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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 8421/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. AN AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/07/2025 da
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], in LARGO MARCO ZANUSO N. 2 ed elettivamente domiciliata a Roma in
Via di Villa Ada n.57, presso lo studio dell'avv. Marina Terlizzi (C.F. ) del CodiceFiscale_2
Foro di Roma che la rappresenta giusta procura in calce al presente atto e
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._3
a MILANO, in LARGO MARCO ZANUSO N. 2 ed elettivamente domiciliato in Milano, in via
Podgora n.4, presso lo studio dell'avv. Patrizia Reina (C.F. ) del Foro di Busto C.F._4
Arsizio che lo rappresenta giusta procura in calce al presente atto i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pozzuoli (NA) il 22/07/2013, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pozzuoli al n. 162, Parte II Serie A anno 2013;
In separazione dei beni;
Dal matrimonio è nato: (C.F. ), il 07/02/2013 in SEGRATE Parte_3 C.F._5
(MI), residente a [...]in LARGO MARCO ZANUSO N. 2 cittadino italiano, minore di età non economicamente autosufficiente;
.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ai genitori con collocazione prevalente Pt_3 presso la madre;
2. il figlio continuerà ad abitare con la madre nella casa coniugale, sita in Milano, largo Marco
Zanuso n.2, di proprietà esclusiva della SI.ra che sarà genitrice collocataria, Parte_1
3. Il SI. , che contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso lascia la casa Pt_2 coniugale, con riconsegna delle chiavi in suo possesso asporterà i propri beni personali di cui all' allegato 6 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per separazione e, laddove materialmente possibile, uguale tempistica verrà osservata per il cambio di residenza.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì alle 18:00 alla domenica alle 18:00 oppure dal sabato mattina al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà a scuola, portandolo con sé nella propria abitazione a Vicenza o, a propria scelta, in diverso luogo.
Resta ferma la possibilità per il padre di vedere il figlio infrasettimanalmente quando sarà a Milano, previo preavviso, dovendo essere il padre favorito nel trascorrere periodi aggiuntivi, stante l'attuale frequentazione con il figlio, sempre nel rispetto degli impegni di . Pt_3
5. Con riferimento alle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane Pt_3 consecutive (salvo problematiche lavorative ed organizzative ed in tal caso saranno due settimane non consecutive), da comunicarsi reciprocamente per iscritto entro il mese di marzo di ciascun anno;
6. Con riferimento alle festività natalizie esse saranno trascorse ad anni alterni ed in particolare dalla fine della scuola al 30.12 con un genitore e dal 31.12. al 6.01 con l'altro genitore, all'interno dei due periodi i genitori, tuttavia, salvo che non debbano effettuare viaggi o vacanze invernali, salvo diverso accordo, alterneranno negli anni la vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno tra loro anche per tale alternanza salvo diverso accordo;
7. Con riferimento alle festività pasquali i genitori alterneranno tendenzialmente tra loro il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo salvo diversi accordi che vedranno favorire il genitore che intenda passare una settimana di vacanza col minore, in tal caso, ove in un successivo periodo vi sarà un pari interesse dell'altro genitore, sarà preferito il genitore che non ha trascorso un periodo continuativo nelle festività precedenti con . Pt_3
8. L'alternanza Vigilia/giorno di Natale – Vigilia 31 dicembre e 1 dell'anno – Pasqua /lunedì dell'Angelo sarà osservata – comunque - salvo che i coniugi abbiano prenotato vacanze lunghe eventualmente invernali o per il periodo di Pasqua col minore che dovranno ritenersi prevalenti rispetto all'alternanza dei detti giorni nei periodi ricordati. In tale secondo caso si alterneranno nell'anno i descritti periodi fine scuola al 30-12- con un genitore e 31- 12 sino al 06-01 con l'altro alternativamente negli anni.
9. Durante il periodo estivo per buona norma, i genitori dovranno indicare reciprocamente la località di villeggiatura in cui andrà il minore e fornire indirizzo e recapiti telefonici di emergenza;
ciascun genitore si impegna, nel rispettivo periodo di spettanza, a permettere la presenza dell'altro, nel giorno del compleanno del figlio, ovverosia in occasione di gare sportive / feste di fine anno o feste di amici, di scuola.
