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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 6120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6120 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 5146\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola del 18.10.2019 n. 2144), vertente tra
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv.
[...]
LU LI CI, c.f. , appellanti C.F._3
e
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
, quali eredi di (VA ), c.f. , rappresentati e
[...] Persona_1 CP_1 C.F._6
difesi dall'avv. Biagio Trinchese, C.F. appellati C.F._7
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4.02.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 4.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
dicendosi comproprietario del cortile sito in Nola, alla Via Saviano 56, Controparte_3
meglio identificato in atti, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, , al- Persona_1
1 tra comproprietaria della stessa area, per sentirla condannare alla rimozione di un recinto realizzato sullo spazio comune con reticolato metallico e ferri, utilizzato per riporre masseri- zie personali e custodire un cane;
nonché alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Si costituì la convenuta ed eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Per_1
Con atto di intervento volontario si costituirono e , Parte_2 Parte_1
quali eredi di deceduto ab intestato il 18.11.2013. Controparte_3
La causa venne istruita mediante prove orali e c.t.u..
Il Tribunale di Nola, con sentenza del 18.10.2019 n. 2144, rigettò la domanda – qualificata come rivendicazione – perché non provata, con condanna di e Parte_2 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
e proposero appello, per sentire: Parte_2 Parte_1
a) dichiarare che il recinto realizzato con reticolato metallico e ferri su spazio comune nel cortile di via Saviano 56, detto anche cortile Sant'Antonio, deve essere eliminato;
b) condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi;
Persona_1
c) condannare la convenuta al pagamento delle spese (…), con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
Con il primo motivo di gravame, le appellanti contestarono la qualificazione della domanda come rivendicazione, laddove le richieste del loro dante causa afferivano alla disciplina di di- ritti condominiali. In ogni caso esse appellanti intesero affermarsi titolari di un diritto di pas- saggio, come da titolo di provenienza (v. atto per notaio del 1954), lungo un percorso Per_2
che dal pozzo presente nel cortile Sant'Antonio e conduce al terreno di loro proprietà.
Con il secondo motivo di appello si ribadisce che si tratti non di rivendica, ma della richiesta di eliminazione di piccoli abusi commessi su spazio condominiale da , ostativi al Persona_1
libero esercizio della servitù di passaggio (il recinto realizzato da restringerebbe l'ac- Per_1
cesso al fondo di proprietà delle appellanti, come relazionato anche dal c.t.u..
Si costituì e spiegò appello incidentale condizionato, in relazione all'eccezione Persona_1
di usucapione non esaminata in primo grado. Infatti, all'esito delle testimonianze rese, sa- rebbe emerso che aveva occupato lo spazio con la realizzazione del recinto con retico- Per_1
lato metallico e ferro, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente per oltre un ven- tennio, comportandosi da proprietaria, sino ad acquistarne la proprietà per usucapione.
In pendenza del giudizio di appello, il 20.01.2023 è deceduta, come formal- Persona_1
2 mente dichiarato dal suo procuratore, e il giudizio è stato interrotto con ordinanza del
3.07.2024 all'esito dell'udienza del 2.07.2024.
Il giudizio è stato riassunto con ricorso di e deposita- Parte_1 Parte_2
to il 15.11.2024.
Si sono costituiti gli appellati, e , eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_3
[..
, i quali, facendo proprie le difese di merito svolte dalla dante causa, hanno tuttavia ecce- pito in via preliminare l'estinzione del giudizio per essere stato riassunto tardivamente, oltre il termine perentorio di tre mesi (art. 305 c.p.c.). Infatti il giudizio è stato interrotto, come detto, il 3.07.2024 per cui i tre mesi scadevano, considerando la sospensione dei termini fe- riali, il 3.11.2024.
Le appellanti, in merito alla tardività della riassunzione, deducono che da una prima ricevu- ta generata via p.e.c. dal sistema informatico alla data del 30.10.2024 risultava l'accettazione dell'atto trasmesso. Solo successivamente, con altra p.e.c., si aveva notizia di un atto rifiuta- to perché in attesa di controlli da parte della cancelleria;
il tutto a ridosso di giorni festivi
(commemorazione dei defunti ricadente di venerdì, seguita da sabato e domenica) nei quali non era possibile interloquire con gli uffici.
Osserva la Corte che da un lato è pacifico che il ricorso in riassunzione fu depositato tele- maticamente il 15.11.2024, ben oltre il termine perentorio scaduto (a tutto concedere) lu- nedì 4.11.2024; dall'altro le appellanti non hanno provato che il riferito tentativo di deposito in data 30.10.2024 sia andato fallito per fatto imputabile al sistema informatico. Tale ultima circostanza, immediatamente verificabile dagli interessati, avrebbe comunque consentito un nuovo tentativo nei giorni immediatamente successivi e comunque il 4 novembre, laddove il nuovo deposito fu perfezionato soltanto il 15 novembre. Né risultano dallo storico telemati- co del fascicolo istanze di rimessione in termini, la quale, peraltro, può riguardare la rinnova- zione della notifica nulla di un ricorso tempestivamente depositato [Cass. 15.03.2007 n.
6023], laddove nel caso in esame difetta proprio il tempestivo deposito del ricorso [v, anche
Cass.
6.05.2011 n. 10016, sulla distinzione tra editio actionis e vocatio in jus].
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.).
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, provvedendo sull'appello di Parte_3
3 e nei confronti di e , avverso Pt_4 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Nola del 18.10.2019 n. 2144, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
4
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 5146\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola del 18.10.2019 n. 2144), vertente tra
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv.
[...]
LU LI CI, c.f. , appellanti C.F._3
e
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
, quali eredi di (VA ), c.f. , rappresentati e
[...] Persona_1 CP_1 C.F._6
difesi dall'avv. Biagio Trinchese, C.F. appellati C.F._7
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4.02.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 4.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
dicendosi comproprietario del cortile sito in Nola, alla Via Saviano 56, Controparte_3
meglio identificato in atti, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, , al- Persona_1
1 tra comproprietaria della stessa area, per sentirla condannare alla rimozione di un recinto realizzato sullo spazio comune con reticolato metallico e ferri, utilizzato per riporre masseri- zie personali e custodire un cane;
nonché alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Si costituì la convenuta ed eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Per_1
Con atto di intervento volontario si costituirono e , Parte_2 Parte_1
quali eredi di deceduto ab intestato il 18.11.2013. Controparte_3
La causa venne istruita mediante prove orali e c.t.u..
Il Tribunale di Nola, con sentenza del 18.10.2019 n. 2144, rigettò la domanda – qualificata come rivendicazione – perché non provata, con condanna di e Parte_2 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
e proposero appello, per sentire: Parte_2 Parte_1
a) dichiarare che il recinto realizzato con reticolato metallico e ferri su spazio comune nel cortile di via Saviano 56, detto anche cortile Sant'Antonio, deve essere eliminato;
b) condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi;
Persona_1
c) condannare la convenuta al pagamento delle spese (…), con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
Con il primo motivo di gravame, le appellanti contestarono la qualificazione della domanda come rivendicazione, laddove le richieste del loro dante causa afferivano alla disciplina di di- ritti condominiali. In ogni caso esse appellanti intesero affermarsi titolari di un diritto di pas- saggio, come da titolo di provenienza (v. atto per notaio del 1954), lungo un percorso Per_2
che dal pozzo presente nel cortile Sant'Antonio e conduce al terreno di loro proprietà.
Con il secondo motivo di appello si ribadisce che si tratti non di rivendica, ma della richiesta di eliminazione di piccoli abusi commessi su spazio condominiale da , ostativi al Persona_1
libero esercizio della servitù di passaggio (il recinto realizzato da restringerebbe l'ac- Per_1
cesso al fondo di proprietà delle appellanti, come relazionato anche dal c.t.u..
Si costituì e spiegò appello incidentale condizionato, in relazione all'eccezione Persona_1
di usucapione non esaminata in primo grado. Infatti, all'esito delle testimonianze rese, sa- rebbe emerso che aveva occupato lo spazio con la realizzazione del recinto con retico- Per_1
lato metallico e ferro, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente per oltre un ven- tennio, comportandosi da proprietaria, sino ad acquistarne la proprietà per usucapione.
In pendenza del giudizio di appello, il 20.01.2023 è deceduta, come formal- Persona_1
2 mente dichiarato dal suo procuratore, e il giudizio è stato interrotto con ordinanza del
3.07.2024 all'esito dell'udienza del 2.07.2024.
Il giudizio è stato riassunto con ricorso di e deposita- Parte_1 Parte_2
to il 15.11.2024.
Si sono costituiti gli appellati, e , eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_3
[..
, i quali, facendo proprie le difese di merito svolte dalla dante causa, hanno tuttavia ecce- pito in via preliminare l'estinzione del giudizio per essere stato riassunto tardivamente, oltre il termine perentorio di tre mesi (art. 305 c.p.c.). Infatti il giudizio è stato interrotto, come detto, il 3.07.2024 per cui i tre mesi scadevano, considerando la sospensione dei termini fe- riali, il 3.11.2024.
Le appellanti, in merito alla tardività della riassunzione, deducono che da una prima ricevu- ta generata via p.e.c. dal sistema informatico alla data del 30.10.2024 risultava l'accettazione dell'atto trasmesso. Solo successivamente, con altra p.e.c., si aveva notizia di un atto rifiuta- to perché in attesa di controlli da parte della cancelleria;
il tutto a ridosso di giorni festivi
(commemorazione dei defunti ricadente di venerdì, seguita da sabato e domenica) nei quali non era possibile interloquire con gli uffici.
Osserva la Corte che da un lato è pacifico che il ricorso in riassunzione fu depositato tele- maticamente il 15.11.2024, ben oltre il termine perentorio scaduto (a tutto concedere) lu- nedì 4.11.2024; dall'altro le appellanti non hanno provato che il riferito tentativo di deposito in data 30.10.2024 sia andato fallito per fatto imputabile al sistema informatico. Tale ultima circostanza, immediatamente verificabile dagli interessati, avrebbe comunque consentito un nuovo tentativo nei giorni immediatamente successivi e comunque il 4 novembre, laddove il nuovo deposito fu perfezionato soltanto il 15 novembre. Né risultano dallo storico telemati- co del fascicolo istanze di rimessione in termini, la quale, peraltro, può riguardare la rinnova- zione della notifica nulla di un ricorso tempestivamente depositato [Cass. 15.03.2007 n.
6023], laddove nel caso in esame difetta proprio il tempestivo deposito del ricorso [v, anche
Cass.
6.05.2011 n. 10016, sulla distinzione tra editio actionis e vocatio in jus].
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.).
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, provvedendo sull'appello di Parte_3
3 e nei confronti di e , avverso Pt_4 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Nola del 18.10.2019 n. 2144, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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