TAR
Sentenza breve 4 febbraio 2026
Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00927/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00282 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00927/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 927 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Ronzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Belluno, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S.
Marco 63;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00927/2025 REG.RIC.
A) Per quanto riguarda il ricorso principale:
- del decreto del Prefetto della Provincia di Belluno del 18.03.2025 n. -OMISSIS-, notificato al signor -OMISSIS- in data 20.03.2025, con il quale, all'esito della richiesta di riesame in autotutela avanzata dal ricorrente medesimo, è stato confermato il provvedimento n. -OMISSIS--07 del 18.04.2007, mediante il quale il Prefetto della
Provincia di Belluno ha disposto a carico del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor -OMISSIS- il 29 ottobre
2025:
- del decreto del Prefetto della Provincia di Belluno del 18.07.2025 n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale, in seguito all'accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso principale e successiva nuova richiesta di intervento in autotutela presentata alla Prefettura di Belluno, quest'ultima ha confermato il provvedimento n. -OMISSIS- del 18.03.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Belluno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Alberto
RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 maggio 2025 e depositato il 30 maggio
2025, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura di Belluno prot. n. N. 00927/2025 REG.RIC.
-OMISSIS- del 18 marzo 2025 con cui è stata respinta la sua istanza di “riesame in autotutela” rispetto al provvedimento del 18 aprile 2007 di divieto di detenzione di armi, munizione e materie esplodenti emesso dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.).
Giova precisare che il provvedimento inibitorio del 18 aprile 2007 – impugnato con ricorso gerarchico del 30 maggio 2007, poi respinto con decreto del 26 novembre 2007
– è stato assunto “in quanto l'interessato risultava essere stato segnalato all'A.G. in data 12/02/2001 e in data 05/03/2007 per «guida in stato di ebbrezza alcolica» ai sensi dell'art. 186, comma 2, del C.d.S. e in data 05/08/2004 sanzionato ai sensi dell'art. 688 c.p. e 54 del D.L. n. 507/1999 per essere stato trovato a piedi nell'abitato di -OMISSIS- in stato di «manifesta ubriachezza»”.
Al pari, il provvedimento qui impugnato è stato emesso in considerazione dei plurimi episodi di eccesso nel consumo di sostanze alcoliche da parte dell'interessato, così elencati: “2001 – Segnalazione all'A.G. per «guida in stato di ebbrezza»; 2004 –
Segnalazione per «manifesta ubriachezza»; 2007 – Segnalazione all'A.G. per «guida in stato di ebbrezza»; 2014 – Sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e 445 cpp per «rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche» (art. 186, c. 7, del C.d.S., commesso il 08/02/2014 in -OMISSIS-
”.
Alla luce di questi quattro episodi, l'Autorità prefettizia ha ritenuto che “le malsane
«abitudini» dell'interessato e la condotta recidiva costituiscano circostanze sufficienti
a ledere quella concreta «affidabilità» che l'Autorità di pubblica sicurezza deve poter riporre su coloro che detengono armi”, con conseguente conferma del divieto di detenzione delle stesse.
2. Avverso questa determinazione confermativa del decreto prefettizio del 2007 è qui insorto il ricorrente, avanzando le seguenti censure: N. 00927/2025 REG.RIC.
I) “Mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241 del 1990”, perché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, con impossibilità per l'interessato di dispiegare le facoltà difensive e di illustrare le ragioni ritenute idonee ad incidere sullo svolgimento dell'azione amministrativa.
II) “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 39 e 40 T.U.L.P.S. (r.d. 18.06.1931
n. 773); art. 60 del relativo regolamento di esecuzione; art. 6 della legge 22.5.1975
n. 152 – eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia
e travisamento dei fatti presupposto”, perché la Prefettura di Belluno avrebbe confermato il precedente divieto sulla scorta dei medesimi elementi istruttori allora vagliati, senza quindi valutare i fatti sopravvenuti, tra cui l'accertamento del requisito della buona condotta da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia in seno al procedimento di riabilitazione e il monitoraggio svolto dal ricorrente con esito positivo presso il Dipartimento delle Dipendenze Ser. D. - Alcologia di -OMISSIS-.
3. Con ordinanza n. 269 del 16 giugno 2025, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, disponendo che la Prefettura di Belluno rivalutasse la posizione del privato in ordine alla sua idoneità alla detenzione delle armi, tenendo conto sia del decorso di un apprezzabile intervallo di tempo dall'ultimo episodio di abuso di sostanze alcoliche, sia della sottoposizione al percorso di monitoraggio presso il Ser.D., sia ancora della pronuncia riabilitativa.
4. Successivamente, si sono costituti in giudizio il Ministero dell'Interno e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno, depositando il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 luglio 2025, con cui la medesima Prefettura ha dato esecuzione all'ordine di riesame oggetto della suddetta ordinanza cautelare, confermando, con ampia motivazione, il decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 18 N. 00927/2025 REG.RIC.
marzo 2025, qui impugnato, in considerazione delle “condotte antigiuridiche reiterate
e acclarate” poste in essere dal ricorrente.
Ivi, in particolare, l'Amministrazione ha evidenziato:
a) che l'istruttoria dalla stessa condotta, poi sfociata nel provvedimento di rigetto dell'istanza di “riesame in autotutela” del divieto di detenzione delle armi del 2007, ha valorizzato due elementi oggettivi, ossia, da un lato, l'abuso di sostanze alcoliche da parte dell'istante e, dall'altro lato, le condotte reiterate, in stato di alterazione psico- fisica conseguente a detto abuso, poste in essere dallo stesso in totale spregio delle norme tese a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità e la vita dei cittadini;
b) che i certificati medici attestanti l'idoneità al conseguimento della patente di guida, rilasciati dal Dipartimento delle Dipendenze Ser. D. - Alcologia di -OMISSIS-, non sono idonei a comprovare l'assoluta affidabilità alla detenzione delle armi, la quale necessita di una più penetrante verifica dei requisiti psico-fisici del privato da parte delle competenti Autorità sanitarie, stante la maggiore pericolosità degli armamenti;
c) che la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ai sensi dell'art. 179 c.p., è riferita alla buona condotta tenuta in un lasso limitato di tempo, mentre la buona condotta che rileva ai fini della detenzione delle armi è commisurata all'intero percorso di vita del richiedente: essa “investe la condotta complessiva del soggetto (quindi anche fatti e comportamenti che non hanno rilievo penale) e, quindi, postula la formulazione di un giudizio di carattere soggettivo che comprende anche la valutazione dell'indole, del temperamento e delle inclinazioni del soggetto”.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 ottobre 2025 e depositato il 29 ottobre 2025, l'esponente ha impugnato il succitato provvedimento di conferma prot.
n. -OMISSIS- del 18 luglio 2025, ritenendolo affetto da illegittimità derivata, stante l'illegittimità dell'atto a monte gravato con il ricorso principale, nonché da illegittimità diretta. N. 00927/2025 REG.RIC.
Sotto quest'ultimo profilo, il ricorrente ha riproposto la seconda censura dell'atto introduttivo del giudizio, osservando che la decisione assunta da ultimo dalla
Prefettura di Belluno sarebbe erronea e carente sia di adeguata istruttoria sia di puntuale e logica motivazione, in quanto nuovamente l'Amministrazione avrebbe omesso di compiere alcun tipo di valutazione sulle attuali condizioni psico-fisiche del richiedente, limitandosi a dedurre il giudizio di inaffidabilità unicamente dai medesimi episodi di ubriachezza già valutati nel 2007.
5. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, è stato dato avviso alle parti – ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. – della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva di provvedere eventualmente con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.
6. Innanzitutto, sussistono le condizioni per definire, all'esito della camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
7. Quanto al ricorso principale, esso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza del riesercizio del potere amministrativo da parte della Prefettura di Belluno a seguito dell'ordinanza cautelare propulsiva n. 269 del 16 giugno 2025. Riesercizio sfociato nell'adozione del provvedimento prot. n. -
OMISSIS- del 18 luglio 2025, qui impugnato con i motivi aggiunti, con cui l'Autorità di pubblica sicurezza ha rinnovato l'istruttoria sull'istanza di “riesame in autotutela” avverso il provvedimento del 18 aprile 2007 di divieto di detenzione delle armi, concludendo per l'ulteriore conferma della misura inibitoria.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere N. 00927/2025 REG.RIC.
decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. E, infatti,
l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l'Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all'esito di un differente procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 651 del
2013; sez. III, n. 4852 del 2018, confermativa della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. II quater, n. 10245 del 2015), e non è tenuta a tenere in considerazione le censure svolte dalla parte ricorrente” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2022, n.
3397; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1651; T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. I, 24 luglio 2025, n. 14703).
Nel caso di specie, la Prefettura di Belluno non si è limitata ad adottare un provvedimento meramente confermativo dell'atto precedente, ma ha svolto un'ulteriore e compiuta istruttoria, estesa – in ragione del contenuto stesso del remand
– al vaglio delle censure proposte con il ricorso introduttivo, concernenti la risalenza nel tempo degli episodi di ubriachezza, la sopravvenuta riabilitazione in sede penale, il superamento dei controlli alcolemici presso il Dipartimento delle Dipendenze Ser.D.
- Alcologia di -OMISSIS-.
Sicché l'adozione dell'ultimo atto, costituendo nuova espressione della funzione amministrativa e non una mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, e quindi sostanziandosi nella rivalutazione dell'idoneità del ricorrente alla detenzione N. 00927/2025 REG.RIC.
delle armi, conduce a una pronuncia d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo.
Difatti manca qualsiasi residua utilità derivante da una pronuncia di accoglimento del gravame principale, in quanto l'assetto di interessi è ora definitivamente delineato dalla successiva e definitiva statuizione amministrativa.
8. Venendo all'esame dei motivi aggiunti, l'unica censura oggetto degli stessi – riconducibile al difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto di conferma del 18 luglio 2025 – è infondata.
8.1. Al riguardo, è necessario premettere che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del
T.U.L.P.S., “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti […] alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Il successivo art. 43, comma 2, specifica che la licenza di portare armi “può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare” delle stesse.
Per indirizzo costante della giurisprudenza, che qui non si intende scalfire, il potere che esercita l'Amministrazione prefettizia nell'accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità in capo a chi è interessato a detenere armi è caratterizzato da ampia discrezionalità e reca ad oggetto, essenzialmente, la valutazione della complessiva condotta di vita del soggetto, indipendente dalla concreta rilevanza di quest'ultima in sede penale, poiché ciò che conta – nella materia in esame – è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito delle armi.
Nello specifico, l'ampiezza di tale discrezionalità è espressione, da un lato, dell'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, dato che tali situazioni costituiscono delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; dall'altro lato, della circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del
T.U.L.P.S., i provvedimenti interdittivi non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, N. 00927/2025 REG.RIC.
bensì una finalità cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica (cfr. Cons. Stato. Sez. III, 20 gennaio
2023, n. 724).
Più nel dettaglio, i titoli di polizia in esame presuppongono, oltre all'affidabilità nell'uso delle armi da parte del richiedente, anche il requisito della buona condotta, il quale invero presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso, con la conseguenza che la detenzione delle armi e il rilascio del relativo porto possono essere riconosciuti solo a quei soggetti assolutamente esenti da mende, che osservino una condotta di vita improntata a puntuale osservanza non solo delle norme penali, ma financo di quelle a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 1 luglio 2020, n.
4201; T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 maggio 2021, n. 455; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.
I, 18 gennaio 2021, n. 161; id., 4 dicembre 2023, n. 2930; T.R.G.A. Trentino Alto
Adige, Trento, Sez. I, 13 marzo 2023, n. 35).
8.2. Alla luce delle coordinate normative e interpretative sopra tracciate, deve ritenersi che la prognosi di inaffidabilità e l'assenza di buona condotta rilevate dalla Prefettura di Belluno nei confronti del ricorrente non siano inficiate da carenza di istruttoria, né da difetto di motivazione.
Difatti il provvedimento impugnato si fonda su quattro distinti episodi di acclarato abuso di sostanze alcoliche che, ancorché risalenti nel tempo, possono essere reputati idonei a rilevare la carenza di un'assoluta affidabilità alla detenzione delle armi da parte dell'interessato.
In specie, gli episodi richiamati riguardano due segnalazioni all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza (l'una per un fatto dell'11 febbraio 2001 e l'altra del 5 marzo 2007), una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza del 5 agosto
2004, già valorizzate nel provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 aprile 2007, e la sentenza n. -OMISSIS- di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata N. 00927/2025 REG.RIC.
dal G.I.P. presso il Tribunale di Belluno il 6 febbraio 2015, irrevocabile il 18 marzo
2015, per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ex art. 186, comma 2, lett. c), e comma 7, del C.d.S. (concernente un fatto commesso il 9 febbraio 2014), con cui è stata inflitta la pena di 4 mesi di arresto e € 1.000,00 di ammenda.
Peraltro, dalla segnalazione del fatto dell'11 febbraio 2001 è derivato il decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Belluno il 24 settembre 2002, esecutivo il 13 ottobre 2003, per il reato previsto e punito dall'art. 186, commi 1 e 2, del C.d.S., con condanna alla penna di € 378,00 di ammenda.
8.3. La significatività delle condotte di ubriachezza, al fine di escludere la completa affidabilità del soggetto alla detenzione delle armi, emerge non solo dalla reiterazione delle stesse, ma finanche dal lungo arco temporale nel quale esse sono state commesse, esteso per 13 anni: connotati che evidenziano l'abitualità dell'interessato nell'abuso di sostanze alcoliche e la sua pervicacia nel compiere un'attività intrinsecamente pericolosa per sé e per gli altri, com'è la guida di un veicolo, sotto l'effetto di alterazione psico-fisica.
Proprio la pluralità degli episodi valorizzati nel provvedimento confermativo e la continuità degli stessi in un sensibile arco temporale consentono di ritenere non irragionevole la scelta dell'Amministrazione di inibire l'utilizzo delle armi, tenuto conto della condivisibile valutazione di recessività della risalenza nel tempo delle condotte contestate rispetto all'indole pericolosa manifestata dal ricorrente nell'assunzione delle stesse. Difatti, nella materia della detenzione delle armi, connotata dalla massima tutela della pubblica incolumità, la risalenza nel tempo degli episodi di ubriachezza assume carattere deteriore rispetto alla loro gravità, qualora quest'ultima caratteristica sia in grado di acclarare l'assoluta assenza di affidabilità del privato (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 febbraio 2024, n. 320). N. 00927/2025 REG.RIC.
In ogni caso, è dirimente osservare come sia un fatto incontestato che il ricorrente, in più occasioni, abbia assunto il grave rischio di guidare sotto l'effetto di alterazione alcolica. È al contempo indubitabile che il maneggio delle armi sia un'attività connotata da un grado di pericolosità maggiore rispetto a quella, parimenti pericolosa, della guida degli autoveicoli, per l'alto potenziale di lesività per la vita e l'incolumità personale che caratterizza le armi da fuoco. Sicché, in base al principio di proporzionalità, è ammissibile ritenere che il positivo superamento del percorso di monitoraggio presso il Ser.D. possa permettere all'interessato di ritornare in possesso della patente di guida, ma non sia sufficiente a dimostrare quella completa affidabilità necessaria per la detenzione delle armi.
8.4. Da ultimo, non può desumersi in via automatica un giudizio di piena idoneità al possesso delle armi dalla riabilitazione concessa al ricorrente dal Tribunale di
Sorveglianza di Venezia, con ordinanza n. -OMISSIS-, in relazione al decreto penale di condanna n. -OMISSIS- e alla sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS-, sopra menzionati.
A tal proposito, è necessario ribadire che la valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto in materia di armi soggiace a parametri diversi rispetto all'accertamento penale: sicché specifiche condotte criminose commesse in passato dal privato possono essere considerate sintomatiche di un latente pericolo per l'ordine pubblico e la pacifica convivenza dei consociati, e quindi giustificare la misura inibitoria in esame,
a prescindere dall'intervenuta riabilitazione.
Quest'ultima, del resto, produce l'effetto di estinguere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, ma non rimuove le condotte criminose dalla realtà giuridica: sicché queste ultime continuano ad avere rilevanza nell'ambito della prevenzione del rischio che l'abuso delle armi determini una concreta aggressione all'ordine e alla sicurezza pubblica (finalità, questa, sottesa proprio alla decisione di vietare il possesso delle armi). N. 00927/2025 REG.RIC.
9. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
10. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda oggetto di causa e del fatto che le
Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto RA, Referendario, Estensore N. 00927/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto RA NA PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00282 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00927/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 927 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Ronzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Belluno, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S.
Marco 63;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00927/2025 REG.RIC.
A) Per quanto riguarda il ricorso principale:
- del decreto del Prefetto della Provincia di Belluno del 18.03.2025 n. -OMISSIS-, notificato al signor -OMISSIS- in data 20.03.2025, con il quale, all'esito della richiesta di riesame in autotutela avanzata dal ricorrente medesimo, è stato confermato il provvedimento n. -OMISSIS--07 del 18.04.2007, mediante il quale il Prefetto della
Provincia di Belluno ha disposto a carico del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor -OMISSIS- il 29 ottobre
2025:
- del decreto del Prefetto della Provincia di Belluno del 18.07.2025 n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale, in seguito all'accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso principale e successiva nuova richiesta di intervento in autotutela presentata alla Prefettura di Belluno, quest'ultima ha confermato il provvedimento n. -OMISSIS- del 18.03.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Belluno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Alberto
RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 maggio 2025 e depositato il 30 maggio
2025, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura di Belluno prot. n. N. 00927/2025 REG.RIC.
-OMISSIS- del 18 marzo 2025 con cui è stata respinta la sua istanza di “riesame in autotutela” rispetto al provvedimento del 18 aprile 2007 di divieto di detenzione di armi, munizione e materie esplodenti emesso dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.).
Giova precisare che il provvedimento inibitorio del 18 aprile 2007 – impugnato con ricorso gerarchico del 30 maggio 2007, poi respinto con decreto del 26 novembre 2007
– è stato assunto “in quanto l'interessato risultava essere stato segnalato all'A.G. in data 12/02/2001 e in data 05/03/2007 per «guida in stato di ebbrezza alcolica» ai sensi dell'art. 186, comma 2, del C.d.S. e in data 05/08/2004 sanzionato ai sensi dell'art. 688 c.p. e 54 del D.L. n. 507/1999 per essere stato trovato a piedi nell'abitato di -OMISSIS- in stato di «manifesta ubriachezza»”.
Al pari, il provvedimento qui impugnato è stato emesso in considerazione dei plurimi episodi di eccesso nel consumo di sostanze alcoliche da parte dell'interessato, così elencati: “2001 – Segnalazione all'A.G. per «guida in stato di ebbrezza»; 2004 –
Segnalazione per «manifesta ubriachezza»; 2007 – Segnalazione all'A.G. per «guida in stato di ebbrezza»; 2014 – Sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e 445 cpp per «rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche» (art. 186, c. 7, del C.d.S., commesso il 08/02/2014 in -OMISSIS-
”.
Alla luce di questi quattro episodi, l'Autorità prefettizia ha ritenuto che “le malsane
«abitudini» dell'interessato e la condotta recidiva costituiscano circostanze sufficienti
a ledere quella concreta «affidabilità» che l'Autorità di pubblica sicurezza deve poter riporre su coloro che detengono armi”, con conseguente conferma del divieto di detenzione delle stesse.
2. Avverso questa determinazione confermativa del decreto prefettizio del 2007 è qui insorto il ricorrente, avanzando le seguenti censure: N. 00927/2025 REG.RIC.
I) “Mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241 del 1990”, perché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, con impossibilità per l'interessato di dispiegare le facoltà difensive e di illustrare le ragioni ritenute idonee ad incidere sullo svolgimento dell'azione amministrativa.
II) “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 39 e 40 T.U.L.P.S. (r.d. 18.06.1931
n. 773); art. 60 del relativo regolamento di esecuzione; art. 6 della legge 22.5.1975
n. 152 – eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia
e travisamento dei fatti presupposto”, perché la Prefettura di Belluno avrebbe confermato il precedente divieto sulla scorta dei medesimi elementi istruttori allora vagliati, senza quindi valutare i fatti sopravvenuti, tra cui l'accertamento del requisito della buona condotta da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia in seno al procedimento di riabilitazione e il monitoraggio svolto dal ricorrente con esito positivo presso il Dipartimento delle Dipendenze Ser. D. - Alcologia di -OMISSIS-.
3. Con ordinanza n. 269 del 16 giugno 2025, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, disponendo che la Prefettura di Belluno rivalutasse la posizione del privato in ordine alla sua idoneità alla detenzione delle armi, tenendo conto sia del decorso di un apprezzabile intervallo di tempo dall'ultimo episodio di abuso di sostanze alcoliche, sia della sottoposizione al percorso di monitoraggio presso il Ser.D., sia ancora della pronuncia riabilitativa.
4. Successivamente, si sono costituti in giudizio il Ministero dell'Interno e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno, depositando il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 luglio 2025, con cui la medesima Prefettura ha dato esecuzione all'ordine di riesame oggetto della suddetta ordinanza cautelare, confermando, con ampia motivazione, il decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 18 N. 00927/2025 REG.RIC.
marzo 2025, qui impugnato, in considerazione delle “condotte antigiuridiche reiterate
e acclarate” poste in essere dal ricorrente.
Ivi, in particolare, l'Amministrazione ha evidenziato:
a) che l'istruttoria dalla stessa condotta, poi sfociata nel provvedimento di rigetto dell'istanza di “riesame in autotutela” del divieto di detenzione delle armi del 2007, ha valorizzato due elementi oggettivi, ossia, da un lato, l'abuso di sostanze alcoliche da parte dell'istante e, dall'altro lato, le condotte reiterate, in stato di alterazione psico- fisica conseguente a detto abuso, poste in essere dallo stesso in totale spregio delle norme tese a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità e la vita dei cittadini;
b) che i certificati medici attestanti l'idoneità al conseguimento della patente di guida, rilasciati dal Dipartimento delle Dipendenze Ser. D. - Alcologia di -OMISSIS-, non sono idonei a comprovare l'assoluta affidabilità alla detenzione delle armi, la quale necessita di una più penetrante verifica dei requisiti psico-fisici del privato da parte delle competenti Autorità sanitarie, stante la maggiore pericolosità degli armamenti;
c) che la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ai sensi dell'art. 179 c.p., è riferita alla buona condotta tenuta in un lasso limitato di tempo, mentre la buona condotta che rileva ai fini della detenzione delle armi è commisurata all'intero percorso di vita del richiedente: essa “investe la condotta complessiva del soggetto (quindi anche fatti e comportamenti che non hanno rilievo penale) e, quindi, postula la formulazione di un giudizio di carattere soggettivo che comprende anche la valutazione dell'indole, del temperamento e delle inclinazioni del soggetto”.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 ottobre 2025 e depositato il 29 ottobre 2025, l'esponente ha impugnato il succitato provvedimento di conferma prot.
n. -OMISSIS- del 18 luglio 2025, ritenendolo affetto da illegittimità derivata, stante l'illegittimità dell'atto a monte gravato con il ricorso principale, nonché da illegittimità diretta. N. 00927/2025 REG.RIC.
Sotto quest'ultimo profilo, il ricorrente ha riproposto la seconda censura dell'atto introduttivo del giudizio, osservando che la decisione assunta da ultimo dalla
Prefettura di Belluno sarebbe erronea e carente sia di adeguata istruttoria sia di puntuale e logica motivazione, in quanto nuovamente l'Amministrazione avrebbe omesso di compiere alcun tipo di valutazione sulle attuali condizioni psico-fisiche del richiedente, limitandosi a dedurre il giudizio di inaffidabilità unicamente dai medesimi episodi di ubriachezza già valutati nel 2007.
5. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, è stato dato avviso alle parti – ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. – della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva di provvedere eventualmente con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.
6. Innanzitutto, sussistono le condizioni per definire, all'esito della camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
7. Quanto al ricorso principale, esso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza del riesercizio del potere amministrativo da parte della Prefettura di Belluno a seguito dell'ordinanza cautelare propulsiva n. 269 del 16 giugno 2025. Riesercizio sfociato nell'adozione del provvedimento prot. n. -
OMISSIS- del 18 luglio 2025, qui impugnato con i motivi aggiunti, con cui l'Autorità di pubblica sicurezza ha rinnovato l'istruttoria sull'istanza di “riesame in autotutela” avverso il provvedimento del 18 aprile 2007 di divieto di detenzione delle armi, concludendo per l'ulteriore conferma della misura inibitoria.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere N. 00927/2025 REG.RIC.
decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. E, infatti,
l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l'Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all'esito di un differente procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 651 del
2013; sez. III, n. 4852 del 2018, confermativa della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. II quater, n. 10245 del 2015), e non è tenuta a tenere in considerazione le censure svolte dalla parte ricorrente” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2022, n.
3397; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1651; T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. I, 24 luglio 2025, n. 14703).
Nel caso di specie, la Prefettura di Belluno non si è limitata ad adottare un provvedimento meramente confermativo dell'atto precedente, ma ha svolto un'ulteriore e compiuta istruttoria, estesa – in ragione del contenuto stesso del remand
– al vaglio delle censure proposte con il ricorso introduttivo, concernenti la risalenza nel tempo degli episodi di ubriachezza, la sopravvenuta riabilitazione in sede penale, il superamento dei controlli alcolemici presso il Dipartimento delle Dipendenze Ser.D.
- Alcologia di -OMISSIS-.
Sicché l'adozione dell'ultimo atto, costituendo nuova espressione della funzione amministrativa e non una mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, e quindi sostanziandosi nella rivalutazione dell'idoneità del ricorrente alla detenzione N. 00927/2025 REG.RIC.
delle armi, conduce a una pronuncia d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo.
Difatti manca qualsiasi residua utilità derivante da una pronuncia di accoglimento del gravame principale, in quanto l'assetto di interessi è ora definitivamente delineato dalla successiva e definitiva statuizione amministrativa.
8. Venendo all'esame dei motivi aggiunti, l'unica censura oggetto degli stessi – riconducibile al difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto di conferma del 18 luglio 2025 – è infondata.
8.1. Al riguardo, è necessario premettere che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del
T.U.L.P.S., “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti […] alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Il successivo art. 43, comma 2, specifica che la licenza di portare armi “può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare” delle stesse.
Per indirizzo costante della giurisprudenza, che qui non si intende scalfire, il potere che esercita l'Amministrazione prefettizia nell'accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità in capo a chi è interessato a detenere armi è caratterizzato da ampia discrezionalità e reca ad oggetto, essenzialmente, la valutazione della complessiva condotta di vita del soggetto, indipendente dalla concreta rilevanza di quest'ultima in sede penale, poiché ciò che conta – nella materia in esame – è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito delle armi.
Nello specifico, l'ampiezza di tale discrezionalità è espressione, da un lato, dell'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, dato che tali situazioni costituiscono delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; dall'altro lato, della circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del
T.U.L.P.S., i provvedimenti interdittivi non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, N. 00927/2025 REG.RIC.
bensì una finalità cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica (cfr. Cons. Stato. Sez. III, 20 gennaio
2023, n. 724).
Più nel dettaglio, i titoli di polizia in esame presuppongono, oltre all'affidabilità nell'uso delle armi da parte del richiedente, anche il requisito della buona condotta, il quale invero presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso, con la conseguenza che la detenzione delle armi e il rilascio del relativo porto possono essere riconosciuti solo a quei soggetti assolutamente esenti da mende, che osservino una condotta di vita improntata a puntuale osservanza non solo delle norme penali, ma financo di quelle a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 1 luglio 2020, n.
4201; T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 maggio 2021, n. 455; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.
I, 18 gennaio 2021, n. 161; id., 4 dicembre 2023, n. 2930; T.R.G.A. Trentino Alto
Adige, Trento, Sez. I, 13 marzo 2023, n. 35).
8.2. Alla luce delle coordinate normative e interpretative sopra tracciate, deve ritenersi che la prognosi di inaffidabilità e l'assenza di buona condotta rilevate dalla Prefettura di Belluno nei confronti del ricorrente non siano inficiate da carenza di istruttoria, né da difetto di motivazione.
Difatti il provvedimento impugnato si fonda su quattro distinti episodi di acclarato abuso di sostanze alcoliche che, ancorché risalenti nel tempo, possono essere reputati idonei a rilevare la carenza di un'assoluta affidabilità alla detenzione delle armi da parte dell'interessato.
In specie, gli episodi richiamati riguardano due segnalazioni all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza (l'una per un fatto dell'11 febbraio 2001 e l'altra del 5 marzo 2007), una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza del 5 agosto
2004, già valorizzate nel provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. del 18 aprile 2007, e la sentenza n. -OMISSIS- di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata N. 00927/2025 REG.RIC.
dal G.I.P. presso il Tribunale di Belluno il 6 febbraio 2015, irrevocabile il 18 marzo
2015, per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ex art. 186, comma 2, lett. c), e comma 7, del C.d.S. (concernente un fatto commesso il 9 febbraio 2014), con cui è stata inflitta la pena di 4 mesi di arresto e € 1.000,00 di ammenda.
Peraltro, dalla segnalazione del fatto dell'11 febbraio 2001 è derivato il decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Belluno il 24 settembre 2002, esecutivo il 13 ottobre 2003, per il reato previsto e punito dall'art. 186, commi 1 e 2, del C.d.S., con condanna alla penna di € 378,00 di ammenda.
8.3. La significatività delle condotte di ubriachezza, al fine di escludere la completa affidabilità del soggetto alla detenzione delle armi, emerge non solo dalla reiterazione delle stesse, ma finanche dal lungo arco temporale nel quale esse sono state commesse, esteso per 13 anni: connotati che evidenziano l'abitualità dell'interessato nell'abuso di sostanze alcoliche e la sua pervicacia nel compiere un'attività intrinsecamente pericolosa per sé e per gli altri, com'è la guida di un veicolo, sotto l'effetto di alterazione psico-fisica.
Proprio la pluralità degli episodi valorizzati nel provvedimento confermativo e la continuità degli stessi in un sensibile arco temporale consentono di ritenere non irragionevole la scelta dell'Amministrazione di inibire l'utilizzo delle armi, tenuto conto della condivisibile valutazione di recessività della risalenza nel tempo delle condotte contestate rispetto all'indole pericolosa manifestata dal ricorrente nell'assunzione delle stesse. Difatti, nella materia della detenzione delle armi, connotata dalla massima tutela della pubblica incolumità, la risalenza nel tempo degli episodi di ubriachezza assume carattere deteriore rispetto alla loro gravità, qualora quest'ultima caratteristica sia in grado di acclarare l'assoluta assenza di affidabilità del privato (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 febbraio 2024, n. 320). N. 00927/2025 REG.RIC.
In ogni caso, è dirimente osservare come sia un fatto incontestato che il ricorrente, in più occasioni, abbia assunto il grave rischio di guidare sotto l'effetto di alterazione alcolica. È al contempo indubitabile che il maneggio delle armi sia un'attività connotata da un grado di pericolosità maggiore rispetto a quella, parimenti pericolosa, della guida degli autoveicoli, per l'alto potenziale di lesività per la vita e l'incolumità personale che caratterizza le armi da fuoco. Sicché, in base al principio di proporzionalità, è ammissibile ritenere che il positivo superamento del percorso di monitoraggio presso il Ser.D. possa permettere all'interessato di ritornare in possesso della patente di guida, ma non sia sufficiente a dimostrare quella completa affidabilità necessaria per la detenzione delle armi.
8.4. Da ultimo, non può desumersi in via automatica un giudizio di piena idoneità al possesso delle armi dalla riabilitazione concessa al ricorrente dal Tribunale di
Sorveglianza di Venezia, con ordinanza n. -OMISSIS-, in relazione al decreto penale di condanna n. -OMISSIS- e alla sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS-, sopra menzionati.
A tal proposito, è necessario ribadire che la valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto in materia di armi soggiace a parametri diversi rispetto all'accertamento penale: sicché specifiche condotte criminose commesse in passato dal privato possono essere considerate sintomatiche di un latente pericolo per l'ordine pubblico e la pacifica convivenza dei consociati, e quindi giustificare la misura inibitoria in esame,
a prescindere dall'intervenuta riabilitazione.
Quest'ultima, del resto, produce l'effetto di estinguere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, ma non rimuove le condotte criminose dalla realtà giuridica: sicché queste ultime continuano ad avere rilevanza nell'ambito della prevenzione del rischio che l'abuso delle armi determini una concreta aggressione all'ordine e alla sicurezza pubblica (finalità, questa, sottesa proprio alla decisione di vietare il possesso delle armi). N. 00927/2025 REG.RIC.
9. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
10. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda oggetto di causa e del fatto che le
Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto RA, Referendario, Estensore N. 00927/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto RA NA PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.