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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7003/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GARGIULO MARINA presso la quale è Parte_1 elettivamente domiciliata giusta procura in atti RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., domiciliato presso la sede zonale di via Savorito 1/8 Castellammare di Stabia CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano
E
, , in persona del p.t., CP_2 Controparte_3 CP_4
, in persona del tempore, Controparte_5 CP_6
in persona del dirigente p.t. CP_7
, in persona del dirigente p.t. Controparte_8CP_
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTI
OGG: pagamento del TFS Conclusioni: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 la ricorrente adiva questa A.G. esponendo di essere andata in pensione in data 01/09/2021 e di non avere ancora ricevuto il trattamento di fine servizio (TFS). Pertanto, allegando errori, inerzie e ritardi nell'operato delle amministrazioni coinvolte, chiedeva di accertare il suo diritto all'immediato pagamento del TFS, nonché la responsabilità dei resistenti, ognuno per quanto di CP_ ragione, per il mancato riconoscimento del TFS, con conseguente condanna dell' all'immediato pagamento;
chiedeva inoltre di dichiarare la responsabilità dei resistenti, ciascuno per quanto di ragione, per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto e, conseguentemente, condannarli al riconoscimento degli interessi moratori con decorrenza dalla data del diritto all'effettivo pagamento;
infine, accertati gli errori e la negligenza nell'istruttoria della pratica di liquidazione, chiedeva di condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento del risarcimento del danno morale da liquidarsi secondo equità. Con vittoria di spese. CP_ Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che dichiarava di non poter procedere alla liquidazione della prestazione TFS per omesso invio corretto della comunicazione di cessazione telematica TFS, corredata dai relativi allegati, da parte dell'amministrazione di appartenenza, e della mancata sistemazione della posizione assicurativa della ricorrente tramite l'applicativo “nuova passweb”. Concludeva per il rigetto del ricorso siccome infondato, con vittoria di spese. Si costituivano altresì le amministrazioni convenute, difese dall'Avvocatura dello Stato che, con un'unica memoria difensiva, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova del danno subito, e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute in relazione al pagamento del Tfs,; nel merito chiedeva comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. Nelle more del giudizio parte ricorrente depositava l'avvenuta liquidazione del TFS, avvenuta in data 27/6/24, CP_ ritenendo tuttavia che il pagamento era solo parziale in quanto l' aveva considerato come periodo utile ai
1 CP_ fini del calcolo solo 31 anni invece di 36, come invece indicato nel documento “Riscontro verifica dell del diritto a pensione” del 05.05.2021, emesso dall'Istituto comprensivo Statale Buonocore Fienga. CP_ comunicava che il modello TFS era pervenuto a maggio 2024, e che erano state pagate la prima e la seconda rata e gli interessi per ritardato pagamento per € 2.849,79 per 579 giorni di ritardo. Allegava prospetto di liquidazione e chiedeva che dichiararsi cessata la materia del contendere. Le amministrazioni convenute aderivano alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni. All'udienza in presenza del 1° luglio 2025 il difensore della ricorrente insisteva nel fatto che era avvenuto un pagamento solo parziale del TFS, ovvero con riferimento a 31 anni di lavoro invece che 36, ed insisteva nelle CP proprie conclusioni. evidenziava che la differenza degli anni utili tra la pensione e il TFS era dovuta al fatto che la ricorrente aveva usufruito di periodi di aspettativa senza assegni, ed aveva svolto servizio in regime di part-time, come risultava dal certificato inviato dalla scuola, fatti che incidevano sul servizio totale utile per il TFS, ex Legge n. 1032/73; evidenziava che, invero, mentre per la pensione i periodi di lavoro part- time vengono conteggiati interamente ai fini dell'anzianità contributiva e ai fini della misura dell'assegno pensionistico, come per un lavoro full-time anche se la retribuzione era stata erogata per il part time, diverso era per il Tfs. CP_ Per l'odierna udienza ex art. 127 ter cpc depositava i conteggi del Tfs specificando i criteri di calcolo ed evidenziando che “il documento cui fa riferimento controparte, con 36 anni di servizio, è il prospetto della pensione (non del TFS)” insisteva nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere e nel rigetto delle residue domande. Parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni. La causa veniva decisa con la presente sentenza.
