Ordinanza cautelare 7 novembre 2019
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2022
Decreto presidenziale 28 novembre 2022
Decreto presidenziale 26 aprile 2023
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12619 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11467/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11467 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA DO, OR Roncaglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del -OMISSIS-, con il quale è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto -OMISSIS-, nonché del relativo elenco nella parte in cui parti ricorrenti non sono collocate in posizione utile;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.10.2019:
- degli atti di approvazione della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici del 1 agosto 2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.11.2020:
- del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.11.2021:
- degli atti di assegnazione dei candidati ai ruoli regionali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.1.2022:
- del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del software che ha gestito l’algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.11.2022:
- dell’Avviso di apertura della Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.1.2023:
- dei verbali di correzione della prova scritta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. A seguito di opposizione formulata dall’Amministrazione resistente, le parti ricorrenti hanno trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da essi proposto avverso gli atti della procedura selettiva indicata in epigrafe, integrando l’impugnativa con sei serie di motivi aggiunti.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. In data 21 gennaio 2022 i ricorrenti -OMISSIS- hanno depositato un atto, non notificato, di rinuncia al ricorso.
4. In data 6 giugno 2025 le parti ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa rappresentando che “ Al fine di porre rimedio al contenzioso che ne era scaturito, veniva adottata una sanatoria, attuata ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il citato D.L., come noto, ha previsto un corso-concorso riservato a tutti coloro che, non avendo superato le prove concorsuali della procedura indetta nel 2017, avevano impugnato gli atti e, alla data del 28 febbraio 2023, avevano ancora il ricorso formalmente pendente, come avvenuto per ogni odierni ricorrenti che potevano prendere parte alla procedura riservata ”.
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto delle suddette dichiarazioni depositate dalle parti ricorrenti che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
6. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO