Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di procedimento in materia di liberazione anticipata, in mancanza di nomina fiduciaria, il giudice non è tenuto a designare un difensore d'ufficio e le comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 69-bis, comma primo, ord. pen., del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale devono essere limitate ai soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo e danno luogo alla decorrenza del termine breve di dieci giorni per la proposizione del gravame, che non può essere riaperto per effetto della nomina da parte dell'interessato di un difensore di fiducia, in epoca successiva alla celebrazione dell'udienza.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 47481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47481 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
47 4 8 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. SEVERO CHIEFFI N. 2607/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 55235/2014 - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE ND N. IL 07/09/1982 avverso l'ordinanza n. 1257/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 28/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E. Delahaye che ha chiesto l'eve willements con w is del provvedimento impugusto سے Udit i difensor Avv.; е Ritenuto in fatto. 1.11 28 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da AN AN avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Foggia che, il 7 maggio 2014, aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata. Il Tribunale, a sostegno della propria decisione, metteva in luce le seguenti circostanze. Il 10 maggio 2014 il detenuto aveva proposto reclamo senza, peraltro, enunciare i motivi a sostegno dell'impugnazione. Il successivo 19 maggio 2014 il difensore aveva trasmesso via fax alla cancelleria del Tribunale l'atto d'impugnazione corredato da motivi, mentre l'originale del reclamo veniva inviato con raccomandata il 3 giugno 2014. Sulla base di tali elementi di fatto il Tribunale riteneva il reclamo tardivo per omesso rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 1, comma 3, 1. n. 277 del 2002. 2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AN, il quale lamenta erronea applicazione della legge per omessa notifica al difensore di fiducia di AN nominato nella fase della cognizione e confermato in sede esecutiva - del provvedimento reiettivo, spettante al difensore in base al combinato disposto degli artt. 69-bis, comma 1, 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche e 127 c.p.p. L'omessa notifica al difensore di fiducia del provvedimento reiettivo del Magistrato di sorveglianza comporta la tempestività dell'impugnazione, non essendo individuabile un dies a quo da cui far decorrere il termine di dieci giorni per proporre reclamo. Osserva in diritto. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente accedere all'esame dei relativi atti processuali,= esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la Cu R manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. U., n. 42792 del 31 ottobre 2001).
2.Nel caso di specie l'esame degli atti evidenzia che, all'esito della rituale celebrazione, in data 7 maggio 2014, dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Foggia, dell'udienza camerale, conclusasi con il rigetto della domanda di liberazione anticipata, AN si limitava alla declaratoria di reclamo senza allegare i motivi di impugnazione a sostegno della stessa. A sua volta l'avv. Gaetano Inserra, la cui specifica designazione fiduciaria in relazione alla presente procedura non emerge dagli atti, depositava il "ricorso" il 20 maggio 2014, presso la cancelleria del Magistrato di sorveglianza di Foggia, e il 5 giugno 2014 presso il Tribunale di sorveglianza di Bari. Sulla base di quanto sin qui esposto è evidente che AN non ebbe a corredare il reclamo, assimibilabile sotto ogni profilo ad un'impugnazione in una procedura da ritenere ormai totalmente giurisdizionalizzata (Corte Cost., sent. n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993), dei motivi prescritti dalla legge a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 648 del 28 gennaio 2000; Sez. 1, n. 37332 del 26 settembre 2007). A sua volta il difensore di fiducia non provvide a proporre, nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge, rituale reclamo, essendo questa e non il "ricorso" (secondo l'impropria definizione data dal legale) la forma di impugnazione stabilita dall'ordinamento avverso il provvedimento di diniego del beneficio della liberazione anticipata.
2.Al difensore di fiducia non era dovuta alcuna notificazione dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza per le ragioni di seguito precisate. L'intervento del difensore nel procedimento ex art. 69 bis 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche non è necessario (così come in difetto di diversa disposizione speciale - non lo è nelle procedure camerali regolate dal richiamato art. 127 c.p.p.). Pertanto il giudice procedente, in mancanza, come nel caso di specie, di nomina fiduciaria per la specifica procedura, non è tenuto a designare un difensore d'ufficio. Le comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 69 bis, comma 1, 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche devono essere in tal caso necessariamente limitate ai soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo (nella fattispecie concreta sottoposta all'esame del Collegio l'interessato e il Pubblico Ministero) e danno luogo alla decorrenza del breve termine di dieci 2 سے е giorni concesso dalla legge per la proposizione del gravame. Il termine ormai decorso non può essere riaperto, su iniziativa unilaterale dell'interessato, mediante la nomina tardiva di un difensore di fiducia in epoca successiva alla celebrazione dell'udienza (Sez. 1, n. 21350 del 6 maggio 2008). Una simile interpretazione, prospettata nel ricorso, comporterebbe, infatti, la vanificazione dei termini perentori, stabiliti dalla legge a pena di decadenza, per la proposizione del reclamo e inciderebbe sulla certezza dei rapporti processuali e sui tempi di definizione delle procedure, strettamente correlati alla loro peculiare natura e all'oggetto della domanda.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 6 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Severo Chieffi 1 Chies Marghaints Солколо DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 3