10. Le parti concordano che il figlio possa trascorrere periodi estivi (nei mesi di luglio e Pt_3 agosto) presso i nonni materni ad Ischia conservando l'abitudine di soggiornare nell'immobile preso in affitto dalla famiglia . Per quanto riguarda le spese di viaggio per il recupero di Parte_1 Pt_3 in detta località turistica e per riaccompagnare ivi il figlio (e ciò in concomitanza dei prelievi e dei riaccompagnamenti che il padre dovrà fare per trascorrere le proprie settimane di vacanza con il minore), per l'estate 2025 saranno a carico esclusivo del sig. e dall'anno 2026, salvo diverso Pt_2 accordo, i costi saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, sia con riferimento ai costi per il trasporto del figlio che per il genitore che lo accompagnerà a condizione che le prenotazioni degli spostamenti avvengano e siano comunicate con i relativi costi con anticipo di almeno 30 giorni al fine di evitare rincari di prezzi e al fine di consentire che l'altro genitore possa accantonare le somme necessarie. Per l'anno 2025 ove il minore sia ad Ischia la SI.ra si impegna, a farlo Pt_3 Parte_1 trovare presso Napoli per il recupero da parte del padre.
DISCIPLINA DEL MANTENIMENTO
11. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando in via anticipata entro il giorno 17 Pt_2 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su C/C intestato alla sig.ra la somma di euro 450,00 Parte_1
(rivalutabile secondo gli Indici Istat come per Legge). In aggiunta il SI. lascerà in uso alla Pt_2 signora la tessera dei buoni pasto che riceve mensilmente dal datore di lavoro, caricandola Parte_1 per un importo di € 100,00 mensili, impegnandosi, nei mesi in cui dovesse essere caricato dal datore un importo inferiore ad € 100,00, ad integrarlo con la somma mancante. Sia la dazione del mantenimento tramite versamento di bonifico, sia la dazione dell'importo di € 100,00 a titolo di buoni pasto dovrà essere perfezionata entro e non oltre il giorno 17 del mese. In totale, dunque, il sig.
si obbliga a corrispondere l'importo di € 550,00 mensili tra liquidità e buoni pasto. Pt_2
12. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive ricreative, come da Protocollo del Tribunale di Milano.
13. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1 14. La SI.ra , proprietaria dell'immobile sito in Milano in Largo M. Zanuso, 2, già casa Parte_1 coniugale, si impegna in accordo con il SI. a richiedere a lo Pt_2 Controparte_1 svincolo/liberatoria del SI. stesso dal mutuo, secondo la formula cosiddetta dell'”ACCOLLO Pt_2
LIBERATORIO”. All'uopo si impegna, in accordo con il SI. , entro il mese di settembre, a Pt_2 porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ivi compreso il trasferimento del mutuo presso l' di LA e, se necessario, l'apertura di un c/c presso tale filiale. Fintanto Controparte_2 che tale liberatoria non sarà ottenuta il SI. continuerà a pagare il 50% della rata del mutuo Pt_2
a tasso fisso, determinata dalle parti in € 400,00 mensili omnicomprensiva.
15. Nel momento in cui sarà rilasciata dalla Banca la liberatoria formale del mutuo, con conseguente venire meno dell'obbligo del SI. del pagamento della rata e conseguente svincolo sotto ogni Pt_2 aspetto ed a titolo definitivo, quest'ultimo si impegna a versare alla SI.ra l'ulteriore Parte_1 somma mensile di € 400,00. Le parti si danno atto che l'ulteriore somma di € 400,00 sarà versata dal SI. solo qualora la SI.ra debba continuare a sostenere la rata del mutuo, il Pt_2 Parte_1 figlio non sia economicamente indipendente e continui a risiedere in tale immobile. Nel caso di futura vendita dell'immobile da parte della SI.ra , il SI. sarà tenuto al versamento Parte_1 Pt_2 dell'ulteriore somma di € 400,00 di cui sopra, solo nel caso in cui il ricavato non sia sufficiente per l'acquisto di nuova abitazione e si renda necessario contrarre nuovo mutuo, ferma restando l'eventuale riparametrazione al ribasso dell'importo dovuto in caso di mutuo inferiore.
16. Riassuntivamente: sino alla delibera di accollo del mutuo il sig. verserà in aggiunta al Pt_2 mantenimento per il minore la metà del mutuo a tasso fisso, determinata dalle parti in € 400,00 mensili gravante l'immobile. Al momento dello svincolo del suo impegno a versare detta quota parte di mutuo, con l'avvenuto accollo in favore della SI.ra , il sig. verserà il Parte_1 Pt_2 mantenimento ordinario per il minore, come indicato al precedente punto 11, oltre che, sempre entro il termine del 17 di ogni mese, l'importo di € 400,00 a condizione che la SI.ra debba Parte_1 continuare a sostenere la rata del mutuo ed il figlio non sia economicamente indipendente e continui a risiedere in tale immobile come previsto al precedente punto 15 che si richiama.
17. Qualora la Banca non dovesse acconsentire all'ACCOLLO LIBERATORIO del SI. , la Pt_2
SI.ra si impegna, per agevolare tale procedura, a ridurre l'esposizione debitoria con la Parte_1
Banca versando in un'unica soluzione la somma massima di € 15.000,00 nell'ipotesi in cui il versamento di tale somma, che sarà finalizzata esclusivamente a ridurre la sorte del mutuo, sia necessaria ai fini dell'accollo.
18. Qualora entro il termine di un anno dal deposito del ricorso per separazione non dovesse essere stato possibile ottenere la liberatoria dal mutuo da parte della banca, per motivi non imputabili alla
SI.ra , il SI. continuerà a pagare oltre al mantenimento, come indicato al Parte_1 Pt_2 precedente punto 11, il 50% della rata del mutuo a tasso fisso, indicata dalle parti in € 400,00 mensili
(senza versare la somma diversa di € 400,00 di cui al punto 15 che sorgerà come obbligo per il SI.
solo all'indomani dell'eventuale accollo del mutuo in capo alla sig.ra come Pt_2 Parte_1 disciplinato nei punti 15 e 16 ) e ciò fintanto che il minore abiterà stabilmente l'immobile sito in
Milano in Largo M. Zanuso 2 o non sarà economicamente indipendente.
19. Solo successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e successivamente al cambio di abitazione del figlio, la SI.ra pagherà interamente il mutuo Parte_1
e terrà indenne il SI. . In ogni caso la SI.ra si impegna, a semplice richiesta del Pt_2 Parte_1
SI. , a reiterare nel tempo alla Banca la richiesta di ACCOLLO LIBERATORIO. Ove, nel
Pt_2 futuro, tale accollo venga ottenuto rivivrà la clausola di impegno per il sig. al versamento
Pt_2 della somma di € 400,00 aggiuntivi come chiarita ai punti 15 e 16. Il SI. sosterrà le spese
Pt_2 eventuali notarili o di istruttoria della pratica. La SI.ra si impegna a trasmettere, a Parte_1 semplice richiesta e senza indugio, al SI. copia delle richieste di Accollo.
Pt_2
20. Le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile, così come le utenze, le tasse varie (tra cui la
Tari) con riferimento ovviamente a quelle che si creeranno nel periodo successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo e inerenti, quindi, i consumi dei periodi successivi il medesimo accordo rimarranno a carico esclusivo della SI.ra , che dovrà provvedere alle volture entro 30 Parte_1 giorni dal deposito del ricorso per separazione eccezion fatta per la TARI che potrà volturarsi solo
30 giorni dall'avvenuto cambio di residenza del sig. per volturare con un numero di abitanti Pt_2 corrispondenti agli effettivi .
21. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
22. Con riferimento alla liquidità esistente e cointestata per i residui investimenti e buoni postali essa rimarrà nella disponibilità piena ed esclusiva della SI.ra . Parte_1
23. Fino al raggiungimento dell'accordo i coniugi come precedentemente tra loro concordato divideranno al 50% consumi e le tasse non ultima la TARI che ineriscono periodi precedenti la sottoscrizione del detto accordo e al medesimo regime saranno sottoposti i rimborsi dei pagamenti, come già in accordo tra le parti.
24. Il versamento del mantenimento avverrà sin dal mese del luglio 2025 da considerarsi quale data di presentazione della domanda.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Rilevato altresì che
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata il [...] a [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio C.F._3 in Pozzuoli (NA) il 22/07/2013 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pozzuoli al n. 162, Parte II Serie A 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 24/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. AN AN
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG