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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 580/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. MONIGA FRANCESCA OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. VALENTE FRANCESCO e dall'avv. DONATI GISELLA, Proprietà
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Civica in CORSETTO
SANT'AGATA 11/B 25122 Pt_1
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CASTELLI TULLIO e. CP_1
CASTELLI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA CRISPI N. 3 Pt_1
presso il loro studio
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 14 In punto: appello a sentenza n. 897/2023 del Tribunale di Brescia, terza sezione in data 19/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: nel merito, In via principale, in riforma della sentenza appellata
per tutti i motivi dedotti in narrativa dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o
il difetto di interesse all'azione dell'appellata rispetto all'azione di riduzione in
pristino, mediante arretramento a distanza, dell'immobile comunale;
in via subordinata: per tutte le ragioni esposte nella narrativa, in riforma della
sentenza appellata, rigettare le domande di condanna all'arretramento
dell'immobile di proprietà comunale siccome completamente infondate, anche, se del
caso, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di accertamento dell'abusività
delle vedute aperte nell'immobile dell'appellata, che determina il venir meno della
pretesa per inapplicabilità della norma richiamata a fondamento della domanda;
In via riconvenzionale, subordinata al rigetto dell'eccezione di difetto di
legittimazione attiva dell'attrice ovvero al rigetto dell'eccezione di difetto di
titolarità del diritto di proprietà sul quale si fonda l'azione, in riforma della sentenza
appellata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in fatto ed in diritto, dichiarare la
legittimazione passiva dell'appellata e, previo accertamento della natura abusiva
delle vedute dirette che si aprono sul fondo di proprietà comunale e consentono di
affacciarsi sullo stesso, condannare l'appellata ad eliminare tali vedute secondo le
modalità ritenute più opportune ad evitare l'aggravio della proprietà comunale,
ovvero rimettere sul punto la decisione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.,
affinché decida sulla domanda previo eventuale ordine di integrazione del
pagina 2 di 14 contraddittorio con i comproprietari dell'immobile;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio e
integrale rifusione delle spese sostenute dal per la CTU di primo grado. Pt_1
Dell'appellata: nel merito: rigettarsi l'appello principale confermandosi la sentenza
impugnata con accoglimento dell'appello incidentale e condanna dell'appellante
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio o, comunque, con
compensazione di 1/3 di quelle di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2018 proprietaria CP_1
dell'immobile (mapp. 247 fg. 148) sito in , via Diaz – angolo Via Pietro Pt_1
Marone, conveniva in giudizio il proprietario del fabbricato, ex Parte_1
colombaia militare, sito sul confinante mapp. 249 fg. 148, per, accertata la violazione delle distanze legali, sentirlo condannare all'arretramento dell'edificio sino alla distanza di legge.
Deduceva l'attrice che il aveva realizzato (con lavori terminati nel giugno Pt_1
2014) il cappotto termico ed in fregio alla ex colombaia militare un nuovo fabbricato in vetro e struttura metallica, (definito serra solare) distante 8,30 metri dal suo fabbricato, in violazione della distanza minima prevista dallo strumento urbanistico locale pari a 10 metri.
Si costituiva il eccependo il difetto di legittimazione attiva di e Pt_1 CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di alla rimozione delle vedute illegittime poste sulle pareti del suo CP_1
immobile antistanti l'edificio comunale. pagina 3 di 14 Rappresentava che:
la ex colombaia militare era preesistente al fabbricato attoreo, edificato successivamente sul confine a circa 8 metri dall'edificio militare,;
entrambi i fabbricati erano comunque stati edificati prima dell'entrata in vigore del
D.M. 1444/1968, (a norma del quale la distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti era prevista di 10 m), e risultavano, quindi, soggetti all'art. 873 c.c. (con distanza minima di tre metri fra le costruzioni) e all'art. 72 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G., che consentiva espressamente il mantenimento degli allineamenti preesistenti;
il cappotto isolante costituiva mero volume tecnico, non soggetto alla normativa sulle distanze;
la demolizione della serra solare (con funzione di alloggiare ballatoi, scale e ascensori degli appartamenti popolari, parte integrante del sistema di riscaldamento/raffreddamento dell'edificio di edilizia residenziale pubblica) avrebbe impedito la destinazione a pubblico servizio;
le vedute dirette (finestre e lastrico solare/terrazza) presenti sulla parete dell'appartamento attoreo erano illegittime poiché realizzate in violazione dell'art. 905 c.c (a distanza inferiore ad 1,5 m dal confine) e precisava che non era possibile usucapire sui beni demaniali la servitù di veduta ai sensi dell'art. 823 c.c
La causa veniva istruita documentalmente e con una consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava il ad arretrare Parte_1
sino alla distanza minima di dieci metri (ai sensi dell'art. 72 norme tecniche di pagina 4 di 14 attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di 2002- 2004) la Pt_1
serra solare;
rigettava le altre domande attore, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del per difetto di legittimazione passiva dell'attrice (in Pt_1
quanto non proprietaria dell'unità immobiliare dotata di parete finestrata fronteggiante l'edificio di proprietà comunale), compensava integralmente le spese di lite e ripartiva quelle di ctu nella misura del 50% a carico di entrambe le parti.
Riteneva in primis il giudice che era legittimata attiva a proporre la domanda di CP_1
accertamento della violazione della distanza legale minima di dieci metri fra i fabbricati, in quanto proprietaria di una porzione dell'immobile (ripostiglio con servizio catastalmente identificato foglio 148, mappale 247) e conseguentemente comproprietaria pro quota delle parti comuni (ivi compresi tra le altre muri maestri e facciate);
Con riferimento agli interventi edilizi (iniziati nel 2010 e terminati nel 2014/2015)
interessanti il fabbricato comunale evidenziava che:
il cappotto termico di spessore pari a 14/15 cm (posato sulla struttura esterna del fabbricato comunale) era conforme alla legislazione all'epoca vigente (l'art. 14,
comma 7, del D. Lgs. 102/2014) che in materia di riqualificazione energetica consentiva un maggiore spessore (fino a 25 cm) delle pareti verticali esterne in deroga alla normativa (tra cui i regolamento comunali) in materia di distanze;
la serra solare in acciaio e vetro (contenente ascensore, pannelli fotovoltaici e solari termici sulla sua copertura, ma anche i ballatoi serviti da una scala sui quali si aprono gli accessi ai singoli appartamenti) invece, era ai sensi dell'art. 873 c.c. da considerarsi come nuova costruzione e quindi come volume tecnico computabile ai pagina 5 di 14 fini della verifica del rispetto delle distanze normativamente prescritte (Cass.
30708/2018; 20886/2012;. 2566/2011);
la circostanza che l'edificio preesistente del Comune fosse già a distanza inferiore ai dieci metri da quello attoreo non consentiva tuttavia, secondo la giurisprudenza
(Cass. 12483/2002) di apportare ulteriori aggiunte o modifiche in violazione della normativa in materia di distanze.
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando le domande Parte_1
non accolte in primo grado.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il censura la sentenza per violazione di norme di legge Pt_1
ove il giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellata a domandare la demolizione e l' arretramento dell'immobile comunale in considerazione della sua comproprietà pro quota delle parti comuni.
Rileva che lo strumento urbanistico comunale applicabile all'art. 12 (doc. 9) Distacco
dagli edifici prevede che “il distacco previsto dalle norme di zona non si applica nel
caso in cui entrambe le pareti fronteggianti siano cieche o munite unicamente di
luci” con la conseguenza che il distacco di 10 metri tra edifici (richiamato da CP_1
ex art. 72 NTA PGT), è imposto solo qualora vi siano pareti finestrate fronteggiantesi.
pagina 6 di 14 non vantava alcun diritto di proprietà o comproprietà sulle finestre/vedute CP_1
dell'immobile, tantopiù che l'elemento “parete finestrata” non è censito come parte comune condominiale (essendo strutturalmente diverso dal concetto di facciata nel suo complesso).
Precisa inoltre che (proprietaria di un ripostiglio con bagno collocato CP_1
nell'ala opposta dell'edificio pag. 14 e all. 9 della CTU non confinante con la ex
, non ha alcun concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non avendo Parte_2
un'utilità concreta alla tutela richiesta e non avendo dimostrato di avere subito un danno.
Con il secondo motivo critica la sentenza ove il giudice accoglieva la domanda di arretramento della serra solare valutandola come autonoma costruzione e non viceversa correttamente quale volume tecnico non rilevante al fine del rispetto delle disposizioni in materia di distanze.
La serra solare posta in fregio alla parete sud dell'edificio non è suscettibile di alcuna funzione autonoma, trattandosi di un involucro in metallo e vetro che chiude il vano scale ed i ballatoi di accesso agli appartamenti che svolge le funzioni di impianto tecnologico di supporto al riscaldamento/raffrescamento dell'edificio di edilizia residenziale pubblica.
