Sentenza 16 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/12/2023, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2023
N. 00560/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, quale Curatore dell’eredità giacente di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Maria Mucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'esecuzione:
- del giudicato formatosi tra le parti sulla sentenza n. -OMISSIS- resa dal Tribunale ordinario di L’Aquila, pubblicata il -OMISSIS-nel Proc. Civ. iscritto al N.R.G. -OMISSIS-, giudizio promosso dal defunto Sig. -OMISSIS- nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Curatela dell’eredità giacente di -OMISSIS- agisce per l’esecuzione de giudicato reso da tribunale civile dell’Aquila con sentenza n. -OMISSIS-.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva presso la sede istituzionale del Ministero della Salute il -OMISSIS- ed è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione del -OMISSIS-apposta in calce alla copia in atti.
Sono poi seguiti diversi solleciti (in atti) della Curatela per ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Alla data della notifica del ricorso (-OMISSIS-) per l’ottemperanza era ampiamente spirato il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 comma 1 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorso il quale è possibile procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Si è costituito il Ministero intimato manifestando l’intento di adempiere al giudicato a fronte della rinuncia al ricorso.
La parte ricorrente, ribadendo la propria qualità di Ufficio soggetto a vigilanza giudiziaria, nominato per la cura degli interessi dei creditori intervenuti nella procedura di liquidazione dell’eredità giacente di -OMISSIS-, ha chiesto decidersi il ricorso nel merito e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Alla camera di consiglio del 22 novembre 2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso merita di esse accolto in quanto la sentenza da eseguire è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata alla parte debitrice che non vi ha prestato osservanza, pur essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 comma 1 del d.l. n. 669/1996.
La rilevanza della somma liquidata in sentenza e degli accessori, nonché l’intenzione manifestata dal Ministero di adempiere con sollecitudine, inducono a ritenere sussistenti le condizioni ostative alla liquidazione della penalità di mora prevista dall’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Deve pertanto essere ordinato al Ministero della Salute di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe mediante il pagamento della somma di € -OMISSIS-, oltre interessi legali a far data dal 7.5.2014 sino al saldo effettivo, come stabilito dalla sentenza n. -OMISSIS- del tribunale di L’Aquila.
Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, si ritiene opportuno nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta (in applicazione analogica dell’art.5 sexies l. n. 89/2001), il Direttore della “Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure” del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e in vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Vanno altresì poste a carico del Ministero delle Salute, ex art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1. accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto nei termini e modalità di cui in motivazione;
2. condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
3. nomina sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Commissario ad acta designato nei termini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.