Sentenza 7 ottobre 1998
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza,nel decidere sui reclami in materia di permessi premio,non può legittimamente adottare la procedura "de plano" ma è tenuto ad osservare le forme del procedimento camerale nel contraddittorio delle parti,ai sensi del combinato disposto degli artt.666 e 678,comma 1,c.p.p.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1998, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 07.10.1998
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 4867
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 22179/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LI NZ n. il 14.08.1950 avverso ordinanza del 16.04.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G., il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 16 aprile 1998 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava de plano il reclamo proposto da LI NZ avverso il provvedimento in data 26 marzo 1998 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con il quale era stata rigettata la richiesta del sunnominato detenuto di concessione di un permesso-premio, rilevando che ostava all'accoglimento dell'istanza la pericolosità sociale dell'interessato desunta dalle condanne (anche ergastolo) dallo stesso subite e dalla gravità dei reati commessi.
2. Ricorre per cassazione il LI, il quale, con motivi personalmente redatti, deduce violazione di legge e carenza di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c) stesso codice e 30-ter legge 26.7.1975 n.354), assumendo che, nonostante avesse richiesto espressamente di presenziare all'udienza innanzi al tribunale di sorveglianza, la stessa si era celebrata senza che gli fosse stato notificato alcun avviso e senza che fosse stato sentito in alcun modo, nonché rilevando che il diniego del chiesto permesso non poteva fondarsi sull'esame delle sole pene irrogategli e sulla gravità dei reati per i quali aveva riportato condanna, bensì avrebbe dovuto essere esaminata il proprio comportamento inframurario che, nella specie, risultava positivamente corretto, a tale fine allegando apposita documentazione.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., Sez. I, 26.3.1997, ric. Parisi;
idem, 17.4.1998, ric. Medaglia ed altri;
idem 20.6.1998, ric. Natoli) che in tema di provvedimenti incidenti sullo stato di libertà, qual'è sicuramente quello in discussione che concerne un beneficio penitenziario qualificabile anch'esso come un tipo di detenzione alternativa - giusto quanto affermato dalla sentenza n. 53 del 16.2.1993 della Corte costituzionale -, deve affermarsi è diritto dell'interessato quello di partecipare all'udienza camerale: ciò in considerazione, non solo del richiamo operato dall'art. 69 co. 6^ della legge 26.7.1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) alla procedura indicata dall'art. 14-ter della stessa legge, il quale, a sua volta, fa riferimento alle disposizioni di cui al titolo III capo II-bis (tutt'ora applicabili in forza del disposto dell'art. 236 co. 2^ disp. att. c.p.p.), fra le quali figura l'art. 71-bis che prevede la possibilità dell'interessato di partecipare all'udienza e di presentare memorie, ma anche dei principi enunciati in materia dal giudice delle leggi con la pronuncia sopra citata e con quella successive (n. 349 del 28.7.1993 e n. 227 del 6.6.1995), che distinguono le modalità di trattamento del detenuto all'interno del penitenziario e le misure che, dando luogo a forme di espiazione della pena fuori dal carcere, incidono sul grado di libertà del condannato ed esigono per la loro applicabilità l'adozione di procedure rigorosamente garantiste.
Ne discende che l'udienza camerale del tribunale di sorveglianza, concernente l'esame di reclamo proposto dal detenuto avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza reiettivo di richiesta di permesso-premio, deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, di tal che la relativa decisione del tribunale non può essere presa de plano, ma mediante l'adozione delle forme procedurali stabilite dagli artt. 678 e 666 c.p.p. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà, previa instaurazione della procedura sopra indicata, a nuovo esame del reclamo avanzato dall'odierno ricorrente.
Ogni altra censura avanzata dal ricorrente risulta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale e di Sorveglianza di Perugia.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998