Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
È illegittima la procedura "de plano" in materia di permessi al detenuto, data l'incidenza del provvedimento conclusivo sul suo stato di libertà. (Fattispecie in tema di permesso richiesto dal detenuto per recarsi a visitare la tomba del padre di recente deceduto).
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2009, n. 49343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49343 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/11/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3001
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 37724/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BONTEMPO SCAVO CESARE N. IL 05/09/1963;
avverso l'ordinanza n. 30/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 21/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 21/10/2008 la Corte di Appello di Messina ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di PO Scavo Cesare avverso il provvedimento 17/10/2008 con il quale il GIP del Tribunale di Messina aveva respinto la richiesta di permesso avanzata dal detenuto volta a consentirgli di visitare la tomba del padre recentemente deceduto, ritenendo ostativo il pericolo di fuga. La Corte ha condiviso il giudizio del GIP sottolineando la necessità di un doveroso bilanciamento tra l'esigenza di mantenere i vincoli di carattere affettivo tra familiari e le eccezionali esigenze di sicurezza nella specie segnalate e considerate ostative al beneficio richiesto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del detenuto deducendo la ammissibilità del ricorso in siffatta materia, la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), e la correlata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità verificatesi a seguito della mancata convocazione delle parti in camera di consiglio ex art.666 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché mancata assunzione di prova decisiva non essendo state prese in considerazione le varie questioni di merito proposte con il reclamo, rigettato con semplice richiamo alla norma dell'ordinamento penitenziario che riconosce la discrezionalità del Giudice competente a decidere in merito.
Il ricorso merita accoglimento essendo fondata la assorbente censura circa la non rispondenza a legge della procedura nella specie adottata.
Premesso che la natura giurisdizionale dei procedimenti in materia di permessi ai detenuti rende esperibile il ricorso per cassazione (cfr. Cass. sent. n. 21153/96 e sent. n. 702/96), deve infatti affermarsi in tale materia il diritto delle parti a partecipare all'udienza camerale, e ciò perché, incidendo - lato sensu - il provvedimento conclusivo di diniego o di accoglimento della istanza di permesso sullo stato di libertà del detenuto, è richiesta al riguardo l'adozione di una procedura maggiormente garantista rispetto a quella - de plano - nella specie applicata e, quindi, l'osservanza del procedimento camerale in contraddittorio previsto e regolato dall'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. sent. n. 4867/98). Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti alla Corte di merito per nuovo esame del reclamo.
Ogni altra censura rimane assorbita dall'accoglimento del motivo sopra esaminato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009