Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21350
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

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Massime1

In tema di ordinamento penitenziario, non è necessario l'intervento del difensore nel procedimento ex art. 69 bis L. n. 354 del 1975, concernente l'istanza di liberazione anticipata, con la conseguenza che il giudice procedente, in mancanza di nomina fiduciaria, non è tenuto a designare un difensore d'ufficio; in tal caso, pertanto, le comunicazioni e notifiche sono necessariamente limitate, ex art. 69 bis, comma primo, succitato, ai soggetti legittimati al reclamo (interessato e P.M.) e danno luogo alla decorrenza del breve termine di dieci giorni, concesso dalla legge, per la proposizione del gravame, mentre non è consentito riaprire detto termine con la nomina tardiva di un difensore.

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21350
Data del deposito : 6 maggio 2008

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