Il CTU (pag. 22-23 relazione) ha escluso che l'involucro in metallo e vetro costituente la c.d. serra solare costituisca un volume a fini urbanistici, essendo a tutti gli effetti un volume tecnico, trattandosi di impianto tecnologico.
Il giudice quindi, pur riconoscendo (come riferito dal ctu) che la serra solare non pagina 7 di 14 costituisce un volume a fini urbanistici, avrebbe errato nel considerarlo tale ai fini civilistici.
Se la serra solare è volume tecnico non rilevante a fini urbanistici lo deve essere anche in relazione alle distanze prescritte dalla normativa urbanistica.
Deduce che la pronuncia deve ugualmente considerarsi errata anche nel caso in cui si ammetta che la serra vada qualificata come nuova costruzione, in violazione della norma urbanistica dell'art. 72 NTA relativa alla zona B2L2, la quale recita: “salvo
diversi arretramenti o allineamenti indicati nelle tavole di Piano, può essere
consentito il mantenimento degli allineamenti preesistenti”.
In base a detta norma non possono realizzarsi intercapedini nocive diverse o maggiori da quelle in ogni caso preesistenti, in considerazione del fatto che si tratta di un agglomerato di edifici già posti a distanza inferiore da quella prevista dalla norma entrata in vigore successivamente alla loro edificazione.
La sentenza è ugualmente errata per violazione degli artt. 826 e 828 c.c. ove non si considera che ordinando la demolizione e l'arretramento della serra solare, vengono sottratti i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente locale all'uso al quale sono destinati dal momento che la serra solare e le scale e i ballatoi in esso contenuti sono componenti indispensabili all'effettivo utilizzo di edilizia residenziale pubblica.
La pronuncia di demolizione arretramento incide inevitabilmente sulla possibilità di riscaldamento degli appartamenti e impedisce l'accesso ai medesimi in violazione altresì all'art. 2933 comma 2 c.c., secondo il quale non può essere ordinata la pagina 8 di 14 distruzione della cosa, se ciò é di pregiudizio all'economia nazionale.
Infine censura la sentenza ove il giudice non considerava che l'opera di pubblica utilità (anche laddove non appartenente al demanio) non è soggetta al rispetto delle distanze legali laddove consegua all'approvazione di un progetto che comporta in sé
la dichiarazione di pubblica utilità del medesimo.
Richiama la giurisprudenza sul punto della Corte di Cassazione (391/2021; 6469/08)
e finanche la pronuncia delle SU n. 2244/2015 che sancisce che 'il potere di
disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario
non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la p.a., ma unicamente nei
giudizi tra privati' potendo in tali procedimenti il giudice limitarsi a decidere in materia indennitaria (vd SU. 24410/2011).
Con il terzo motivo l'appellante censura la pronuncia ove il giudice rigettava la domanda riconvenzionale di eliminazione delle vedute illegittime, aperte nell'immobile di cui l'appellata è comproprietaria, per difetto di legittimazione passiva della stessa.
Rileva che, pur non essendo proprietaria dell'appartamento in cui risultano aperte le vedute finestrate in qualità di comproprietaria delle parti comuni, doveva CP_1
anche ritenersi legittimata a subire la domanda di eliminazione delle medesime, in forza del medesimo argomento in base al quale ella era stata ritenuta legittimata attiva a chiedere l'arretramento della porzione di immobile comunale.
A ciò si aggiunga che se la parete finestrata confinante fosse stata costruita a distanza regolare (un metro e mezzo dal confine), oggi non si porrebbe alcuna questione di pagina 9 di 14 distanza tra la serra solare e tale parete,.
A prescindere dalla legittimazione passiva o meno tale domanda doveva essere considerata quale eccezione riconvenzionale, in grado quantomeno di paralizzare la pretesa dell'attrice alla demolizione/arretramento dell'immobile comunale.
Con il quarto motivo come conseguenza dell'accoglimento dell'appello insite per il rimborso della quota di spese di Ctu e delle spese di lite di entrambi i gradi.
***
Nel caso in esame, può preliminarmente valutarsi il secondo motivo “in applicazione
del principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla
base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a
tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c” (ex plurimis Cass. 11458/2018; 363/2019; 9309/2020).
In particolare per quanto qui di interesse il tra i vari profili di critica Pt_1
evidenziava che l'opera di pubblica utilità (anche laddove non appartenente al demanio) non è soggetta al rispetto delle distanze legali laddove consegua all'approvazione di un progetto che comporta in sé la dichiarazione di pubblica utilità del medesimo.
La pronuncia della Suprema Corte (391/2021) enuncia il principio che: “L'esenzione
pagina 10 di 14 dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali,
implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 c.c., non richiede che la P.A.
realizzi la costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata
anche su un fondo privato a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente
assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, a un bene appartenente al
pubblico demanio”.
Nel caso di specie va innanzi tutto evidenziato che, secondo quanto accertato anche dal CTU (pag. 7) il fabbricato in oggetto (ex colombaia militare), destinato ad edilizia economica popolare, insiste su un lotto di proprietà del comune di Pt_1
dal dicembre 2007, acquistato con compravendita dall'Agenzia del Demanio,
(facente parte del patrimonio dello Stato dal lontano agosto 1864).
Va quindi valutato se sia assimilabile ad un bene demaniale l'opera di pubblica utilità, riconducibile implicitamente nella previsione dell'art. 879 c.c e come tale esente dal rispetto delle distanze.
La sopra citata sentenza (391/2021) chiarisce che: “La sostanziale portata di tale
disposizione (art. 879 c.c) va individuata nella constatazione che nel caso in cui la
Pubblica Amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico
e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di
realizzazione dell'opera costituisce un'estrinsecazione di una potestà della Pubblica
Amministrazione. Ne consegue che l'esecuzione di una simile opera non può essere
ricondotta ad un'attività realizzata iure privatorum e non è suscettibile di riduzione
in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle
distanze, poiché le scelte della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera, al
pagina 11 di 14 fine di perseguire nel migliore dei modi la pubblica utilità, sono idonee a
comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato”.
Non è contestato che i provvedimenti (emessi dalla giunta comunale nel 2009/10)
autorizzativi dell'opera pubblica destinata ad edilizia pubblica residenziale (docc.3-
4), non sono stati impugnati avanti il giudice amministrativo e pertanto non sono stati annullati.
A mente quindi della sentenza della Corte di Cassazione (6469/2008) solo quando la
PA agisca “iure privatorum al di fuori dei suoi poteri pubblicistici (e non è questo il caso) o se pone in essere un'attività "sine titulo", si ha un comportamento
meramente materiale disancorato e non sorretto da atti o provvedimenti
amministrativi formali e non opera, perciò, il divieto di condanna ad un "facere"
previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E”.
A ciò si aggiunga, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (SU 2244/2015), il
“consolidato principio secondo cui il potere di disapplicazione dell'atto
amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato
nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli
casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto
dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a
prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (cfr. Cass. n. 19659/06 e n.
2588/02)
Negli altri casi ove la PA persegue un interesse pubblico e non agisce quindi iure
privatorum trova applicazione il principio espresso dalla Corte di Cassazione (SU
24410/2011) che “la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità pagina 12 di 14 (nella causa in oggetto non richiesta) prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno
1865, n. 2359 (e successivamente dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.
Alla luce di quanto sopra il secondo motivo va accolto, rimanendo assorbite tutte le altre censure di cui ai primi due motivi.
La sentenza va quindi riformata nella parte in cui condannava il Parte_1
all'arretramento della serra solare sino alla distanza minima di dieci metri.
Va invece rigettato il terzo motivo.
Non può che confermarsi quanto già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla mancanza di legittimazione passiva di Nella in relazione CP_1
alla domanda di eliminazione delle vedute.
La comproprietà della facciata (in ragione della proprietà dell'appellata di un ripostiglio con bagno collocato nell'ala opposta dell'edificio) non involge anche la comproprietà sulle finestre che rimangono di proprietà esclusiva delle singole unità
immobiliari.
L'esito complessivo del giudizio che è di rigetto delle domande di e della CP_1
domanda riconvenzionale del di eliminazione carico dell'appellata delle Pt_1
vedute sulla facciata e la particolarità della materia depongono per una compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nell'ordine dei 2/3
con condanna di a rimborsare per il restante 1/3 le spese di entrambi i CP_1
gradi in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato indeterminato)
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in parziale riforma della sentenza n. 897/2023 del
Tribunale di Brescia, terza sezione in data 19/04/2023 così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di di condanna CP_1
del all'arretramento dell'immobile di sua proprietà; Parte_1
conferma nel resto la domanda gravata;
compensa in ragione di 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi con condanna di CP_1
a rimborsare il restante 1/3 a favore del delle spese che
[...] Parte_1
liquida: quanto al primo grado per l'intero in euro 1.701 per la “fase di studio”, euro
1.204 per la “fase introduttiva”, euro 1.806 per la fase istruttoria ed euro 2.905 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e quanto al presente grado sempre per l'intero in euro 805,45 per spese non imponibili, euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ,
ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
conferma le spese di ctu per metà a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 580/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. MONIGA FRANCESCA OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. VALENTE FRANCESCO e dall'avv. DONATI GISELLA, Proprietà
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Civica in CORSETTO
SANT'AGATA 11/B 25122 Pt_1
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CASTELLI TULLIO e. CP_1
CASTELLI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA CRISPI N. 3 Pt_1
presso il loro studio
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 14 In punto: appello a sentenza n. 897/2023 del Tribunale di Brescia, terza sezione in data 19/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: nel merito, In via principale, in riforma della sentenza appellata
per tutti i motivi dedotti in narrativa dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o
il difetto di interesse all'azione dell'appellata rispetto all'azione di riduzione in
pristino, mediante arretramento a distanza, dell'immobile comunale;
in via subordinata: per tutte le ragioni esposte nella narrativa, in riforma della
sentenza appellata, rigettare le domande di condanna all'arretramento
dell'immobile di proprietà comunale siccome completamente infondate, anche, se del
caso, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di accertamento dell'abusività
delle vedute aperte nell'immobile dell'appellata, che determina il venir meno della
pretesa per inapplicabilità della norma richiamata a fondamento della domanda;
In via riconvenzionale, subordinata al rigetto dell'eccezione di difetto di
legittimazione attiva dell'attrice ovvero al rigetto dell'eccezione di difetto di
titolarità del diritto di proprietà sul quale si fonda l'azione, in riforma della sentenza
appellata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in fatto ed in diritto, dichiarare la
legittimazione passiva dell'appellata e, previo accertamento della natura abusiva
delle vedute dirette che si aprono sul fondo di proprietà comunale e consentono di
affacciarsi sullo stesso, condannare l'appellata ad eliminare tali vedute secondo le
modalità ritenute più opportune ad evitare l'aggravio della proprietà comunale,
ovvero rimettere sul punto la decisione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.,
affinché decida sulla domanda previo eventuale ordine di integrazione del
pagina 2 di 14 contraddittorio con i comproprietari dell'immobile;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio e
integrale rifusione delle spese sostenute dal per la CTU di primo grado. Pt_1
Dell'appellata: nel merito: rigettarsi l'appello principale confermandosi la sentenza
impugnata con accoglimento dell'appello incidentale e condanna dell'appellante
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio o, comunque, con
compensazione di 1/3 di quelle di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2018 proprietaria CP_1
dell'immobile (mapp. 247 fg. 148) sito in , via Diaz – angolo Via Pietro Pt_1
Marone, conveniva in giudizio il proprietario del fabbricato, ex Parte_1
colombaia militare, sito sul confinante mapp. 249 fg. 148, per, accertata la violazione delle distanze legali, sentirlo condannare all'arretramento dell'edificio sino alla distanza di legge.
Deduceva l'attrice che il aveva realizzato (con lavori terminati nel giugno Pt_1
2014) il cappotto termico ed in fregio alla ex colombaia militare un nuovo fabbricato in vetro e struttura metallica, (definito serra solare) distante 8,30 metri dal suo fabbricato, in violazione della distanza minima prevista dallo strumento urbanistico locale pari a 10 metri.
Si costituiva il eccependo il difetto di legittimazione attiva di e Pt_1 CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di alla rimozione delle vedute illegittime poste sulle pareti del suo CP_1
immobile antistanti l'edificio comunale. pagina 3 di 14 Rappresentava che:
la ex colombaia militare era preesistente al fabbricato attoreo, edificato successivamente sul confine a circa 8 metri dall'edificio militare,;
entrambi i fabbricati erano comunque stati edificati prima dell'entrata in vigore del
D.M. 1444/1968, (a norma del quale la distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti era prevista di 10 m), e risultavano, quindi, soggetti all'art. 873 c.c. (con distanza minima di tre metri fra le costruzioni) e all'art. 72 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G., che consentiva espressamente il mantenimento degli allineamenti preesistenti;
il cappotto isolante costituiva mero volume tecnico, non soggetto alla normativa sulle distanze;
la demolizione della serra solare (con funzione di alloggiare ballatoi, scale e ascensori degli appartamenti popolari, parte integrante del sistema di riscaldamento/raffreddamento dell'edificio di edilizia residenziale pubblica) avrebbe impedito la destinazione a pubblico servizio;
le vedute dirette (finestre e lastrico solare/terrazza) presenti sulla parete dell'appartamento attoreo erano illegittime poiché realizzate in violazione dell'art. 905 c.c (a distanza inferiore ad 1,5 m dal confine) e precisava che non era possibile usucapire sui beni demaniali la servitù di veduta ai sensi dell'art. 823 c.c
La causa veniva istruita documentalmente e con una consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava il ad arretrare Parte_1
sino alla distanza minima di dieci metri (ai sensi dell'art. 72 norme tecniche di pagina 4 di 14 attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di 2002- 2004) la Pt_1
serra solare;
rigettava le altre domande attore, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del per difetto di legittimazione passiva dell'attrice (in Pt_1
quanto non proprietaria dell'unità immobiliare dotata di parete finestrata fronteggiante l'edificio di proprietà comunale), compensava integralmente le spese di lite e ripartiva quelle di ctu nella misura del 50% a carico di entrambe le parti.
Riteneva in primis il giudice che era legittimata attiva a proporre la domanda di CP_1
accertamento della violazione della distanza legale minima di dieci metri fra i fabbricati, in quanto proprietaria di una porzione dell'immobile (ripostiglio con servizio catastalmente identificato foglio 148, mappale 247) e conseguentemente comproprietaria pro quota delle parti comuni (ivi compresi tra le altre muri maestri e facciate);
Con riferimento agli interventi edilizi (iniziati nel 2010 e terminati nel 2014/2015)
interessanti il fabbricato comunale evidenziava che:
il cappotto termico di spessore pari a 14/15 cm (posato sulla struttura esterna del fabbricato comunale) era conforme alla legislazione all'epoca vigente (l'art. 14,
comma 7, del D. Lgs. 102/2014) che in materia di riqualificazione energetica consentiva un maggiore spessore (fino a 25 cm) delle pareti verticali esterne in deroga alla normativa (tra cui i regolamento comunali) in materia di distanze;
la serra solare in acciaio e vetro (contenente ascensore, pannelli fotovoltaici e solari termici sulla sua copertura, ma anche i ballatoi serviti da una scala sui quali si aprono gli accessi ai singoli appartamenti) invece, era ai sensi dell'art. 873 c.c. da considerarsi come nuova costruzione e quindi come volume tecnico computabile ai pagina 5 di 14 fini della verifica del rispetto delle distanze normativamente prescritte (Cass.
30708/2018; 20886/2012;. 2566/2011);
la circostanza che l'edificio preesistente del Comune fosse già a distanza inferiore ai dieci metri da quello attoreo non consentiva tuttavia, secondo la giurisprudenza
(Cass. 12483/2002) di apportare ulteriori aggiunte o modifiche in violazione della normativa in materia di distanze.
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando le domande Parte_1
non accolte in primo grado.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il censura la sentenza per violazione di norme di legge Pt_1
ove il giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellata a domandare la demolizione e l' arretramento dell'immobile comunale in considerazione della sua comproprietà pro quota delle parti comuni.
Rileva che lo strumento urbanistico comunale applicabile all'art. 12 (doc. 9) Distacco
dagli edifici prevede che “il distacco previsto dalle norme di zona non si applica nel
caso in cui entrambe le pareti fronteggianti siano cieche o munite unicamente di
luci” con la conseguenza che il distacco di 10 metri tra edifici (richiamato da CP_1
ex art. 72 NTA PGT), è imposto solo qualora vi siano pareti finestrate fronteggiantesi.
pagina 6 di 14 non vantava alcun diritto di proprietà o comproprietà sulle finestre/vedute CP_1
dell'immobile, tantopiù che l'elemento “parete finestrata” non è censito come parte comune condominiale (essendo strutturalmente diverso dal concetto di facciata nel suo complesso).
Precisa inoltre che (proprietaria di un ripostiglio con bagno collocato CP_1
nell'ala opposta dell'edificio pag. 14 e all. 9 della CTU non confinante con la ex
, non ha alcun concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non avendo Parte_2
un'utilità concreta alla tutela richiesta e non avendo dimostrato di avere subito un danno.
Con il secondo motivo critica la sentenza ove il giudice accoglieva la domanda di arretramento della serra solare valutandola come autonoma costruzione e non viceversa correttamente quale volume tecnico non rilevante al fine del rispetto delle disposizioni in materia di distanze.
La serra solare posta in fregio alla parete sud dell'edificio non è suscettibile di alcuna funzione autonoma, trattandosi di un involucro in metallo e vetro che chiude il vano scale ed i ballatoi di accesso agli appartamenti che svolge le funzioni di impianto tecnologico di supporto al riscaldamento/raffrescamento dell'edificio di edilizia residenziale pubblica.
Il CTU (pag. 22-23 relazione) ha escluso che l'involucro in metallo e vetro costituente la c.d. serra solare costituisca un volume a fini urbanistici, essendo a tutti gli effetti un volume tecnico, trattandosi di impianto tecnologico.
Il giudice quindi, pur riconoscendo (come riferito dal ctu) che la serra solare non pagina 7 di 14 costituisce un volume a fini urbanistici, avrebbe errato nel considerarlo tale ai fini civilistici.
Se la serra solare è volume tecnico non rilevante a fini urbanistici lo deve essere anche in relazione alle distanze prescritte dalla normativa urbanistica.
Deduce che la pronuncia deve ugualmente considerarsi errata anche nel caso in cui si ammetta che la serra vada qualificata come nuova costruzione, in violazione della norma urbanistica dell'art. 72 NTA relativa alla zona B2L2, la quale recita: “salvo
diversi arretramenti o allineamenti indicati nelle tavole di Piano, può essere
consentito il mantenimento degli allineamenti preesistenti”.
In base a detta norma non possono realizzarsi intercapedini nocive diverse o maggiori da quelle in ogni caso preesistenti, in considerazione del fatto che si tratta di un agglomerato di edifici già posti a distanza inferiore da quella prevista dalla norma entrata in vigore successivamente alla loro edificazione.
La sentenza è ugualmente errata per violazione degli artt. 826 e 828 c.c. ove non si considera che ordinando la demolizione e l'arretramento della serra solare, vengono sottratti i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente locale all'uso al quale sono destinati dal momento che la serra solare e le scale e i ballatoi in esso contenuti sono componenti indispensabili all'effettivo utilizzo di edilizia residenziale pubblica.
La pronuncia di demolizione arretramento incide inevitabilmente sulla possibilità di riscaldamento degli appartamenti e impedisce l'accesso ai medesimi in violazione altresì all'art. 2933 comma 2 c.c., secondo il quale non può essere ordinata la pagina 8 di 14 distruzione della cosa, se ciò é di pregiudizio all'economia nazionale.
Infine censura la sentenza ove il giudice non considerava che l'opera di pubblica utilità (anche laddove non appartenente al demanio) non è soggetta al rispetto delle distanze legali laddove consegua all'approvazione di un progetto che comporta in sé
la dichiarazione di pubblica utilità del medesimo.
Richiama la giurisprudenza sul punto della Corte di Cassazione (391/2021; 6469/08)
e finanche la pronuncia delle SU n. 2244/2015 che sancisce che 'il potere di
disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario
non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la p.a., ma unicamente nei
giudizi tra privati' potendo in tali procedimenti il giudice limitarsi a decidere in materia indennitaria (vd SU. 24410/2011).
Con il terzo motivo l'appellante censura la pronuncia ove il giudice rigettava la domanda riconvenzionale di eliminazione delle vedute illegittime, aperte nell'immobile di cui l'appellata è comproprietaria, per difetto di legittimazione passiva della stessa.
Rileva che, pur non essendo proprietaria dell'appartamento in cui risultano aperte le vedute finestrate in qualità di comproprietaria delle parti comuni, doveva CP_1
anche ritenersi legittimata a subire la domanda di eliminazione delle medesime, in forza del medesimo argomento in base al quale ella era stata ritenuta legittimata attiva a chiedere l'arretramento della porzione di immobile comunale.
A ciò si aggiunga che se la parete finestrata confinante fosse stata costruita a distanza regolare (un metro e mezzo dal confine), oggi non si porrebbe alcuna questione di pagina 9 di 14 distanza tra la serra solare e tale parete,.
A prescindere dalla legittimazione passiva o meno tale domanda doveva essere considerata quale eccezione riconvenzionale, in grado quantomeno di paralizzare la pretesa dell'attrice alla demolizione/arretramento dell'immobile comunale.
Con il quarto motivo come conseguenza dell'accoglimento dell'appello insite per il rimborso della quota di spese di Ctu e delle spese di lite di entrambi i gradi.
***
Nel caso in esame, può preliminarmente valutarsi il secondo motivo “in applicazione
del principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla
base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a
tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c” (ex plurimis Cass. 11458/2018; 363/2019; 9309/2020).
In particolare per quanto qui di interesse il tra i vari profili di critica Pt_1
evidenziava che l'opera di pubblica utilità (anche laddove non appartenente al demanio) non è soggetta al rispetto delle distanze legali laddove consegua all'approvazione di un progetto che comporta in sé la dichiarazione di pubblica utilità del medesimo.
La pronuncia della Suprema Corte (391/2021) enuncia il principio che: “L'esenzione
pagina 10 di 14 dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali,
implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 c.c., non richiede che la P.A.
realizzi la costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata
anche su un fondo privato a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente
assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, a un bene appartenente al
pubblico demanio”.
Nel caso di specie va innanzi tutto evidenziato che, secondo quanto accertato anche dal CTU (pag. 7) il fabbricato in oggetto (ex colombaia militare), destinato ad edilizia economica popolare, insiste su un lotto di proprietà del comune di Pt_1
dal dicembre 2007, acquistato con compravendita dall'Agenzia del Demanio,
(facente parte del patrimonio dello Stato dal lontano agosto 1864).
Va quindi valutato se sia assimilabile ad un bene demaniale l'opera di pubblica utilità, riconducibile implicitamente nella previsione dell'art. 879 c.c e come tale esente dal rispetto delle distanze.
La sopra citata sentenza (391/2021) chiarisce che: “La sostanziale portata di tale
disposizione (art. 879 c.c) va individuata nella constatazione che nel caso in cui la
Pubblica Amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico
e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di
realizzazione dell'opera costituisce un'estrinsecazione di una potestà della Pubblica
Amministrazione. Ne consegue che l'esecuzione di una simile opera non può essere
ricondotta ad un'attività realizzata iure privatorum e non è suscettibile di riduzione
in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle
distanze, poiché le scelte della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera, al
pagina 11 di 14 fine di perseguire nel migliore dei modi la pubblica utilità, sono idonee a
comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato”.
Non è contestato che i provvedimenti (emessi dalla giunta comunale nel 2009/10)
autorizzativi dell'opera pubblica destinata ad edilizia pubblica residenziale (docc.3-
4), non sono stati impugnati avanti il giudice amministrativo e pertanto non sono stati annullati.
A mente quindi della sentenza della Corte di Cassazione (6469/2008) solo quando la
PA agisca “iure privatorum al di fuori dei suoi poteri pubblicistici (e non è questo il caso) o se pone in essere un'attività "sine titulo", si ha un comportamento
meramente materiale disancorato e non sorretto da atti o provvedimenti
amministrativi formali e non opera, perciò, il divieto di condanna ad un "facere"
previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E”.
A ciò si aggiunga, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (SU 2244/2015), il
“consolidato principio secondo cui il potere di disapplicazione dell'atto
amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato
nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli
casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto
dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a
prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (cfr. Cass. n. 19659/06 e n.
2588/02)
Negli altri casi ove la PA persegue un interesse pubblico e non agisce quindi iure
privatorum trova applicazione il principio espresso dalla Corte di Cassazione (SU
24410/2011) che “la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità pagina 12 di 14 (nella causa in oggetto non richiesta) prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno
1865, n. 2359 (e successivamente dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.
Alla luce di quanto sopra il secondo motivo va accolto, rimanendo assorbite tutte le altre censure di cui ai primi due motivi.
La sentenza va quindi riformata nella parte in cui condannava il Parte_1
all'arretramento della serra solare sino alla distanza minima di dieci metri.
Va invece rigettato il terzo motivo.
Non può che confermarsi quanto già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla mancanza di legittimazione passiva di Nella in relazione CP_1
alla domanda di eliminazione delle vedute.
La comproprietà della facciata (in ragione della proprietà dell'appellata di un ripostiglio con bagno collocato nell'ala opposta dell'edificio) non involge anche la comproprietà sulle finestre che rimangono di proprietà esclusiva delle singole unità
immobiliari.
L'esito complessivo del giudizio che è di rigetto delle domande di e della CP_1
domanda riconvenzionale del di eliminazione carico dell'appellata delle Pt_1
vedute sulla facciata e la particolarità della materia depongono per una compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nell'ordine dei 2/3
con condanna di a rimborsare per il restante 1/3 le spese di entrambi i CP_1
gradi in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato indeterminato)
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in parziale riforma della sentenza n. 897/2023 del
Tribunale di Brescia, terza sezione in data 19/04/2023 così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di di condanna CP_1
del all'arretramento dell'immobile di sua proprietà; Parte_1
conferma nel resto la domanda gravata;
compensa in ragione di 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi con condanna di CP_1
a rimborsare il restante 1/3 a favore del delle spese che
[...] Parte_1
liquida: quanto al primo grado per l'intero in euro 1.701 per la “fase di studio”, euro
1.204 per la “fase introduttiva”, euro 1.806 per la fase istruttoria ed euro 2.905 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e quanto al presente grado sempre per l'intero in euro 805,45 per spese non imponibili, euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ,
ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
conferma le spese di ctu per metà a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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