Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 47481
CASS
Sentenza 6 ottobre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di procedimento in materia di liberazione anticipata, in mancanza di nomina fiduciaria, il giudice non è tenuto a designare un difensore d'ufficio e le comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 69-bis, comma primo, ord. pen., del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale devono essere limitate ai soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo e danno luogo alla decorrenza del termine breve di dieci giorni per la proposizione del gravame, che non può essere riaperto per effetto della nomina da parte dell'interessato di un difensore di fiducia, in epoca successiva alla celebrazione dell'udienza.

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 47481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47481
Data del deposito : 6 ottobre 2015

Testo completo