Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 2
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, all'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma primo, e 58 ter della legge 25 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui subordinano la concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permessi premio) ai condannati alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis, comma primo, cit. alla collaborazione con la giustizia, poiché tale disposizione consente al detenuto di scegliere se collaborare o meno, nonché di modificare la propria scelta, in ogni caso fruendo delle garanzie previste dagli art. 210 e 197 bis cod. proc. pen., e trova, inoltre, un limite quando la collaborazione è impossibile perché inesigibile o irrilevante.
In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto in materia di permessi premio ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato da specifici motivi che vanno anch'essi presentati nel termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30-bis, comma terzo, ordinamento penitenziario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'ammissibilità di motivi di censura alla decisione del primo giudice nuovi rispetto a quelli addotti con il reclamo e proposti con memorie integrative dopo il decorso delle ventiquattro ore).
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il reclamo debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo ai permessi di necessità. 1.1.- Il Tribunale di sorveglianza rimettente è chiamato a decidere sul reclamo avverso il provvedimento del magistrato di …
Leggi di più… - 3. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
Leggi di più… - 4. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2013, n. 15982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15982 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 17/09/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 2820
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 4245/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC VA, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1411/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di Lecce del 08/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da EC VA avverso l'ordinanza del 26 luglio 2012 del Magistrato di sorveglianza di Lecce, che aveva respinto la richiesta di permesso premio avanzata dal medesimo.
Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:
- il reclamante era in atto detenuto presso la locale Casa circondariale in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta con sentenza del 13 maggio 1999 della Corte d'assise di Lecce per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di omicidio commesso al fine di agevolare la stessa associazione;
- tali delitti erano stati ritenuti ostativi ai fini della concessione del permesso premio in assenza della collaborazione con la giustizia, che nella specie avrebbe potuto essere certamente prestata, poiché i giudici della cognizione non avevano accertato integralmente le dinamiche dell'omicidio e quelle associative, note al condannato per la sua organica e rilevante caratura all'interno del sodalizio mafioso;
- non erano fondate le censure tempestivamente proposte con il reclamo, attinenti alla dedotta incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza a valutare la presenza di condotte collaborative con la giustizia, ai sensi dell'art. 58 ter Ord. Pen., comunque riassorbite dalla valutazione spesa dallo stesso Tribunale, nè quelle attinenti alla omessa valutazione della partecipazione del detenuto all'attività trattamentale, non potendo spingersi la valutazione del primo giudice sul merito della richiesta, in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia;
- erano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 4 bis, comma 1, e all'art. 58 ter Ord. Pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost.;
- erano inammissibili le nuove censure proposte con le memorie integrative depositate il 2 e il 3 gennaio 2013 perché intempestive rispetto al termine tassativo di ventiquattro ore da rispettare per proporre le doglianze nei confronti del provvedimento oggetto di impugnazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, EC VA, che ne chiede l'annullamento sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 30 bis Ord. Pen., in relazione alla ritenuta inammissibilità dei motivi proposti oltre il termine previsto dalla indicata norma, e mancanza di motivazione sia in ordine alle doglianze relative alla possibilità di concedere il richiesto permesso premio anche ai condannati alla pena dell'ergastolo per i delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. quando siano stati espiati almeno dieci anni ex art. 30 ter, comma 4, lett. d), Ord. Pen., sia circa la possibilità di ritenere impossibile, inutile o irrilevante la collaborazione di esso ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 4 bis e 58 ter Ord. Pen. per avere il Giudice del reclamo ritenuto che il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente valutato, al fine di concedere il beneficio del permesso premio, la insussistenza della collaborazione con la giustizia di esso ricorrente, mentre l'art. 58 ter, comma 2, Ord. Pen. attribuisce espressamente al tribunale di sorveglianza la competenza a verificare tale requisito, dovendo il magistrato di sorveglianza valutare esclusivamente la partecipazione all'attività tratta menta le, invece non esaminata.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 ter e 4 bis Ord. Pen. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e art. 117 Cost., comma 1. Secondo il ricorrente, l'ergastolo c.d. ostativo (ovvero la pena perpetua per reato ricompreso nel disposto dell'art. 4 bis Ord. Pen., nell'applicazione conseguente dell'art. 58 ter Ord. Pen.) appare integrare il concetto di "tortura" con conseguente illegittimità della norma indicata con riferimento all'art. 117 Cost., quale norma interposta in relazione all'art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura ratificata dall'Italia nel 1989, art. 3 della CEDU e art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE oggi parte integrante del Trattato di Lisbona, che impongono il divieto di tortura, di pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
l'ergastolo c.d. ostativo "abbandona a una condizione aleatoria e mutevole l'ipotesi di concessione di misure extramurarie a favore del detenuto" e "ritorna a essere - de facto e de jure - una pena perpetua" in contrasto con il principio costituzionale di proporzionalità della pena al fatto e alla responsabilità personale;
l'art. 4 bis Ord. Pen., facendo coincidere il sicuro ravvedimento esclusivamente con un comportamento di collaborazione fruttuosa con la giustizia, nega ogni rilevanza al percorso di risocializzazione del detenuto.
3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato o manifestamente infondato in ogni sua deduzione.
2. Quanto al primo motivo deve richiamarsi il condiviso principio di diritto alla cui stregua, in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto in materia di permessi ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve - a pena di inammissibilità - essere corredato da specifici motivi che vanno, anch'essi, presentati nel termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30 bis, comma 3, richiamato dall'art. 30 ter, penultimo comma, Ord. Pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 2593 del 30/03/1999, dep. 07/06/1999, Arrigo, Rv. 213488; Sez. 1, n. 16254 del 23/03/2006, dep. 11/05/2006, Costantino, Rv. 234299; Sez. 1, n. 37332 del 26/09/2007, dep. 10/10/2007, Esposito, Rv. 237505).
2.1. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, che ha dato atto dei motivi posti a fondamento del proposto reclamo e del contenuto delle memorie integrative depositate il 2 e 3 gennaio 2013, ha correttamente individuato il tema devoluto, che ha delimitato ai motivi tempestivamente proposti, alle argomentazioni giuridiche spese in dette memorie sugli stessi motivi e alla questione di legittimità costituzionale, coerentemente ritenuta non soggetta all'indicato sbarramento temporale, con esclusione delle nuove censure.
2.2. Le ragioni della decisione resistono alle doglianze difensive, che infondatamente oppongono in termini generici lo stretto collegamento di tutte le censure argomentate ai "motivi di impugnazione originariamente (e sia pure schematicamente) proposti", non considerando, nel momento in cui le ripropongono, la novità delle censure cui si riferiscono le osservazioni tardivamente svolte, attinenti alla possibilità di concessione del permesso premio anche ai condannati alla pena dell'ergastolo per i delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. ai sensi dell'art. 30 ter, comma 4, lett. d), Ord. Pen., e alla possibilità di ritenere impossibile, inutile o irrilevante la collaborazione.
3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo.
3.1. Deve osservarsi in diritto che questa Corte ha più volte condivisibilmente affermato che il permesso premio, previsto dall'art. 30 ter Ord. Pen., non può essere concesso al condannato per taluno dei delitti ricompresi nell'art. 4 bis, comma 1, quarto periodo, Ord. Pen., e successive modifiche, tra i quali rientrano pacificamente i delitti (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio commesso al fine di agevolare detta associazione), per i quali il ricorrente ha riportato la condanna in esecuzione, ove non sia accertata la collaborazione del medesimo condannato con la giustizia, a norma dell'art. 58 ter, comma 1, primo periodo, Ord. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 30434 del 12/07/2006, dep. 13/09/2006, Goddi, Rv. 235266), da accertarsi, a norma del secondo comma dello stesso indicato art. 58 ter, dal "tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione", dovendo la collaborazione essere prestata in ambito processuale, essere specificamente riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio ed essere utilizzata a fini probatori (tra le altre, Sez. 1, n. 43659 del 18/10/2007, dep. 23/11/2007, Miraglia, Rv. 238689; Sez. 1, n. 45593 del 30/11/2010, dep. 29/12/2010, D'Agata, Rv. 2491749).
3.2. Posta tale premessa, si rileva che l'ordinanza impugnata, procedendo a una coordinata lettura della normativa vigente sul tema della competenza della magistratura di sorveglianza, alla luce delle intervenute modifiche normative che hanno portato alla espansione delle competenze del magistrato di sorveglianza, ha rappresentato che a una coerente interpretazione sistematica di quelle norme, che demandano a detto magistrato di provvedere in materia di permessi premio (art. 30 ter, comma 1, Ord. Pen.) e al tribunale di sorveglianza di provvedere sul reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi premio (art. 30 ter, comma 7, Ord. Pen.) e all'accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia (art. 58 ter, comma 2, Ord. Pen.), consegue che tale accertamento nel caso di permesso premio deve essere ritenuto spettante al magistrato di sorveglianza "in prima battuta" e, in sede di reclamo, al tribunale di sorveglianza chiamato a valutare il corretto esercizio del suo potere delibativo da parte del primo giudice. Il Tribunale, che ha anche evidenziato che una tale lettura comporta maggiori garanzie per il condannato in relazione ai poteri valutativi spettanti al giudice del reclamo e alla tutela del principio del giusto processo che ne consegue, ha rimarcato, in termini conclusivi, che in ogni caso la valutazione delle condotte di collaborazione con la giustizia, come indicate nell'art. 58 ter Ord. Pen., comma 1, è riassorbita dall'esame condotto da esso Tribunale, investito del reclamo, delle questioni con lo stesso prospettate.
3.3. In questo contesto, logicamente rappresentato e del tutto in linea con la necessaria delibazione preliminare da parte del magistrato di sorveglianza delle condizioni di ammissibilità del chiesto beneficio, motivatamente escluse, è priva di fondatezza la censura di incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza di Lecce, fondata sul dedotto rilievo che il giudizio di inammissibilità dell'istanza, preclusiva rispetto alla valutazione del merito, è stato irritualmente svolto, sulla base di un generico parere della Procura distrettuale antimafia di Lecce, da detto Magistrato non titolare del potere di declaratoria di cui all'art. 58 ter Ord. Pen., mentre il Tribunale ha ragionevolmente rilevato che il tema della collaborazione è esaminabile "au fond" in sede di reclamo e che, per le ragioni preliminari già espresse, le censure afferenti alla collaborazione, oggetto delle memorie integrative, sono rimaste estranee al tema devoluto.
Tali censure, conseguentemente, non possono inammissibilmente essere prospettate in questa sede.
3.4. Nè hanno fondamento le generiche censure relative alla omessa valutazione, in sede di merito, del percorso trattamentale seguito dal ricorrente durante il lungo periodo di espiazione della pena e dell'inserimento del beneficio richiesto nella progressione necessaria del medesimo trattamento.
Questa Corte ha, invero, già condivisibilmente osservato, come sottolineato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, che tali aspetti afferiscono al profilo della pericolosità sociale del condannato e che l'art. 30 ter, comma 4, Ord. Pen. non richiede un preventivo esame della pericolosità sociale, a prescindere dalla constatazione del "mancato apporto collaborativo (unica condizione necessaria per superare lo sbarramento di prima fascia di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis)", operando, invece, "una presunzione di pericolosità dal titolo della condanna in esecuzione (o da quanto ritenuto che la condanna in sè rechi) e dall'assenza di una collaborazione che vinca detta presunzione" (Sez. 1, n. 4091 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, Dragone, Rv. 246053).
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale è riproposta, in chiave di contrapposizione argomentativa rispetto alla decisione del Tribunale, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, e dell'art. 58 ter Ord. Pen. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oggi parte integrante del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.
4.1. La Corte costituzionale ha già chiarito, con argomentazione riferite al beneficio della liberazione condizionale ed estensibile, in genere, ai benefici penitenziari, che la disciplina di cui all'art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen., e successive modificazioni, che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia, non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, ma consente al condannato - che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo - di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa, non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 Cost., comma 3, considerato altresì che il divieto non opera nelle situazioni in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia (sent. n. 135 del 2003, massima n. 27718, che richiama le precedenti sentenze della stessa Corte cost. n. 306/1993, n. 357/1994 e n. 68/1995 sulla collaborazione impossibile perché inesigibile o irrilevante, normativamente recepite nell'art. 4 bis, comma 1 bis, Ord. Pen., inserito dal D.L. n. 11 del 2009, art. 3, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009).
4.2. Manifestamente generiche sono le deduzioni riferite alle incorse violazioni delle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, che vietano la sottoposizione alla tortura e a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, mente è, in ogni caso, evidente che a essi non può essere assimilata la pena dell'ergastolo, che, contrariamente all'assunto difensivo, non è assolutamente ostativa ai benefici penitenziari, avuto riguardo ai dati traibili dal contesto normativo (art. 4 bis, comma 1, e art. 58 ter Ord. Pen.) e alla lettura datane dalla Corte costituzionale (sent. n. 135 del 2003). 4.3. È, infine, del tutto infondata la denunciata irragionevole assimilazione del sicuro ravvedimento del condannato con un comportamento di collaborazione fruttuosa con la giustizia, che comporta la negazione di qualsiasi rilevanza al percorso di risocializzazione conseguente alla esecuzione della pena detentiva. Questa Corte ha, infatti, plausibilmente rilevato, richiamando i già indicati interventi della Corte costituzionale (sent. n. 135 del 2003 e n. 273 del 2001), che il criterio legislativo di valorizzazione della collaborazione "non reca in sè alcun tratto discriminatorio e non comporta alcuna disparità di trattamento tra soggetti, ma anzi con le dovute puntualizzazioni sulla esigibilità della collaborazione induce a valorizzare la intervenuta collaborazione in termini appunto di indice di ravvedimento" (Sez. 1, n. 38464 del 19/09/2012, dep. 03/10/2012, Musumeci, non massimata sul punto). Nè si richiede, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, che la collaborazione, oltre che essere utile, possibile e rilevante, sia anche necessariamente fruttuosa e si traduca in un successo investigativo, ne' il requisito della collaborazione si pone in conflitto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con il principio del "nemo tenetur se detegere", essendo frutto della libera scelta dell'interessato in ogni caso assistito dalle garanzie previste dagli artt. 210 e 197 bis c.p.p., a seconda della posizione processuale assunta dal collaboratore, rispettivamente, prima e dopo la condanna.
5. Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato, e il ricorrente deve essere per l'effetto condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2014