TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2149/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da (c.f. , nato In Tunisia il 5 luglio 1970, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalle Avv. Maria VISCONTE e Paola IOVANE ed elettivamente domiciliato nello studio delle stesse, sito in Bologna, via IV novembre n. 4/b ATTORE contro (c.f.: ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via IV novembre n. 14,
CONVENUTA P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024, con rinuncia ai termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha concluso “per l'accoglimento della domanda limitatamente alle statuizioni sul vincolo”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto decisione e hanno contratto matrimonio in Tunisia il 25 Parte_1 CP_1 luglio 2005. Perso Dalla loro unione sono nati (il 23 ottobre 2010), (il 15 gennaio 2014) e Per_2
(il 4 settembre 2016). Per_3 pagina 1 di 5 Nel procedimento di separazione all'esito dell'udienza presidenziale del 13 ottobre 2021 la Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 414/22 pubblicata il 22 febbraio 2022 è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con successiva pronuncia n. 2679/22 pubblicata il 31 ottobre 2022, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
- i figli sono stati affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, con mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per il periodo di tre anni;
- i minori sono stati collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- è stato regolamentato il diritto di visita paterno;
- è stato posto a carico del signor un contributo di 500,00 euro per il Pt_1 mantenimento ordinario della prole da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli sono state poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il marito di anticipare mensilmente la somma di 100,00 euro.
*** Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che: a) Parte_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) i figli siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
c) sia regolamentato il suo diritto di visita;
d) sia posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, la somma complessiva di 500,00; e) sia disposto in capo ai genitori l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole.
si è costituita, non opponendosi alle istanze sul vincolo, sull'affido e CP_1 collocamento dei minori, sul calendario di visita del padre e sull'assegnazione della casa coniugale. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei minori sia determinato in 750,00 euro;
b) sia fatto obbligo al padre di sostenere il 60% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli;
c) sia previsto a suo favore un contributo di mantenimento di 250,00 euro. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 23 giugno 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, la Presidente delegata ha confermato le condizioni di separazione e nominato la Giudice Istruttrice. Con sentenza n. 2255/23 pubblicata il 3 novembre 2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** L'accordo raggiunto dai signori può essere recepito. Pt_1 CP_1
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo pagina 2 di 5 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Le spese di lite debbono essere compensate, come da accordo raggiunto tra i signori
Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, Perso
1) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori;
questi ultimi Per_2 Per_3 assumeranno concordemente le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
2) colloca i minori presso la madre e per l'effetto assegna alla stessa la casa coniugale sita in Sasso Marconi (BO) alla Via Porrettana n.125;
3) dispone il padre possa tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati dal sabato quando li andrà a prendere a casa della madre entro le 14,00 sino a domenica sera alle 17,00 quando ve li riaccompagnerà;
- durante la settimana e presso il campetto sportivo dove giocano a Per_2 Per_3 Perso calcio, salvo diversi accordi tra i genitori ed secondo le esigenze e disponibilità della stessa;
- una settimana in estate in periodo da concordare tra i genitori entro il 1° maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni dispari la scelta spetterà al padre e in quelli pari alla madre;
- nelle vacanze natalizie per quattro giorni consecutivi ricomprendenti ad anni alterni Natale e Santo Stefano, San Silvestro e 1° gennaio, o l'Epifania;
- nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4) prevede che i giorni dei compleanni dei minori saranno preferibilmente festeggiati congiuntamente e che in caso contrario i genitori si accordino per consentire a colui che non ha i minori con sé di stare con gli stessi almeno un'ora;
5) sancisce che il calendario natalizio, pasquale ed estivo costituiscano una deroga a quello ordinario e che alla ripresa di quest'ultimo i minori, nel primo fine settimana, rimangano con il genitore con il quale non hanno concluso l'ultimo periodo straordinario;
6) con decorrenza dalla domanda, con decorso dalla data di pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 571,00; tra le spese in oggetto rientrano quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); il contributo di mantenimento ordinario si rivaluterà automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT con la prima rivalutazione a novembre 2025;
pagina 3 di 5 7) dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli:
- vengano ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
- vengano rendicontate semestralmente dai genitori entro il 30 giugno e 31 dicembre,
a partire dal 31 dicembre 2024;
- rientrino nelle spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse spese per acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni etc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento mezzi trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- debbano essere preventivamente concordate tutte le altre spese. A tal riguardo il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata o email o messaggio whatsapp) anche in relazione all'entità della stessa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale se questo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, salvo accordi diversi;
il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione della idonea documentazione di spesa anche mediante whatsapp;
8) prende atto dell'impegno del sig. di versare mensilmente la Parte_1 somma di 100,00 euro quale anticipo sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli unitamente al pagamento del contributo ordinario.