Motivi della decisione.
Con Cont Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , del e dell' CP_7 C nonché dell' , in relazione alla domanda di pagamento del , atteso che in relazione al pagamento del CP_8 CP_ Tfs la legittimazione passiva spetta solo all' Il Tfs è stato erogato, anche se successivamente al deposito del ricorso, ed è stato correttamente liquidato. CP Invero ha ben spiegato i motivi per cui sono stati conteggiati 31 anni invece di 36, e a parte tale fatto la ricorrente non ha contestato il calcolo del dovuto in relazione ad altre circostanze. Invero, ai fini del calcolo del Tfs, essendo presenti periodi di part time e di aspettativa senza assegni, dagli anni di servizio totali sono stati decurtati quelli in aspettativa senza assegni mentre quelli di part time sono stati calcolati in proporzione alle ore effettivamente lavorate (l. 1032/1973). Co Pertanto in relazione alla domanda di condanna al pagamento del vi è cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori, va evidenziato che secondo le norme di legge (art 12 d.l. 78/10) il Tfs in caso di cessazione dal servizio per limiti di età viene pagato dopo 12 mesi, a cui vanno aggiunti i 90 giorni per il pagamento. La sentenza della Corte Costituzionale, n. 130/23, intervenuta in relazione ai ritardi nel pagamento del TFS, ha rilevato l'irragionevolezza dei ritardi ingiustificati senza tuttavia abrogare la norma e rimandando al Parlamento il compito di intervenire con una riforma del sistema. CP_ Come da messaggio dell' del 10 ottobre 2023 n.3550, i lavoratori hanno diritto al pagamento degli CP_ interessi moratori previsti – con pagamento da parte dell' e dei resistenti - per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di TFS/TFR imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro. (Art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, e articolo 24 del D.P.R. n. 1032 del 1973). Pertanto, considerato quanto sopra, nel caso che occupa il ritardo nel pagamento del Tfs decorre dall' 1/12/22 (1/9/21 cessazione dal servizio+12 mesi +90 giorni). CP_ ha liquidato la prestazione il 27/6/24. il modello TFS è pervenuto a maggio 2024 e sono state pagate la prima e la seconda rata nonchè gli interessi per ritardato pagamento, pari a € 2.849,79 per 579 giorni di ritardo. Il calcolo dei giorni quindi risulta corretto e gli interessi per il ritardo risultano regolarmente pagati. Alla luce di quanto esposto, anche in relazione alla domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di
2 estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Nella vicenda all'odierno esame, in relazione alle due domande di pagamento sopra esaminate (Tfs e interessi di mora) sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da dichiarazione resa al verbale dell'udienza del 1/7/25, da note di trattazione e da documentazione prodotta. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, proposta nei confronti di tutti i convenuti per quanto di ragione, essa non è fondata. Non risulta affatto allegato in ricorso il tipo di danno morale subito, di cui si chiede il risarcimento solo nelle conclusioni. Inoltre, i danni da ritardo sono compensati con gli interessi di mora. Non va infatti confuso il danno da ritardo con il danno morale di cui si chiede il risarcimento, e per il quale manca qualunque allegazione e prova. Tale domanda va pertanto rigettata. C Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che il pagamento del è avvenuto il 27/06/2024 e quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso e dopo la scadenza dei termini per il pagamento. In considerazione di ciò e del rigetto della domanda risarcitoria, le spese di lite CP devono seguire il principio della parziale soccombenza e vanno poste per i 2/3 a carico di unico legittimato passivo in ordine al pagamento del Tfs, e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della causa e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di condanna al pagamento del tfs e degli interessi moratori.
2. Rigetta nel resto il ricorso. CP
3. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, nella misura di 2/3 del dovuto, che liquida in € 4.000 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
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