Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, non è necessario l'intervento del difensore nel procedimento ex art. 69 bis L. n. 354 del 1975, concernente l'istanza di liberazione anticipata, con la conseguenza che il giudice procedente, in mancanza di nomina fiduciaria, non è tenuto a designare un difensore d'ufficio; in tal caso, pertanto, le comunicazioni e notifiche sono necessariamente limitate, ex art. 69 bis, comma primo, succitato, ai soggetti legittimati al reclamo (interessato e P.M.) e danno luogo alla decorrenza del breve termine di dieci giorni, concesso dalla legge, per la proposizione del gravame, mentre non è consentito riaprire detto termine con la nomina tardiva di un difensore.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21350 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - N. 1333
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 037632/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR ST OL N. IL 20/10/1962;
avverso DECRETO del 30/07/2007 del Presidente del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi (conformi). OSSERVA
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo e proposto da difensore non legittimato, il reclamo nell'interesse di DR OS SO avverso provvedimento in tema di liberazione anticipata del Magistrato di sorveglianza in sede. Ricorre per cassazione l'interessato, esponendo che il provvedimento reclamato non era stato mai comunicato ad alcun difensore e che il mandato difensivo era steso in calce al reclamo. Il termine per proporre il gravame non aveva quindi iniziato la sua decorrenza, poiché la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69 bis, comma 1, prescrive la comunicazione del provvedimento adottato "de plano" dal Magistrato di sorveglianza ai "soggetti indicati dall'art. 127 c.p.p." (P.M., interessati e difensore). Il gravame non è fondato. Va infatti rilevato che l'intervento del difensore nel procedimento L. n. 354 del 1975, ex art. 69 bis non è necessario (così come - in difetto di diversa disposizione speciale - non lo è nelle procedure camerali regolate dal richiamato art. 127 c.p.p.); ne segue che il giudice procedente, in mancanza di nomina fiduciaria, non è neppure tenuto a designare un difensore d'ufficio. Le comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 69 bis cit., comma 1 saranno in tal caso necessariamente limitate ai soggetti che allo stato risultano legittimati a reclamare (interessato e P.M.), dando luogo alla decorrenza del breve termine di 10 giorni concesso dalla legge per la proposizione del gravame. Decorso tale termine non può essere consentito all'interessato riaprirlo unilateralmente, senza limiti di tempo, con la nomina tardiva di un difensore.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008