Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23559
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Sentenza 30 maggio 2023

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In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo in materia di permessi ex art. 30-bis, comma 4, ord. pen. ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il difensore nominato in calce alla richiesta di permesso è titolare di un autonomo potere d'impugnazione, senza che sia necessario il conferimento di un'ulteriore procura speciale rispetto al mandato già conferito.

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  • 1Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il reclamo debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo ai permessi di necessità. 1.1.- Il Tribunale di sorveglianza rimettente è chiamato a decidere sul reclamo avverso il provvedimento del magistrato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23559
Data del deposito : 30 maggio 2023

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