Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1998, n. 4867
CASS
Sentenza 7 ottobre 1998

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Massime1

Il tribunale di sorveglianza,nel decidere sui reclami in materia di permessi premio,non può legittimamente adottare la procedura "de plano" ma è tenuto ad osservare le forme del procedimento camerale nel contraddittorio delle parti,ai sensi del combinato disposto degli artt.666 e 678,comma 1,c.p.p.

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1998, n. 4867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4867
Data del deposito : 7 ottobre 1998

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