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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2026 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 , avente ad oggetto: Dichiarazione di paternità e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. BACCARO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. D'UONNOLO ALESSANDRA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. GIOVANNI GRAUSO, n.q. di curatore speciale del minore , Persona_1 nato in [...] il [...], giusta nomina all'udienza del 29/06/2022;
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 20/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art 269 cc e ss, l'attrice esponeva che da una breve relazione con il convenuto era nato in [...], in data [...], il piccolo , e che il convenuto si era rifiutato Persona_2 di riconoscerlo, chiedeva, pertanto, di accertare che il convenuto era il padre biologico del piccolo porre a carico del convenuto l'obbligo a contribuire al mantenimento del minore con la Per_1 somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannare il convenuto al versamento di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore;
vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale deduceva di non riconosciuto il bambino, in CP_1 quanto non aveva avuto notizia della gravidanza della attrice. Chiedeva, pertanto, di accertare l'effettiva paternità del minore;
in subordine, in caso di accertamento positivo della paternità, accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice per la mancata comunicazione del concepimento e della nascita del figlio, con la condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il curatore speciale, avv.to Giovanni Grauso, si riportava all'elaborato peritale e, nel superiore interesse del minore, chiedeva l'accoglimento della domanda di accertamento della paternità, in conformità delle richieste delle altre parti, di conservare il cognome, così come in anagrafe, senza anteporre o aggiungere quello paterno, con conferma delle condizioni accessorie adotatte.
Nel corso del procedimento veniva espletata la consulenza tecnica e il giudice all'udienza del
04/06/24 proponeva alle parti di transigere la controversia, con riguardo alle condizioni accessorie, con la previsione dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre, per la mancanza di pregressi rapporti;
la previsione dell'assegno di mantenimento di € 200,00 per il minore;
l'esercizio del diritto di visita rimesso alla libera determinazione delle parti.
All'udienza del 24/09/24 le parti dichiaravano di accettare le condizioni accessorie così come proposte dal giudice e parte ricorrente rinunciava alla domanda di corresponsione degli arretrati. Sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di accertamento della paternità va accolta.
Con una recente decisione, la Suprema Corte ha evidenziato che "in materia di diritti indisponibili, il principio di non contestazione, se non può operare ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'azione, può tuttavia rilevare limitatamente a quel fatto costitutivo, efficacemente descritto quale
"mero episodio della vita", che "inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro, estraneo alla materia dello status".
Nel caso che ci occupa, può qualificarsi circostanza non specificamente contestata l'esistenza di una relazione tra la ricorrente e il resistente nel periodo del concepimento. Nel corso del procedimento è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio finalizzata a verificare la paternità biologica e il ctu, dott. con metodo condivisibile, effettuati gli esami genetici, ha accertato che il Persona_3 sig. è il padre del piccolo con una probabilità del 99,99%, concludendo CP_1 Per_1 che tali risultati indicano che la paternità è praticamente provata.
Ciò posto, dal contegno processuale tenuto dal convenuto, e nella specie dalla non espressa e specifica contestazione di aver intrattenuto una relazione con l'attrice all'epoca del concepimento, e dagli esiti degli esami genetici, è possibile concludere nel senso di ritenere raggiunta la prova della paternità cui era onerata l'attrice, con conseguente accoglimento della domanda.
Quanto al cognome, le parti hanno chiesto concordemente che il minore conservi il proprio cognome, senza anteporre o aggiungere quello paterno.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio ritiene di poter recepire le previste condizioni in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in eguale misura
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara che il sig. , nato in [...] il [...], è padre di CP_1 [...]
