Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
L'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell'imputato, diversamente da quanto previsto dalle norme sulle impugnazioni delle altre parti private, una facoltà propria a proporre gravame, concorrente con quella conferita all'imputato personalmente, alla sola condizione che la relativa qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento da impugnare ovvero che la nomina sia intervenuta a tale specifico fine, senza che occorra, pertanto, il conferimento di procura speciale da parte dell'assistito.
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio e abrogazione dell’art. 323 c.p.: la Corte annulla una condanna (Cass. Pen. n. 7104/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 febbraio 2025
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, n. 7104 del 24 gennaio 2025, ha stabilito un importante principio di diritto in merito all'abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) avvenuta con la legge n. 114 del 9 agosto 2024. La decisione ha determinato l'annullamento senza rinvio della condanna dell'imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato. Il caso: condanna per abuso d'ufficio L'imputato, Mo.Mi., era stato condannato in appello per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), reato nel quale il Tribunale aveva assorbito anche il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). La condanna era stata confermata dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2016, n. 15465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15465 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento