Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2591/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Michelangelo 1004/F 90145 PALERMO
ITALIA, presso lo studio dell'Avv. PARISI NATALE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato ad LZ MB (BG), in [...] Parte_2
01/02/1988, elettivamente domiciliato in Via Michelangelo 1004/F 90145
PALERMO ITALIA, presso lo studio dell'Avv. PARISI NATALE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 7 marzo
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione,
1
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 438/2024 del 19 luglio 2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, così come integrate all'udienza del 7 marzo 2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Lo Cascio Tommaso n. 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori Parte_1 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la Per_1 Per_2
2 dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) a settimane alterne dal sabato mattina e fino alla domenica dopo il pranzo quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 15,00.
Inoltre dalle ore 13,00 (uscita dalla scuola) alle 20,00 di un pomeriggio infrasettimanale, possibilmente il Lunedì, da confermare alla madre con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Inoltre, in riferimento alle settimane in cui il sig. non avrà la possibilità di accudire i figli, durante i Week-end, Pt_2 avrà diritto per sé e i figli ad un secondo giorno infrasettimanale soggetto agli stessi orari ai medesimi obblighi di preavviso come sopra indicati. 5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
250,00 mensili e così € 125,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Dichiarazione di valore: il presente procedimento sconta un C.U. fisso pari ad
€ 43,00.”
All'udienza del 7 marzo 2025 le parti, ad integrazione del suddetto accordo, hanno concordato quanto segue:
“I coniugi concordano di formalizzare l'intesa informale già operativa relativa all'assegno unico e pertanto, a integrazione dell'accordo, specificano
3 che l'assegno unico, che attualmente ammonta a circa 400 euro mensili, verrà percepito integralmente dalla sig.ra .” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data 21/11/2018, da , nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_1
05/02/1993 e da , nato a [...] Parte_2 in data 01/02/1988, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 55, parte I, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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