nato a [...] il [...]; Per_1
2) affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale è collocato, anche per le decisioni di maggior interesse e disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore corrispondendo alla ricorrente l'assegno mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese con mezzo documentabile di pagamento, oltre rivalutazione automatica annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie o concordate;
4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione nell'atto di nascita, al passaggio in giudicato della sentenza, come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 20/12/24.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2026 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 , avente ad oggetto: Dichiarazione di paternità e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. BACCARO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. D'UONNOLO ALESSANDRA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. GIOVANNI GRAUSO, n.q. di curatore speciale del minore , Persona_1 nato in [...] il [...], giusta nomina all'udienza del 29/06/2022;
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 20/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art 269 cc e ss, l'attrice esponeva che da una breve relazione con il convenuto era nato in [...], in data [...], il piccolo , e che il convenuto si era rifiutato Persona_2 di riconoscerlo, chiedeva, pertanto, di accertare che il convenuto era il padre biologico del piccolo porre a carico del convenuto l'obbligo a contribuire al mantenimento del minore con la Per_1 somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannare il convenuto al versamento di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore;
vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale deduceva di non riconosciuto il bambino, in CP_1 quanto non aveva avuto notizia della gravidanza della attrice. Chiedeva, pertanto, di accertare l'effettiva paternità del minore;
in subordine, in caso di accertamento positivo della paternità, accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice per la mancata comunicazione del concepimento e della nascita del figlio, con la condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il curatore speciale, avv.to Giovanni Grauso, si riportava all'elaborato peritale e, nel superiore interesse del minore, chiedeva l'accoglimento della domanda di accertamento della paternità, in conformità delle richieste delle altre parti, di conservare il cognome, così come in anagrafe, senza anteporre o aggiungere quello paterno, con conferma delle condizioni accessorie adotatte.
Nel corso del procedimento veniva espletata la consulenza tecnica e il giudice all'udienza del
04/06/24 proponeva alle parti di transigere la controversia, con riguardo alle condizioni accessorie, con la previsione dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre, per la mancanza di pregressi rapporti;
la previsione dell'assegno di mantenimento di € 200,00 per il minore;
l'esercizio del diritto di visita rimesso alla libera determinazione delle parti.
All'udienza del 24/09/24 le parti dichiaravano di accettare le condizioni accessorie così come proposte dal giudice e parte ricorrente rinunciava alla domanda di corresponsione degli arretrati. Sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di accertamento della paternità va accolta.
Con una recente decisione, la Suprema Corte ha evidenziato che "in materia di diritti indisponibili, il principio di non contestazione, se non può operare ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'azione, può tuttavia rilevare limitatamente a quel fatto costitutivo, efficacemente descritto quale
"mero episodio della vita", che "inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro, estraneo alla materia dello status".
Nel caso che ci occupa, può qualificarsi circostanza non specificamente contestata l'esistenza di una relazione tra la ricorrente e il resistente nel periodo del concepimento. Nel corso del procedimento è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio finalizzata a verificare la paternità biologica e il ctu, dott. con metodo condivisibile, effettuati gli esami genetici, ha accertato che il Persona_3 sig. è il padre del piccolo con una probabilità del 99,99%, concludendo CP_1 Per_1 che tali risultati indicano che la paternità è praticamente provata.
Ciò posto, dal contegno processuale tenuto dal convenuto, e nella specie dalla non espressa e specifica contestazione di aver intrattenuto una relazione con l'attrice all'epoca del concepimento, e dagli esiti degli esami genetici, è possibile concludere nel senso di ritenere raggiunta la prova della paternità cui era onerata l'attrice, con conseguente accoglimento della domanda.
Quanto al cognome, le parti hanno chiesto concordemente che il minore conservi il proprio cognome, senza anteporre o aggiungere quello paterno.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio ritiene di poter recepire le previste condizioni in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in eguale misura
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara che il sig. , nato in [...] il [...], è padre di CP_1 [...]
nato a [...] il [...]; Per_1
2) affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale è collocato, anche per le decisioni di maggior interesse e disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore corrispondendo alla ricorrente l'assegno mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese con mezzo documentabile di pagamento, oltre rivalutazione automatica annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie o concordate;
4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione nell'atto di nascita, al passaggio in giudicato della sentenza, come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 20/12/24.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso