la sorte del rapporto di lavoro del alle dipendenze del Pt_1 Controparte_1
a decorrere dal 1.9.2018, in considerazione della decisione del ricorrente di continuare
[...] il proprio rapporto di lavoro con il Miur dopo il periodo di prova e la conferma in ruolo a decorrere dall'a.s. 2018/2019.
Al riguardo il Comune appellato ha osservato come, pur volendo ritenere come non interrottosi il rapporto di lavoro all'esito della Delibera di Giunta Comunale del 1/9/2017, così come afferma la Suprema Corte, invero il rapporto di lavoro dovrà ritenersi comunque cessato di fatto per effetto non già della richiesta di aspettativa avanzata dal per svolgere il periodo di prova presso Pt_1 il Miur e concessa dal Comune, ma per effetto della precisa scelta del ricorrente di continuare il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del Miur dopo tale periodo di aspettativa. E ciò sulla base della disciplina in materia di incompatibilità contenuta nell'art. 53 del TU Pubblico Impiego (D.Lgs.n.165/2001) e dell'art. 436, comma 3, del TU Istruzione (D.Lgs. 297/1994).
Peraltro, già nel giudizio di primo grado l'Ente resistente aveva osservato come, in forza dell'art, 436, comma 3, cit. il sarebbe comunque in automatico decaduto dall'impiego presso Pt_1
l'Ente comunale al momento della avvenuta accettazione della nomina e della sede presso l'istituto scolastico dove era stato chiamato ad insegnare matematica (cfr. memoria di costituzione, punto C, e note autorizzate del nel giudizio di primo grado). CP_1
La ricostruzione della amministrazione va condivisa. L'art. 53 del TU Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001) richiama “per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3”. Precisa, inoltre, che ”Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 …”.
L'art. 60 (Casi di incompatibilità) del D.P.R. 3/1957 (oggetto di rinvio dell'art. 53 cit.) prevede che “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
Il successivo art. 65 del medesimo D.P.R. 3/57, sul “Divieto di cumulo di impieghi pubblici”, statuisce che “1.Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
2.I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
3.L'assunzione di altro impiego comma 3 nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125 alla data di assunzione del nuovo impiego”.
Ai sensi dell'art. 508 (Incompatibilità) del T.U. Istruzione (D.Lgs. 297/1994), espressamente fatto salvo dall'art. 53 del T.U. Pubblico Impiego cit., “7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del
[...]
. Controparte_5
11. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi di società cooperative”.
Ancora, l'art. 436 comma 3 del medesimo TU Istruzione dispone “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico”.
La normativa del TU Istruzione, che riguarda specificamente il personale del Miur compresi i docenti, ripete le incompatibilità e il divieto di cumulo di impieghi pubblici previsti per tutti i dipendenti pubblici dagli artt. 60 e 65 del D.P.R. 3/57 e la cessazione di diritto dall'impiego precedente in caso di assunzione del nuovo impiego (v. art. 65 comma 3 D.P.R. 3/57 e art. 508 comma 9 TU Istruzione). In forza dell'art. 436 cit., inoltre, con l'accettazione della nomina in ruolo e l'assegnazione della sede il docente decade da eventuali precedenti impieghi pubblici con decorrenza dalla data di assunzione del servizio. La precisazione contenuta nel medesimo articolo che “La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico” porta a ritenere che l'art. 436 comma 3 in esame (come peraltro l'art. 508 cit.) si riferisce a qualsiasi precedente impiego pubblico, e non solo ad un precedente impiego alle dipendenze del Miur.
Né, come prospettato dal ricorrente, l'art. 436 cit. farebbe “riferimento alla disciplina sul diritto alla sede degli insegnanti pubblici, per la quale, scelta ed assegnata la stessa, gli sarebbe preclusa la possibilità di conservare una sede diversa”, atteso che la decadenza “da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo” (e quindi non della semplice sede precedente) consegue alla accettazione della “nomina con l'assegnazione della sede”. Lo stesso art. 436 inoltre si intitola “Nomina ed assegnazione della sede” ed è collocato nella Sezione VII che tratta delle
“Nomine in ruolo”. Già la lettura della disposizione e la sua collocazione sistematica smentiscono l'assunto del lavoratore, essendo la perdita del precedente impiego pubblico (e non della semplice sede) ricollegata alla (accettazione della) nomina in ruolo con l'assegnazione della sede di servizio.