9) prende atto che le parti hanno concordato che:
- in caso di conguaglio a favore del padre la somma sia trattenuta quale acconto per l'anno successivo e il versamento della somma mensile di 100,00 euro di cui al punto precedente avvenga comunque sino al raggiungimento dell'importo di 1.200,00 euro;
pagina 4 di 5 - in caso di conguaglio a favore della madre, il signor integri con Pt_1 pagamento entro il 28 febbraio dell'anno successivo, con prima scadenza al 28 febbraio 2025;
10) prende atto che il sig. cconsente sin d'ora: Pt_1 Perso
- all'acquisto di un computer per la figlia necessario per lo studio e che le parti hanno concordato che la relativa spesa rientrerà tra quelle straordinarie già concordate e verrà quindi ripartita al 50% tra i genitori;
Pers
- ai viaggi programmati dal liceo frequentato da della durata di una Per_4 settimana o più; 11) conferma l'ordine alla ditta KATIK s.r.l unipersonale, corrente nella via Conti n. 15, frazione Trebbo di Reno - 40013 Castel Maggiore (BO) quale datore di lavoro del Sig. di versare direttamente alla signora la somma di euro Pt_1 Parte_2
671,00 mensile (contributo ordinario e acconto spese straordinarie); 12) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la signora percepisca per l'intero l'assegno unico dovuto per i figli e che di CP_1 ogni altro ammortizzatore sociale, detrazione, rimborso, emolumento anche pensionistico o assistenziale, borsa di studio il sig. ovrà esserne informato ai Pt_1 fini del calcolo delle spese straordinarie;
- il signor corrisponda alla signora entro e non oltre il Parte_1 CP_1
31 dicembre 2024, quanto dallo stesso dovuto a titolo di arretrati relativi all'assegno unico che la madre dei minori avrebbe dovuto ricevere ma non ha percepito a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio (23 luglio 2023) sino al luglio 2024, salvo compensazione con gli acconti di spese straordinarie versate dal medesimo e non ancora rendicontate dalla controparte;
13) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire e la signora Pt_1 CP_1 ad accettate il trasferimento dell'autovettura intestata al primo senza alcun corrispettivo e con oneri di trasferimento a carico della seconda, entro il 31 marzo 2025 ovvero il minor termine eventualmente richiesto dalla legge ai fini delle agevolazioni fiscali;
14) prende atto che le parti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento;
15) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile tenuta il
29 ottobre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da (c.f. , nato In Tunisia il 5 luglio 1970, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalle Avv. Maria VISCONTE e Paola IOVANE ed elettivamente domiciliato nello studio delle stesse, sito in Bologna, via IV novembre n. 4/b ATTORE contro (c.f.: ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa BATTAGLIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via IV novembre n. 14,
CONVENUTA P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024, con rinuncia ai termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha concluso “per l'accoglimento della domanda limitatamente alle statuizioni sul vincolo”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto decisione e hanno contratto matrimonio in Tunisia il 25 Parte_1 CP_1 luglio 2005. Perso Dalla loro unione sono nati (il 23 ottobre 2010), (il 15 gennaio 2014) e Per_2
(il 4 settembre 2016). Per_3 pagina 1 di 5 Nel procedimento di separazione all'esito dell'udienza presidenziale del 13 ottobre 2021 la Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 414/22 pubblicata il 22 febbraio 2022 è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con successiva pronuncia n. 2679/22 pubblicata il 31 ottobre 2022, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
- i figli sono stati affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, con mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per il periodo di tre anni;
- i minori sono stati collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- è stato regolamentato il diritto di visita paterno;
- è stato posto a carico del signor un contributo di 500,00 euro per il Pt_1 mantenimento ordinario della prole da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli sono state poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il marito di anticipare mensilmente la somma di 100,00 euro.
*** Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che: a) Parte_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) i figli siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
c) sia regolamentato il suo diritto di visita;
d) sia posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, la somma complessiva di 500,00; e) sia disposto in capo ai genitori l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole.
si è costituita, non opponendosi alle istanze sul vincolo, sull'affido e CP_1 collocamento dei minori, sul calendario di visita del padre e sull'assegnazione della casa coniugale. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei minori sia determinato in 750,00 euro;
b) sia fatto obbligo al padre di sostenere il 60% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli;
c) sia previsto a suo favore un contributo di mantenimento di 250,00 euro. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 23 giugno 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, la Presidente delegata ha confermato le condizioni di separazione e nominato la Giudice Istruttrice. Con sentenza n. 2255/23 pubblicata il 3 novembre 2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** L'accordo raggiunto dai signori può essere recepito. Pt_1 CP_1
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo pagina 2 di 5 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Le spese di lite debbono essere compensate, come da accordo raggiunto tra i signori
Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, Perso
1) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori;
questi ultimi Per_2 Per_3 assumeranno concordemente le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
2) colloca i minori presso la madre e per l'effetto assegna alla stessa la casa coniugale sita in Sasso Marconi (BO) alla Via Porrettana n.125;
3) dispone il padre possa tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati dal sabato quando li andrà a prendere a casa della madre entro le 14,00 sino a domenica sera alle 17,00 quando ve li riaccompagnerà;
- durante la settimana e presso il campetto sportivo dove giocano a Per_2 Per_3 Perso calcio, salvo diversi accordi tra i genitori ed secondo le esigenze e disponibilità della stessa;
- una settimana in estate in periodo da concordare tra i genitori entro il 1° maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni dispari la scelta spetterà al padre e in quelli pari alla madre;
- nelle vacanze natalizie per quattro giorni consecutivi ricomprendenti ad anni alterni Natale e Santo Stefano, San Silvestro e 1° gennaio, o l'Epifania;
- nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4) prevede che i giorni dei compleanni dei minori saranno preferibilmente festeggiati congiuntamente e che in caso contrario i genitori si accordino per consentire a colui che non ha i minori con sé di stare con gli stessi almeno un'ora;
5) sancisce che il calendario natalizio, pasquale ed estivo costituiscano una deroga a quello ordinario e che alla ripresa di quest'ultimo i minori, nel primo fine settimana, rimangano con il genitore con il quale non hanno concluso l'ultimo periodo straordinario;
6) con decorrenza dalla domanda, con decorso dalla data di pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 571,00; tra le spese in oggetto rientrano quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); il contributo di mantenimento ordinario si rivaluterà automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT con la prima rivalutazione a novembre 2025;
pagina 3 di 5 7) dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli:
- vengano ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
- vengano rendicontate semestralmente dai genitori entro il 30 giugno e 31 dicembre,
a partire dal 31 dicembre 2024;
- rientrino nelle spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse spese per acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni etc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento mezzi trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- debbano essere preventivamente concordate tutte le altre spese. A tal riguardo il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata o email o messaggio whatsapp) anche in relazione all'entità della stessa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale se questo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, salvo accordi diversi;
il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dall'esibizione della idonea documentazione di spesa anche mediante whatsapp;
8) prende atto dell'impegno del sig. di versare mensilmente la Parte_1 somma di 100,00 euro quale anticipo sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli unitamente al pagamento del contributo ordinario.
9) prende atto che le parti hanno concordato che:
- in caso di conguaglio a favore del padre la somma sia trattenuta quale acconto per l'anno successivo e il versamento della somma mensile di 100,00 euro di cui al punto precedente avvenga comunque sino al raggiungimento dell'importo di 1.200,00 euro;
pagina 4 di 5 - in caso di conguaglio a favore della madre, il signor integri con Pt_1 pagamento entro il 28 febbraio dell'anno successivo, con prima scadenza al 28 febbraio 2025;
10) prende atto che il sig. cconsente sin d'ora: Pt_1 Perso
- all'acquisto di un computer per la figlia necessario per lo studio e che le parti hanno concordato che la relativa spesa rientrerà tra quelle straordinarie già concordate e verrà quindi ripartita al 50% tra i genitori;
Pers
- ai viaggi programmati dal liceo frequentato da della durata di una Per_4 settimana o più; 11) conferma l'ordine alla ditta KATIK s.r.l unipersonale, corrente nella via Conti n. 15, frazione Trebbo di Reno - 40013 Castel Maggiore (BO) quale datore di lavoro del Sig. di versare direttamente alla signora la somma di euro Pt_1 Parte_2
671,00 mensile (contributo ordinario e acconto spese straordinarie); 12) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la signora percepisca per l'intero l'assegno unico dovuto per i figli e che di CP_1 ogni altro ammortizzatore sociale, detrazione, rimborso, emolumento anche pensionistico o assistenziale, borsa di studio il sig. ovrà esserne informato ai Pt_1 fini del calcolo delle spese straordinarie;
- il signor corrisponda alla signora entro e non oltre il Parte_1 CP_1
31 dicembre 2024, quanto dallo stesso dovuto a titolo di arretrati relativi all'assegno unico che la madre dei minori avrebbe dovuto ricevere ma non ha percepito a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale di divorzio (23 luglio 2023) sino al luglio 2024, salvo compensazione con gli acconti di spese straordinarie versate dal medesimo e non ancora rendicontate dalla controparte;
13) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire e la signora Pt_1 CP_1 ad accettate il trasferimento dell'autovettura intestata al primo senza alcun corrispettivo e con oneri di trasferimento a carico della seconda, entro il 31 marzo 2025 ovvero il minor termine eventualmente richiesto dalla legge ai fini delle agevolazioni fiscali;
14) prende atto che le parti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento;
15) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile tenuta il
29 ottobre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5