Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2013, n. 15982
CASS
Sentenza 17 settembre 2013

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, all'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma primo, e 58 ter della legge 25 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui subordinano la concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permessi premio) ai condannati alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis, comma primo, cit. alla collaborazione con la giustizia, poiché tale disposizione consente al detenuto di scegliere se collaborare o meno, nonché di modificare la propria scelta, in ogni caso fruendo delle garanzie previste dagli art. 210 e 197 bis cod. proc. pen., e trova, inoltre, un limite quando la collaborazione è impossibile perché inesigibile o irrilevante.

In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto in materia di permessi premio ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato da specifici motivi che vanno anch'essi presentati nel termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30-bis, comma terzo, ordinamento penitenziario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'ammissibilità di motivi di censura alla decisione del primo giudice nuovi rispetto a quelli addotti con il reclamo e proposti con memorie integrative dopo il decorso delle ventiquattro ore).

Commentari4

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il reclamo debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo ai permessi di necessità. 1.1.- Il Tribunale di sorveglianza rimettente è chiamato a decidere sul reclamo avverso il provvedimento del magistrato di …

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  • 3L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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  • 4Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020

    Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2013, n. 15982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15982
Data del deposito : 17 settembre 2013

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