Neanche coglie il segno l'osservazione del secondo cui l'art. 53 TU Pubblico Impiego Pt_1
“si preoccupa di negare, limitare e regolamentare la possibilità di conferire “incarichi” a pubblici dipendenti, mentre nella fattispecie che ci occupa, la tematica degli incarichi esterni, disciplinata dal Testo Unico, è del tutto estranea, laddove si tratta di concepire la possibilità di coesistenza, meramente giuridica e non fattuale, di due rapporti di pubblico impego a carico del medesimo soggetto”. L'art. 53 in discussione richiama l'intera disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 60 e seguenti del D.P.R. 3/1957, dunque anche il divieto di cumulo di impieghi pubblici ex art. 65, e fa espressamente salvo l'art. 508 del TU Istruzione, norma speciale sulle incompatibilità con incarichi e incumulabilità di impieghi pubblici per il personale del Miur.
Nela specie, l'accettazione dell'incarico di docente di matematica presso la sede assegnata (
[...]
di ) da parte del dopo il periodo di prova (a.s. 2017/2018), CP_6 Controparte_1 Pt_1 ha comportato la cessazione di diritto del precedente rapporto di impiego con il Comune resistente con decorrenza dalla assunzione del servizio e la conferma in ruolo (1.9.2018). Il rapporto di lavoro tra il e l'Ente comunale - ancora in essere dopo le vicende di agosto e settembre Pt_1
2017 e in particolare dopo la richiesta di aspettativa del lavoratore del 31.8.2017 e la risposta del
Comune del 1.9.2017 – deve, quindi, ritenersi automaticamente interrotto ex lege con decorrenza dal 1.9.2018 in applicazione della normativa sulla incumulabilità di impieghi pubblici sopra descritta.
In conclusione, non può essere accolta la domanda del di ripristino del rapporto di lavoro Pt_1 con l' dal 1.9.2018, essendo il lavoratore a quella data decaduto dal predetto CP_7 incarico, né le correlate domande risarcitorie.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione formulata, l'appello, come proposto dal è infondato. Pt_1 La complessità della vicenda, le difficoltà interpretative nonché l'accoglimento del ricorso per cassazione, giustificano la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per la corresponsione della somma integrativa a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 663/2019 del 15.3.2019 a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2299/2021 avvenuta con la sentenza della Suprema Corte n. 10281/2023 pubblicata il 18.4.2023, così provvede:
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado impugnata;
2)compensa le spese di tutti i gradi, ivi compreso il giudizio di cassazione. 4)Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02, introdotto dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Scarlatelli Laura Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1557/2023
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casa Lauro n. 30, rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Mascolo, con domicilio eletto in Agerola al Viale Della Vittoria, n° 8;
Ricorrente in riassunzione-Appellante
E
, in persona del Sindaco e l.r. dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Donatello Esposito e col medesimo elett.te domiciliato in Napoli alla Trav.sa Pietravalle 20, nonché presso il suo domicilio digitale
Email_1
Controricorrente i riassunzione-Appellato
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 4.10.2018 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere stato assunto alle Parte_1 dipendenze del convenuto in data 21.12.2006 con rapporto di lavoro a tempo pieno e CP_1 indeterminato e inquadramento quale funzionario direttivo nell'ottavo profilo, categoria D6 economica del ccnl Enti locali, aveva dedotto di aver chiesto al Comune in data 31.8.2017 di usufruire di una aspettativa non retribuita per il periodo dal 1.9.2017 al 1.9.2018, richiesta comunicata sia a mezzo pec del 31.8.2017 che con atto ritualmente protocollato del 1.9.2017. Nell'atto dell'1.9.2017 aveva precisato di essere stato individuato come destinatario di nomina a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di 2° grado per la classe di concorso A026-Matematica e di essere tenuto in qualità di docente neo-immesso in ruolo a superare un periodo di formazione e prova della durata di un anno coincidente con l'anno 2017/2018, al termine del quale sarebbe stato emesso, in caso di superamento della prova, il definitivo provvedimento di conferma in ruolo.
Con delibera del 01.09.2017 n. 184, la Giunta Comunale accoglieva l'istanza del ricorrente ma asseriva che il rapporto di lavoro dovesse ritenersi estinto fin dal 04.09.2017, avendo parificato la richiesta di aspettativa del ricorrente a vere e proprie dimissioni dello stesso e condizionando l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro al mancato superamento del periodo di prova svolto presso l'Amministrazione scolastica.
L'appellante iniziava quindi a lavorare quale docente di matematica per l'anno scolastico 2017/2018, con periodo di prova della durata di 12 mesi a decorrere dal 01.09.2017. Senonché in data 10.05.2018 richiedeva al di rientrare presso tale Controparte_1
Amministrazione – Ente di originaria appartenenza – con collocazione nella categoria e profilo di cui era in possesso al momento della richiesta di aspettativa, con decorrenza a partire dal
01.09.2018, senza ricevere riscontro dal CP_1
In data 27.08.2018 il trasmetteva al Comune appellato sollecito a mezzo del quale Pt_1 reiterava, in maniera analitica ed articolata, l'istanza di riammissione in servizio che l'Amministrazione rigettava con p.e.c. del 31.08.2018, ritenendo che il ripristino del rapporto di lavoro con l'Ente convenuto fosse sottoposto alla condizione della preventiva risoluzione del contratto di lavoro in essere con l'Istituto scolastico, non essendo sufficiente per l'Amministrazione resistente la mera richiesta di aspettativa alle dipendenze del Miur. A seguito del predetto riscontro, negativo e tardivo, il ricorrente rinunciava all'aspettativa non retribuita richiesta e ottenuta dall'Amministrazione scolastica e proseguiva nell'attività di docenza per l'anno scolastico 2018/2019. Il ricorrente precisava ancora di essersi visto cancellare, dal Comune di , tutte le ferie maturate e non godute al 31.08.2017, oltre a subire una Controparte_1 trattenuta sul suo t.f.r. di euro 4000,00.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva: “1.-Previa disapplicazione del provvedimento privo di data ma successivo al primo settembre 2018 nonché di tutti gli atti datoriali antecedenti ancorché non notificati e non noti al ricorrente, ordinare al Comune convenuto l'immediata reintegrazione del lavoratore nelle proprie funzioni di responsabile dell'Ufficio Tecnico V settore, profilo professionale giuridico D 3, D6 economico ex categoria 8°, condannando il convenuto CP_1 al pagamento di tutte le differenze retributive costituite dalla differenza tra lo stipendio percepito dall'Amministrazione scolastica e quello dovutogli dall'ente locale a partire dal settembre 2018 e fino all'effettiva reintegrazione (euro 1107,00 per 13 mensilità). 2.- Condannare il convenuto alla ricostituzione della carriera del ricorrente sotto il CP_1 profilo giuridico ed economico tenendo conto della chiesta reintegrazione a partire dall'1.9.2018, condannando altresì l'Ente alla ricostituzione del TFR e del saldo ferie maturato al 30 settembre 2017; per l'effetto ordinare al convenuto la restituzione di euro 4.000,00 illegittimamente trattenuti al momento della supposta cessazione del rapporto di lavoro.
3.-Condannare il convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno professionale di una somma pari allo stipendio mensile dovuto al ricorrente per tutti i mesi di mancata esecuzione della prestazione di lavoro dal settembre 2018 fino all'effettiva reintegrazione.
4.-Condannare il convenuto al risarcimento del danno all'immagine ed alla professionalità nella misura di euro 50.000,00 nonché dei danni morali nella misura di euro 30.000,00 o a quella diversa somma che il giudice riterrà congrua secondo equo e prudente apprezzamento. 5.-Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che contestava Controparte_1 la fondatezza della domanda, chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con conseguente vittoria di spese.
Il Comune sosteneva che il rapporto di lavoro con il si era risolto su istanza dello stesso Pt_1 lavoratore (per dimissioni, mediante la sua richiesta di “aspettativa per motivi di lavoro”), atteso che il ricorrente non avrebbe mai potuto assumere l'incarico presso il Miur se non avesse estinto il rapporto con l'Ente Locale. Osservava che la risoluzione del rapporto di lavoro a settembre 2017 non era mai stata impugnata ed anzi richiamata dal quale presupposto del suo Pt_1 presunto diritto alla costituzione di un nuovo rapporto con l'amministrzone comunale;
che il Co Comune di non avrebbe potuto assumerlo ex novo senza violare il divieto di CP_1 CP_1 cumulo di impieghi e, soprattutto, senza violare l'art. 97 Cost.; che, anche se al dipendente fosse stata erroneamente concessa l'aspettativa, non prevista dal CCNL Enti Locali per i fini ex adverso invocati, e se egli non si fosse dimesso, ugualmente il sarebbe in automatico decaduto Pt_1 dall'impiego presso l'Ente convenuto al momento dell'avvenuta accettazione della nomina e della sede presso l'istituto scolastico dove era stata chiamato ad insegnare matematica in forza dell'art. 436, comma 3 del TU Istruzione (D.Lgs. 297/1994) e dell'art. 65 del TU Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).
All'esito della discussione, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 663/2019 del 15.3.2019, rigettava la domanda avanzata dal ricorrente e compensava le spese di lite.
Il Tribunale evidenziava che l'amministrazione convenuta, a seguito della istanza del lavoratore del 31.8.2017 di aspettativa non retribuita perché destinatario di contratto a tempo indeterminato come docente di scuola secondaria, nell'accogliere con delibera del 4.9.2017 la richiesta, ebbe a dichiarare estinto il rapporto di lavoro a far data dal 4.9.2017 specificando che “qualora il dipendente non avendo superato il periodo di prova, chiedesse di rientrare nel profilo e qualifica di appartenenza, si dovrà riaprire un novo rapporto“. Lo stesso inoltre, con nota del Pt_1
10.5.2018 e sollecito del 27.8.2018 aveva chiesto di rientrare nella medesima categoria e profilo posseduti al momento della estinzione del rapporto di lavoro a far data dal 1.9.2018. Dalle suddette circostanze, nonché in considerazione dell'ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il rapporto si fosse estinto e che a tale estinzione il lavoratore avesse prestato consapevole ed espressa acquiescenza. Aggiungeva che l' CP_3 convenuto, insussistente a suo carico l'obbligo di ricostruire il rapporto, si era dichiarato disponibile, nel riscontrare le ricordate note del 10.05 e del 27.08.2018, a consentire il rientro in servizio del purché egli ponesse termine al rapporto con il Miur ma l'odierno ricorrente Pt_1 si era limitato alla aspettativa, peraltro poi annullata il 31.08.18 a seguito di atto di rinuncia del lavoratore.
Avverso detta statuizione il proponeva ricorso in appello, depositato in data 19.4.2019, Pt_1
a mezzo del quale ne chiedeva l'integrale riforma.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio in sede di gravame, il si Controparte_1 costituiva eccependone l'infondatezza. Concludeva affinché la Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, disattesa ogni avversa istanza e/o eccezione, rigettasse il ricorso in appello promosso dal siccome infondato. Pt_1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2299/2021 depositata il 27.4.2021, respingeva il gravame dell'odierno ricorrente confermando le statuizioni del Tribunale di Torre Annunziata, per le quali il rapporto di lavoro tra il ed il si era estinto e, Pt_1 Controparte_1 rispetto a tale estinzione, l'odierno ricorrente aveva prestato consapevole ed espressa acquiescenza.
Il collegio affermava che “le censure dell'appellante in ordine alla inidoneità del provvedimento datoriale dell'1/9/2017 a risolvere il rapporto di lavoro risultano generiche, laddove la parte si duole della incompetenza dell'organo che lo ha emesso (Giunta Comunale, mediante Deliberazione n.184 del 01/09/2017) senza neppure illustrare le ragioni a sostegno del suo rilievo e senza indicare quale sarebbe l'organo competente, e palesemente infondate, laddove la parte lamenta la carenza e la contraddittorietà del provvedimento stesso in quanto inidoneo a dimostrare una decisa ed irrevocabile volontà risolutiva del rapporto di lavoro. Invero, con l'atto in esame, si è deliberato “di ritenere, alla luce degli orientamenti applicativi ARAN in parte motiva del presente provvedimento e comunicati al dipendente, estinto il rapporto intrattenuto dall'Ing. con questo ente a far data dal 04.09.2017 (ultimo giorno Parte_1 di lavoro 03.09.17) precisando che qualora il dipendente, non avendo superato il periodo di prova, chiedesse di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza, si dovrà riaprire un nuovo rapporto …” (cfr. delibera n.184, 01.09.2017). La delibera in esame non lascia spazio a nessun dubbio in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro dell'Ing. Pt_1
Inaccoglibili risultano anche le doglianze dell'appellante in ordine alle motivazioni del giudice di primo grado relative al comportamento acquiescente dell'Ing. Pt_1
L'appellante, che non contesta la mancata impugnazione da parte sua del provvedimento datoriale, sostiene che “la mancata impugnazione del provvedimento, pur oggettivamente non contestabile, non è affatto riconducibile a mera trascuratezza o disinteresse di parte ricorrente, ma piuttosto allo scarso grado di intelligibilità e alla evidente decettività del suo contenuto…”. Ribadisce il Collegio la chiarezza del contenuto della delibera n.184 del 01.09.2017.
Rileva, inoltre, a riscontro della inequivocabilità e della effettività della risoluzione del rapporto di lavoro, che alla delibera è seguita la comunicazione di cessazione del rapporto (cfr. Pt_2 allegato 6, produzione di primo grado del convenuto), nonché la comunicazione del CP_1
18.09.2017 (notificata dal dipendente) per il recupero di alcune somme per ore non lavorate, in cui è stata ribadita l'estinzione del rapporto a far data dal 04.09.2017. All'Ing. è stata, altresì, notificata la nota comunale del 14.11.2017 avente ad oggetto Pt_1
Modello TFR/1 – Ing. e tra la documentazione prodotta dal convenuto in primo Parte_1 grado risulta anche la dichiarazione rivolta all'INPS, Gestione dipendenti pubblici, sottoscritta in data 09.11.2017, dallo stesso con cui l'odierno appellante dichiara “di aver Parte_1 sottoscritto con un ente iscritto all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici un altro contratto di lavoro a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente”. Infine, alla “estinzione del rapporto” ha fatto espresso riferimento l'Ing. sia nella sua Pt_1 richiesta del 10.05.18 inoltrata al Comune (“chiede di rientrare presso il Comune di CP_1
, quale ente di originaria appartenza, e di essere collocato, così come prevede la
[...] normativa, nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro a far data dal 01.09.18”), sia nel successivo sollecito del 27.08.2018. Come ha eccepito il convenuto nel primo grado di giudizio, non vi stata alcuna CP_1 impugnativa da parte dell'Ing. né stragiudiziale, né giudiziale a fronte della risoluzione Pt_1 del rapporto di lavoro con l'ente locale. Vanno pertanto confermate le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, che ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia estinto e che a tale estinzione il lavoratore abbia prestato consapevole ed espressa acquiescenza. Va infine ribadito quanto già rilevato nella pronuncia impugnata e non contestato dall'appellante, ovvero che l'Ente comunale, nel riscontrare le note del 10.05.18 e del 27.08.18, si è dichiarato disponibile a consentire il rientro in servizio del purché egli ponesse termine al rapporto con il MIUR, ma a tanto l'Ing. non si Pt_1 Pt_1
è determinato limitandosi a una mera richiesta di aspettativa, peraltro poi annullata il 31.08.18 a seguito di atto di rinuncia del lavoratore”. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione”
Avverso tale pronuncia l'odierno istante proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Il Comune resisteva con controricorso.
