TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 1157/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 giugno 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 1157/2020 R.G. Lav., promossa
da
nata a [...] l'[...]; Parte_1
nata ad [...] il [...]; Controparte_1
nato ad [...] il [...]; Controparte_2
nato ad [...] il [...]; Controparte_3
nato a [...] il [...]; CP_4
nata a [...] l'[...]; Parte_2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen La Barbera (C.F. ), ed C.F._1
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Enna, Via Trieste n. 27.
ricorrenti
contro
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_5
rappresentata e difesa per procura a margine della memoria dall'avv. A. Patti e domiciliata presso la sede legale dell' Azienda in Enna Viale Diaz n. 7;
resistente
Avente ad oggetto: demansionamento/svuotamento di mansioni e risarcimento danni.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 06.08.2020 i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare che gli stessi, pur essendo stati inquadrati dall'odierna resistente quali Infermieri professionali, tutti in forza presso l'U.O.S. di Ortopedia S.O. del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, erano stati adibiti, in maniera costante e prevalente, a mansioni inferiori non rientranti tra quelle previste dal proprio livello di inquadramento, bensì tra quelle dei più bassi profili professionali di Ausiliario e/o di Operatore
Socio Sanitario.
Assumevano in sostanza di essere stati degradati allo svolgimento di mansioni afferenti ad una categoria inferiore e comunque non equivalenti a quelle di inquadramento in violazione dell'art 52
del d. lgs 165/2001 e dell'art 2103 c.c.. Chiedevano pertanto che fosse accertato l'avvenuto demansionamento.
Conseguentemente chiedevano sentenza dichiarativa del diritto ad essere adibita alle mansioni proprie della qualifica rivestita nonché la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che avrebbero subito per la condotta asseritamene in violazione dei doveri datoriali nella misura indicata in ricorso.
Parte Resisteva l' che eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa azionata di cui chiedeva il rigetto.
Indi, all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*******
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità per indeterminatezza del ricorso ai sensi dell'art
414 c.p.c. commi 3 e 4. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e
156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97;
Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della
Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa
(tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87
n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Dettato il principio di diritto, spetta ai giudici di merito farne corretta applicazione – con interpretazione a loro riservata ed incensurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione
- nei frequenti casi di ricorsi in cui non è sempre agevole discernere il determinato dall'assolutamente incerto.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni questo giudice ritiene che l'eccezione sollevata sia infondata risultando sufficientemente individuati gli elementi di cui all' art. 414 c.p.c. Infatti risulta comunque chiaro il thema decidendum del ricorso avente ad oggetto la lamentata
Parte protratta adibizione allo svolgimento di mansioni inferiori ( proprie dell' , ovvero il prospettato demansionamento, sia il petitum, giacchè da tale pretesa dequalificazione, si fa scaturire la richiesta risarcitoria del danno asseritamente patito. Danno che si qualifica sia in termini di danno patrimoniale
(sub specie di diminuzione delle conoscenze tecniche dei vantaggi connessi allo svolgimento della professione ecc), che non (danno morale, biologico, esistenziale, all'immagine professionale).
Passando ad affrontare il merito del ricorso esso risulta fondato, per quanto di ragione.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. N.739/1994 il quale all'art 1 stabilisce
1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
I ricorrenti censurano il comportamento datoriale ravvisandovi violazione dell'art 52 del d. lgs
165/2001 a mente del quale:
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo
35, comma 1, lettera a).
Richiamano poi l'art. 2103 c.c. che nella sua attuale formulazione, frutto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015, prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Con particolare riferimento alla materia che occupa, assume poi rilievo il disposto dell'art 49 del
Codice Deontologico degli infermieri, a mente del quale l'infermiere compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera.
L'infermiere, dunque nell'interesse primario degli assistiti, nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, anche se non ordinariamente, a tali prestazioni aggiuntive.
Dal combinato disposto di tali disposizioni può trarsi che l'adibizione a mansioni è legittima ed integra un demansionamento lecito tutte le volte in cui concorrano le seguenti condizioni:
° Che si tratti di impegno di breve durata e di carattere occasionale.
° Che detto impegno consenta, comunque, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in maniera prevalente ed assorbente ( cfr in questi termini Tribunale di Brindisi (1306/2017). Ne segue che non può trovare accoglimento la domanda volta a condannare l'azienda
all'adibizione a mansioni tipiche per le quali è stata assunta giacchè tale domanda, sì come formulata, ovvero in termini assolutistici, non tiene conto della possibilità di un' assegnazione promiscua, consentita come si è visto, con i limiti di cui sopra.
Per contro, l'infermiere che venga prevalentemente adibito per lunghi periodi a svolgere compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, può dirsi illecitamente demansionato in violazione dell'art 2103 c.c. e subisce (almeno astrattamente) un nocumento alla propria immagine professionale, avendo diritto ad essere risarcito.
Coerentemente con tale impostazione anche il Tribunale di Roma in un recente arresto ha chiarito che L'infermiere può compiere in situazioni eccezionali e contingenti a determinati periodi compiti
propri dell'operatore sociosanitario o dell'infermiere generico (il primo categoria D del contratto, i
secondi B), ma questa non può essere una funzione stabile e nel caso lo diventi si configura il
demansionamento. (Tribunale di Roma, prima sezione lavoro (sentenza 6954/2019 dell'11 luglio).
Facendo applicazione di tali coordinate al casus de quo, ed ammesso (poiché non contestato) che i ricorrenti abbiano potuto svolgere anche compiti propri della qualifica inferiore, punctum pruriens della presente vertenza, è quello di stabilire e chiarire modi e termini di tale adibizione.
L'esistenza di carenze di organico ( per quanto riguarda le figure di OSS) riveste infatti una valenza meramente indiziaria della tendenziale adibizione del personale infermieristico a mansioni proprie della qualifica inferiore;
d'altra parte i ricorrenti hanno articolato in ricorso prova per testi specifica e dettagliata atta a dimostrare la effettiva portata di tale adibizione.
In particolare, in ricorso i ricorrenti affermano di essere stati sempre adibiti alle mansioni tipiche dell'OSS/OTA in modo continuo (in quanto li svolgono in ogni turno lavorativo) prevalente (in quanto occupano la maggior parte del tempo che invece l'infermiere dovrebbe destinare allo svolgimento delle proprie mansioni) e strutturato (dette mansioni diventano normale routine lavorativa) (cfr pag 4 del ricorso). Ebbene gli esiti della esperita prova per testi depongono in modo univoco e dirimente a sostegno delle regioni e della prospettazione offerta dalle parti ricorrenti.
Così i testi escussi hanno confermato essere vero che nel reparto ove i ricorrenti prestavano e prestano la loro attività lavorativa (reparto UOS ortopedia del nosocomio di Enna) ci fosse una carenza cronica di personale di supporto soprattutto rispetto alla figura dell'Operatore Socio Sanitario (capp. a e b).
Trattasi di testi particolarmente attendibili giacchè in particolare due di essi, chiamati a rispondere nella veste, di operati socio sanitari che hanno affiancato i ricorrenti nello svolgimento delle suddette mansioni ovvero nello stesso periodo oggetto di domanda.
Parte A tal fine, non rilevano i dati forniti dall' circa l'effettiva copertura dei posti della dotazione organica. Ciò non tanto perché, una cosa è affermare che fossero stati coperti tutti i posti previsti in dotazione all' altra, dimostrare che tali posti fossero obiettivamente sufficienti a coprire Parte_5
l'effettivo fabbisogno, ma soprattutto poiché tali dati non comprovano in alcun modo che nel reparto di adibizione dei ricorrenti vi fossero impiegati con mansioni di ausiliario di supporto (OSS) in numero adeguato. Anzi, la circostanza contraria, allegata dai ricorrenti, non risulta specificamente
Parte contestata dall' che si limita sul punto ad eccepire il difetto di prova da parte di chi ne aveva l'onere probatorio (i ricorrenti, appunto). Non a caso, essa risulta confermata dai testi escussi.
Inoltre due dei testi ammessi e sentiti ( e che hanno svolto le Testimone_1 Testimone_2
Parte funzioni di ausiliario - e poi di -) hanno confermato che il personale infermieristico nel suddetto reparto, si occupava di svolgere le mansioni degli operatori e soprattutto che i ricorrenti dalla data di assunzione ad oggi hanno svolto e continuano a svolgere (almeno sino al 2020) le mansioni tipiche del personale socio sanitario ( vedi elencazione di cui al cap d) quali attività igienico alberghiere:
riassettare i letti, di abbassare lo schienale dal letto dei pazienti, di servire il vitto, di prendere lenzuola e coperte, curare l'igiene personale, di trasportare il paziente in altri reparti, di prendere i parametri vitali ecc.) ed ancora che tali mansioni sono state svolte in ogni turno e costantemente ( risposte confermative delle circostanza del cap d) e anche nei turni di notte, in modo continuativo e prevalente dal 2009 al 2020 (cap e). Trattasi all'evidenza di mansioni che nulla hanno a che vedere con quelle proprie dell'infermiere professionale sopra calendate.
I soggetti chiamati a deporre, prestano ed hanno prestato la loro attività lavorativa nel reparto di adibizione dei ricorrenti ed hanno affiancato i ricorrenti nel corso degli anni e dunque risultano particolarmente attendibili avendo avuto una cognizione diretta dei fatti e delle circostanza di cui hanno dichiarato di essere a conoscenza.
Anche la teste che ha dichiarato di essere stata operata per due volte presso il nosocomio Tes_3
ha confermato che nelle occasioni il personale infermieristico si occupava delle mansioni Pt_6
sopra descritte sia nei suoi confronti che a favore degli altri pazienti e che ciò avveniva durante tutti
i turni (mattina e pomeriggio) ed anche di notte in maniera prevalente e continuativa.
Alla luce delle risultanze istruttorie deve dunque ritenersi ampiamente dimostrato il dato della adibizione dei ricorrenti, in modo non isolato, ma sistematico e continuativo nonché prevalente allo svolgimento di mansioni tipicamente di pertinenza del personale socio sanitario e tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a mansioni inferiori.
Da qui l'illegittimità del demansionamento.
In conclusione tenuto conto delle emergenze processuali, deve ritenersi che i ricorrenti che lamentano di essere stati adibita a mansioni inferiori, essendo gravati del relativo onere probatorio, hanno provato compiutamente la sussistenza di un effettivo demansionamento nei termini che rilevano, al fine di configurare un inadempimento contrattuale e fondare la richiesta risarcitoria.
Passando ora a vagliare tale specifico aspetto, si osserva come costituisce ius receptum che In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità
lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione. [ Nella specie, la S.C. nella sentenza n.12253 del 12.06.2015 ha stimato equo, confermando la sentenza di appello, l'assunzione, a parametro della liquidazione del danno, dell'importo pari alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento ].
In ordine all'an del danno, è incontestabile che le mansioni di operatore socio sanitario sono radicalmente diverse da quelle di pertinenza dell'infermiere professionale e che lo svolgimento delle prime in modo continuativo sistematico e prevalente ( per come accertato) lede la professionalità ed esperienza in precedenza acquisite, inibendo una piena utilizzazione delle stesse. Tale situazione
(svolgimento di mansioni promiscue e prevalente adibizione a mansioni di livello inferiore) comporta ed ha comportato una sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore, sicchè
appare concretamente essersi realizzata una parziale dispersione della esperienza professionale e dunque un danno alla professionalità ed all'immagine professionale giacchè si è verificata una inevitabile deminutio delle proprie capacità professionali quali in precedenza acquisite e concretamente profuse nell'attività di infermiere professionale.
In ordine al quantum debeatur la liquidazione del danno da demansionamento, per via equitativa ex art 1226 c.c. avviene avendo riguardo alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore ed alla durata del demansionamento, prendendo inoltre quali ulteriori parametri laddove sussistenti: i motivi del provvedimento di demansionamento, la risonanza nell'ambiente specifico, l'elemento intenzionale del datore di lavoro, la gravità del demansionamento, il fatto che il dipendente si sia rifiutato di svolgere le mansioni del proprio livello ecc..
Ciò posto avendo riguardo al caso sub iudice, acclarato il demansionamento dei ricorrenti tenuto conto dell'anzianità dei ricorrenti e della durata del demansionamento ( mediamente di circa 20 anni
) e della sua gravità ( tenuto conto della notevole differenze contenutistica tra le mansioni di infermiere professionale e quelle di OSS nonché del differente titolo abilitante) si ritiene equo un ristoro commisurato al 15 % della retribuzione percepita dalla rispettiva data di assunzione alla data di deposito del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
Parte rigetta la domanda avente ad oggetto la condanna dell' all'adibizione dei ricorrenti alle mansioni tipiche per le quali sono stati assunti ovvero alle mansioni di inquadramento;
in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che i ricorrenti sin dalla loro assunzione,
hanno svolto mansioni inferiori a quelle di inquadramento;
per l'effetto condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito nella misura Parte_5
indicata in parte motiva (ristoro commisurato al 15 % della retribuzione percepita dalla rispettiva data di assunzione alla data di deposito del ricorso).
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 4050,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge.
Enna, 4 giugno 2025.