Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non è consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al cod. pen. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi di usura e di prescrizione) e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto all'applicazione del termine di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di sospensione del suo corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 19/12/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1615
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 010046/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DELLA VALLE LUIGI, N. IL 05/08/1953;
avverso SENTENZA del 06/12/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per inammissibilità del ricorso. LA CORTEVista la sentenza in epigrafe che, riformando quella di primo grado, ha dichiarato assorbito nel reato di cui all'art. 678 c.p. (vendita senza licenza di materiali esplodenti) quello, pure contestato, di cui al successivo art. 679 c.p. ed ha rideterminato in 3 mesi di arresto ed Euro 80,00 di ammenda la pena inflitta all'imputato Della Valle Luigi;
visto il ricorso con cui l'imputato lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, asseritamene maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello;
ritenuta la manifesta infondatezza della doglianza, dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione del termine di prescrizione intercorsi tra il 23.9.2004 ed il 18.1.2005 nonché tra il 14.7.2006 ed il 6.12.2006 ed essendo al caso di specie applicabile, L. n. 251 del 2005, ex art. 10, la disciplina dell'istituto anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, che non prevedeva il limite di durata dei periodi di sospensione introdotti dalla nuova regolamentazione della materia;
rilevato, altresì, che non è consentito procedere, come prospettato dal ricorrente, ad una contaminazione della disciplina previgente (quanto all'individuazione del termine di prescrizione ordinario) con quella nuova (quanto al computo dei periodi di sospensione), occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10 cit.;
atteso che, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di appello è stata pronunciata prima del decorso del termine di prescrizione, al termine di 4 anni e 6 mesi, scadente il 21.6.2006, dovendosi aggiungere i predetti periodi di sospensione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008