Con la sentenza n. 10281/2023 pubblicata in data 18.4.2023, la Suprema Corte, accolto il ricorso, cassava la sentenza della Corte di Appello di Napoli sulla base dei principi di diritto espressi e di seguito riportati.
All'esito della riassunzione e della ricostituzione del contraddittorio dinanzi a questa Corte, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della odierna udienza attraverso lo scambio di note, il collegio riservava la causa in decisione.
DIRITTO
1.Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti giudiziali, appare opportuno effettuare una breve premessa circa i poteri della Corte nel giudizio di rinvio.
A questo riguardo è stato più volte stabilito, con una giurisprudenza alla quale va data convinta adesione, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Civ, 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337).
D'altra parte - com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte 18 ottobre 2021,
n. 28646 - il giudizio di rinvio è, appunto, un giudizio chiuso, “in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (così l'ordinanza n. 28646 del 2021).
La ricostruzione sistematica effettuata è indispensabile per precisare quale sia il thema decidendum sul quale la Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi e per fare ciò occorre interpretare la statuizione della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questo Giudice.
2.Ebbene, con la sentenza n. 10281/2023 pubblicata in data 18.4.2023, la Suprema Corte decideva sul secondo e terzo motivo proposti, ritenendo che la loro disamina dovesse precedere le altre censure, rimaste poi assorbite.
Con i predetti motivi l'odierno istante aveva lamentato la violazione dell'art. 2118 c.c. per avere la Corte di merito indebitamente qualificato la delibera comunale del 1.9.2017, di richiesta di aspettativa del lavoratore, come atto di dimissioni: in tal modo i giudici di appello hanno sostituito con detto provvedimento datoriale un atto (dimissioni) che, invece, necessariamente deve promanare dalla volontà del lavoratore. Con il terzo motivo aveva censurato l'assunto della Corte territoriale secondo cui il non avere il ricorrente impugnato la citata delibera comunale equivarrebbe ad una sua acquiescenza ad essa e obiettato che tale affermazione contrasta con l'art. 329 c.p.c.
Il Giudice di legittimità, invero, così statuiva: “4. In punto di fatto è accaduto – e ciò è pacifico e risulta dalla impugnata sentenza – che il ricorrente ha presentato istanza di aspettativa al CP_1 di il 31.8.2017 per svolgere il periodo di formazione e prova di un anno presso il Miur CP_1 quale docente neoimmesso in ruolo.
Il Comune ha risposto con delibera del 1.9.2017, ritenendo estinto il rapporto di lavoro e precisando che, qualora il lavoratore avesse inteso rientrare in servizio dopo il periodo di prova presso il Miur, si sarebbe dovuto aprire un nuovo rapporto.
La Corte territoriale ha ritenuto poi che, non avendo il lavoratore impugnato tale delibera datoriale, si sarebbe realizzata una acquiescenza rispetto ad esso, i cui effetti sarebbero dunque da ritenere definitivo.
5. Il ragionamento della Corte territoriale è giuridicamente viziato.
5.1. Il rapporto di lavoro non può che estinguersi per recesso datoriale, nei casi consentiti dalla legge, per dimissioni del lavoratore o, eventualmente, per effetto di norme generali di diritto civile, come nei casi di impossibilità sopravvenuta, che non è qui il caso di approfondire perché non rilevanti.
Nel caso di specie, essendo pacifico che la richiesta del lavoratore fosse di mera aspettativa, il ha ritenuto che ciò comportasse la cessazione del rapporto, ma in tale assunto – avallato CP_1 dalla Corte d'Appello – si annida un primo evidente errore, perché è chiaro che la richiesta di aspettativa non può in alcun modo giuridicamente qualificarsi come dimissioni: si tratta di istituti diversi e, come tali diversamente disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.
Le due dichiarazioni – richiesta di aspettativa e cit. delibera comunale – non possono neppure giuridicamente qualificarsi come formale scambio di mutuo consenso ad una risoluzione del rapporto, anche perché, escluso che il richiedere un'aspettativa significhi dare le dimissioni, non si vede come potesse formarsi una concorde volontà di risolvere il rapporto lavorativo.
Del pari va escluso che il contratto di pubblico impiego possa estinguersi per mutuo dissenso evincibile da fatti concludenti provenienti dalle parti: infatti, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – come tutti gli altri contratti stipulati con esse – può concludersi solo mediante forma scritta ad substantiam, sicché non può risolversi tacitamente o per fatti concludenti. Invero, per antica e costante giurisprudenza di questa S.C. cui va data continuità, l'accordo per lo scioglimento per mutuo dissenso d'un contratto per il quale la legge richieda la forma scritta ad substantiam deve rivestire la stessa forma stabilita per la sua conclusione (v., ex aliis, Cass. n.
35931/2021; Cass. n.2351/81; Cass. n. 615/69).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va, dunque, negato ogni potenziale rilievo al comportamento dell'odierno ricorrente successivo alla predetta delibera comunale, come la ricezione del t.f.r. o di comunicazioni amministrative di cessazione del rapporto. Né ne sussisteva alcun obbligo giuridico di reagirvi immediatamente in sede giudiziale o stragiudiziale.
Invero, trattandosi di atti gestionali del rapporto, essi non devono essere impugnati nei termini previsti per l'impugnazione di provvedimenti amministrativi innanzi al TAR. Lo stesso si dica riguardo all'essersi riferito in propri atti (comunicazione Parte_1 all'INPS della sottoscrizione di altro contratto e domanda di rientro in servizio al Comune) all'avvenuta estinzione del precedente rapporto, trattandosi della mera presa d'atto dell'apparente assetto giuridico conseguente a quanto (erroneamente) ritenuto dal CP_1
6. L'accoglimento, nei sensi predetti, del secondo e del terzo motivo vanifica alla radice tutto il ragionamento della Corte territoriale. Infatti, muovendo dall'inidoneità delle vicende dell'agosto- settembre 2017 e di quelle successive ad estinguere il rapporto de quo, ne deriva la necessità di affrontare su diversi basi, ovverosia in ragione della persistente esistenza giuridica di esso, tutto quanto accaduto posteriormente: si tratta di profili di merito su cui non mette conto discutere nella presente sede, spettandone l'apprezzamento al giudice di rinvio”.
3. Ciò posto, risulta chiaro che la Suprema Corte, che ha ritenuto persistente il rapporto di lavoro tra il ed il di dopo le vicende di agosto-settembre 2017 - in Pt_1 CP_1 Controparte_1 particolare dopo la richiesta di aspettativa del del 31.8.2017 e la risposta del Comune Pt_1 con delibera del 1.9.2017 - impone una diversa valutazione di quanto accaduto posteriormente.
Vanno quindi esaminati i fatti e gli atti successivi a tale momento su cui si è soffermata la S.C., che possono essere così ricostruiti:
-con istanza del 26.7.2018 al termine del periodo di prova (a.s. 2017/2018) chiedeva al Pt_1
Dirigente Scolastico dell'istituto dove lavorava (I.I.S. ) un periodo di aspettativa pari CP_4 alla durata dell'a.s. 2018/2019, dall'1.9.2018 all'1.9.2019 “per poter svolgere altra attività lavorativa presso l'Ente Comune di Piano di Sorrento” (istanza del 26/7/2018; all. 10 fascicolo di primo grado); Pt_1
-con decreto n. 2287 prot. n. 6430/P1 del 29.8.2018 l'Istituto scolastico concedeva il periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio dal 1.9.2018 al 31.8.2019 per mesi 12, applicando il CCNL Comparto Scuola del 24.7.2003, art. 18 (all. 15 fascicolo di primo grado); Pt_1
-con note del 10.5.2018 e del 27.8.2018 (all. 6 e 7 fascicolo di primo grado) il Pt_1 Pt_1 comunicava al di essersi posto in aspettativa presso il MIUR e Controparte_1 chiedeva la riammissione in servizio sulla scorta della Delibera di Giunta n. 184 del 01.09.2017. Più in particolare, il chiedeva “di rientrare presso il Comune di , quale Pt_1 Controparte_1
Ente di originaria appartenenza, e di essere collocato, così come prevede la normativa, nella medesima categoria e profilo posseduti al momento della estinzione del rapporto di lavoro a far data dal 1.9.2018”;
-il Comune di riscontrava la richiesta con nota del 1.9.2018 (all. 8 fasc. Controparte_1 Pt_1 di primo grado), evidenziando che “al fine di procedere con l'adozione dell'atto per il rientro in servizio, è stata richiesta alla S.V., per le vie brevi, di integrare la nota di cui sopra specificando l'interruzione del rapporto di lavoro con il M.I.U.R.; dalla lettura della Sua nota prot. 21804/2018 inviata in data 27.8.2018 si rileva che la S.V. ha richiesto l'aspettativa per l'anno scolastico 2018/2019; Evidenziato che durante l'aspettativa il rapporto di lavoro rimane attivo, anche se in fase di sospensione;
Rilevato che l'art. 20 del CCNL 14.9.2000, comma 9 testualmente recita
“durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL prevede analoga disciplina”; preso atto che in virtù del dispositivo contrattuale di cui sopra la S.V., avendo chiesto ed ottenuto il beneficio della conservazione del posto per la durata del periodo di prova presso il
M.I.U.R., al fine di poter rientrare presso questo Comune, ente di originaria appartenenza, deve necessariamente recedere dal contratto di lavoro ancora intrattenuto col il M.I.U.R.; Pertanto alla luce di tutto quanto sopra, si ribadisce quanto già comunicatoLe per le vie brevi, ovvero che tale
Ente provvederà immediatamente a dar conto a tutti gli adempimenti del caso per consentire il Suo rientro in servizio in data 1.9.2018 non appena la S.V. comunicherà l'avvenuto recesso del contratto di lavoro ancora in essere con il M.I.U.R.”;
- con nota del 30/8/2018 (all. 14 fasc. di primo grado), immediatamente prima dell'inizio Pt_1 del periodo di aspettativa che gli era stato concesso dall'Istituto scolastico, comunicava Pt_1 all'Istituto scolastico la propria rinuncia alla aspettativa concessa per svolgere altra esperienza lavorativa presso l'Ente “visto che il suddetto Ente ad oggi non ha Controparte_1 ancora dato formale riscontro alla nota prodotta dal sottoscritto in data 10.5.2018 …, Pt_1 nonostante l'ulteriore sollecito del 27.8.2018”;
-conseguentemente, l'Istituto scolastico con nota del 31/08/2018 (prot. n. 6486/PI; doc. 16 fasc. di primo grado) disponeva l'annullamento del decreto n. 2287 del 29.8.2018 con cui il Pt_1 docente era stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio dal 1.9.2018 al 31.8.2019, precisando che lo stesso era tenuto ad assumere regolare servizio presso l'Istituto scolastico di assegnazione (Istituto Superiore “Nino Bixio” di ) Controparte_1 il 1.9.2018.
Va ora indagata la sorte del rapporto di lavoro del alle dipendenze del Pt_1 Controparte_1
a decorrere dal 1.9.2018, in considerazione della decisione del ricorrente di continuare
[...] il proprio rapporto di lavoro con il Miur dopo il periodo di prova e la conferma in ruolo a decorrere dall'a.s. 2018/2019.
Al riguardo il Comune appellato ha osservato come, pur volendo ritenere come non interrottosi il rapporto di lavoro all'esito della Delibera di Giunta Comunale del 1/9/2017, così come afferma la Suprema Corte, invero il rapporto di lavoro dovrà ritenersi comunque cessato di fatto per effetto non già della richiesta di aspettativa avanzata dal per svolgere il periodo di prova presso Pt_1 il Miur e concessa dal Comune, ma per effetto della precisa scelta del ricorrente di continuare il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del Miur dopo tale periodo di aspettativa. E ciò sulla base della disciplina in materia di incompatibilità contenuta nell'art. 53 del TU Pubblico Impiego (D.Lgs.n.165/2001) e dell'art. 436, comma 3, del TU Istruzione (D.Lgs. 297/1994).
Peraltro, già nel giudizio di primo grado l'Ente resistente aveva osservato come, in forza dell'art, 436, comma 3, cit. il sarebbe comunque in automatico decaduto dall'impiego presso Pt_1
l'Ente comunale al momento della avvenuta accettazione della nomina e della sede presso l'istituto scolastico dove era stato chiamato ad insegnare matematica (cfr. memoria di costituzione, punto C, e note autorizzate del nel giudizio di primo grado). CP_1
La ricostruzione della amministrazione va condivisa. L'art. 53 del TU Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001) richiama “per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3”. Precisa, inoltre, che ”Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 …”.
L'art. 60 (Casi di incompatibilità) del D.P.R. 3/1957 (oggetto di rinvio dell'art. 53 cit.) prevede che “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
Il successivo art. 65 del medesimo D.P.R. 3/57, sul “Divieto di cumulo di impieghi pubblici”, statuisce che “1.Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
2.I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
3.L'assunzione di altro impiego comma 3 nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125 alla data di assunzione del nuovo impiego”.
