1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203 .
2. Per i condannati minori di eta' la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.
2-bis. ((Nel caso di condannati minori di eta' per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione)) .
3. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. (30)
4. La concessione dei permessi e' ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; (37)
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. (33) (121)
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis. (107) (114)
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.
------------- AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale con sentenza 2-6 giugno 1995, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1995, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall' art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare. ------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403, (in G.U. 1a s.s. 24/12/1997, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , introdotto dall' art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 , nella parte in cui si riferisce ai minorenni. ------------- AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1999, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') nella parte in cui si riferisce ai minorenni. ------------- AGGIORNAMENTO (107)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio - 12 giugno 2020, n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/2020 n. 25), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziche' prevedere a tal fine il termine di quindici giorni". -------------- AGGIORNAMENTO (114)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 18-06-2020 a seguito della soppressione della lettera c), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , che disponeva le modifiche dei commi 1 e 7 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199 , di conversione del D.L. medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (121)
La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio - 7 marzo 2025, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta')".