Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto in materia di permessi ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da motivi specifici che vanno presentati nel termine di ventiquattro ore stabilito a pena di decadenza dall'art. 30-bis, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354.
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Sommario: 1) Premessa su natura e funzione dei permessi premio. 2) Il caso di specie e le censure sollevate. 3) La decisione della Corte. 4) Brevi riflessioni conclusive. Premessa su natura e funzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37332 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3057
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006826/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP NN N. IL 22/02/1962;
avverso ORDINANZA del 23/11/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 28/11/2006 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da TO OV avverso l'ordinanza 12/9/2006 del Magistrato di Sorveglianza di Siena, con la quale era stata rigettata la concessione di un permesso- premio da trascorrere presso i familiari in S. Cipriano Piacentino. Il Tribunale ha rilevato che, essendo stati i motivi a sostegno dell'impugnazione presentati ben oltre il termine di 24 ore stabilito a pena di decadenza dall'art. 30 bis, comma 3 richiamato dall'art. 30 ter, comma 6, Ord. Pen., l'impugnazione era da considerarsi priva di motivi.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il condannato sottolineando la ammissibilità del reclamo proposto nel termine di 24 ore, pur quando i motivi siano successivamente depositati, tanto più se considerato il disposto di cui all'art. 127 c.p.p., comma 2 che consente il deposito di memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge, essendo le censure con esso formulate manifestamente infondate.
Come più volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 16254/2006; sent. n. 15117/2001; sent. n. 648/2000; sent. n. 2593/99), il reclamo previsto in materia di permessi ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve - a pena di inammissibilità - essere corredato da specifici motivi che vanno, anch'essi, presentati nel termine di 24 ore previsto dall'art. 30 bis, comma 3 richiamato dall'art. 30 ter, penult. comma, dell'Ordinamento Penitenziario.
E poiché è pacifico che, nella specie, nel sopra indicato termine l'TO non ha presentato i motivi a sostegno del suo reclamo, deve convenirsi sulla legittimità della statuizione adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, inconsistenti essendo i rilievi del ricorrente in ordine alla brevità del termine (la differenziazione dei termini essendo imposta dalla natura più o meno complessa delle questioni da trattare ovvero da esigenze di maggiore o minore celerità di definizione delle medesime) e del tutto inconferente essendo il richiamo al disposto di cui all'art. 127 c.p.p., comma 2 (siffatta disposizione prevedendo la possibilità di presentazione di "memorie" ma non già di motivi a sostegno di una precedente dichiarazione di impugnazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007