Ai sensi dell'art. 508 (Incompatibilità) del T.U. Istruzione (D.Lgs. 297/1994), espressamente fatto salvo dall'art. 53 del T.U. Pubblico Impiego cit., “7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del
[...]
. Controparte_5
11. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi di società cooperative”.
Ancora, l'art. 436 comma 3 del medesimo TU Istruzione dispone “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico”.
La normativa del TU Istruzione, che riguarda specificamente il personale del Miur compresi i docenti, ripete le incompatibilità e il divieto di cumulo di impieghi pubblici previsti per tutti i dipendenti pubblici dagli artt. 60 e 65 del D.P.R. 3/57 e la cessazione di diritto dall'impiego precedente in caso di assunzione del nuovo impiego (v. art. 65 comma 3 D.P.R. 3/57 e art. 508 comma 9 TU Istruzione). In forza dell'art. 436 cit., inoltre, con l'accettazione della nomina in ruolo e l'assegnazione della sede il docente decade da eventuali precedenti impieghi pubblici con decorrenza dalla data di assunzione del servizio. La precisazione contenuta nel medesimo articolo che “La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico” porta a ritenere che l'art. 436 comma 3 in esame (come peraltro l'art. 508 cit.) si riferisce a qualsiasi precedente impiego pubblico, e non solo ad un precedente impiego alle dipendenze del Miur.
Né, come prospettato dal ricorrente, l'art. 436 cit. farebbe “riferimento alla disciplina sul diritto alla sede degli insegnanti pubblici, per la quale, scelta ed assegnata la stessa, gli sarebbe preclusa la possibilità di conservare una sede diversa”, atteso che la decadenza “da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo” (e quindi non della semplice sede precedente) consegue alla accettazione della “nomina con l'assegnazione della sede”. Lo stesso art. 436 inoltre si intitola “Nomina ed assegnazione della sede” ed è collocato nella Sezione VII che tratta delle
“Nomine in ruolo”. Già la lettura della disposizione e la sua collocazione sistematica smentiscono l'assunto del lavoratore, essendo la perdita del precedente impiego pubblico (e non della semplice sede) ricollegata alla (accettazione della) nomina in ruolo con l'assegnazione della sede di servizio.
Neanche coglie il segno l'osservazione del secondo cui l'art. 53 TU Pubblico Impiego Pt_1
“si preoccupa di negare, limitare e regolamentare la possibilità di conferire “incarichi” a pubblici dipendenti, mentre nella fattispecie che ci occupa, la tematica degli incarichi esterni, disciplinata dal Testo Unico, è del tutto estranea, laddove si tratta di concepire la possibilità di coesistenza, meramente giuridica e non fattuale, di due rapporti di pubblico impego a carico del medesimo soggetto”. L'art. 53 in discussione richiama l'intera disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 60 e seguenti del D.P.R. 3/1957, dunque anche il divieto di cumulo di impieghi pubblici ex art. 65, e fa espressamente salvo l'art. 508 del TU Istruzione, norma speciale sulle incompatibilità con incarichi e incumulabilità di impieghi pubblici per il personale del Miur.
Nela specie, l'accettazione dell'incarico di docente di matematica presso la sede assegnata (
[...]
di ) da parte del dopo il periodo di prova (a.s. 2017/2018), CP_6 Controparte_1 Pt_1 ha comportato la cessazione di diritto del precedente rapporto di impiego con il Comune resistente con decorrenza dalla assunzione del servizio e la conferma in ruolo (1.9.2018). Il rapporto di lavoro tra il e l'Ente comunale - ancora in essere dopo le vicende di agosto e settembre Pt_1
2017 e in particolare dopo la richiesta di aspettativa del lavoratore del 31.8.2017 e la risposta del
Comune del 1.9.2017 – deve, quindi, ritenersi automaticamente interrotto ex lege con decorrenza dal 1.9.2018 in applicazione della normativa sulla incumulabilità di impieghi pubblici sopra descritta.
In conclusione, non può essere accolta la domanda del di ripristino del rapporto di lavoro Pt_1 con l' dal 1.9.2018, essendo il lavoratore a quella data decaduto dal predetto CP_7 incarico, né le correlate domande risarcitorie.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione formulata, l'appello, come proposto dal è infondato. Pt_1 La complessità della vicenda, le difficoltà interpretative nonché l'accoglimento del ricorso per cassazione, giustificano la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per la corresponsione della somma integrativa a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 663/2019 del 15.3.2019 a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2299/2021 avvenuta con la sentenza della Suprema Corte n. 10281/2023 pubblicata il 18.4.2023, così provvede:
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado impugnata;
2)compensa le spese di tutti i gradi, ivi compreso il giudizio di cassazione. 4)Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02, introdotto dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano