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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5847 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 14.10.2025, vertente
TRA
C.F. ), e, per essa, quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Umberto Petraglia. P.IVA_2
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
RI CH.
APPELLATA
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza di primo grado sentenza di primo grado n. 11533/2024 (RG n. 18594/2023) pronunciata dal Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Claudia Pedrelli, pubblicata il 05/07/2024 (doc. 3)
e notificata via pec in data 08.08.2024:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che la fideiussione sottoscritta dal Sig.
è pienamente valida per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, confermare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto".
L'appellato ha così concluso:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello proposto da poiché infondato sia in fatto che in diritto Pt_1 Parte_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa nonché confermare, per l'effetto, la sentenza n.11533/2024 pubblicata in data 5 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVII – Sezione specializzata in materia di Impresa - , a definizione del giudizio avente R.G. 18594/2023.
Con vittoria di spese del presente giudizio, compensi, diritti ed onorari come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1028/2023 emesso nei suoi confronti e di entrambi Controparte_2
quali fideiussori della in favore di cessionaria del Controparte_3 Parte_1
credito della per il pagamento della somma di € 479.204,13, quale Controparte_4
saldo dello scoperto di conto corrente n. 7510/192 e della linea di anticipo su fatture n.
3800/535128.
L'opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
non avendo quest'ultima dimostrato la titolarità del credito ceduto.
[...]
Nel merito, contestava la mancata prova del credito azionato, avendo l'opposta depositato solo i contratti e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., nonché eccepiva la nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione dallo stesso sottoscritta, in quanto rilasciata su modulo conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55/2005, e, di conseguenza, l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire per il recupero delle somme, ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Parte_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11533/2024, accogliendo l'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo.
Dichiarava preliminarmente, per la violazione della normativa antitrust, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 della fideiussione omnibus
sottoscritta da accoglieva l'eccezione di decadenza della cessionaria per violazione CP_1
della norma citata.
Riteneva a tal proposito irrilevante la diffida stragiudiziale del 13.1.2017 sul presupposto che l'art. 1957 c.c. richiede, ai fini dell'impedimento della decadenza, l'attivazione di mezzi di tutela di natura giurisdizionale del diritto di credito. Inoltre escludeva, previa qualificazione del contratto come fideiussione ordinaria e non quale contratto autonomo di garanzia, che la clausola di pagamento a “prima richiesta”, ivi contenuta, potesse integrare di per sé una deroga all'art. 1957 c.c..
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità
della fideiussione per conformità allo schema ABI, senza tuttavia provare, da un lato, come l'inserimento di determinate clausole avesse prodotto una restrizione in concreto della libera concorrenza e, dall'altro, come la nullità di determinate clausole avesse inciso sull'intero contratto.
L'appellante ha rilevato inoltre come nonostante la fideiussione fosse stata stipulata prima del 2005, durante il periodo oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, il contratto era stato rinegoziato successivamente e come in ogni caso nessun danno era stato cagionato direttamente al CP_1
L ha poi eccepito come la tesi della nullità parziale alle fideiussioni omnibus, Pt_1
in quanto conformi al modello ABI, non potesse essere estesa anche alle fideiussioni specifiche, come quella stipulata dal CP_1
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata laddove era stato negato che la diffida stragiudiziale del 13.1.2017 avesse consentito di evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., e ed era stata invece ritenuta necessaria un'azione di carattere giudiziale.
4. Il primo motivo, afferente alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle
dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti.”(Cass. Sez. Un. 41994/2021, Rv. 663507 - 01).
Infatti è stato fatto riferimento alla sola nullità dell'art. 6 della fideiussione, contenente la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c..
In merito alla necessità di dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito al momento dell'assunzione da parte di della fideiussione, va osservato CP_1 che il provvedimento ABI, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, copre l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) ovvero le condotte degli intermediari di poco successive ad essa (cfr. Cassazione n. 13846/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
La fideiussione è stata sottoscritta da il 11.12.2003, ossia durante il periodo preso CP_1
in considerazione dall'istruttoria della Banca d'Italia e coperto pertanto della relativa presunzione.
Nessun rilievo hanno, a tal riguardo, le successive modifiche del contratto che hanno investito l'entità della somma garantita, comportando un'estensione del fido, e non le condizioni originariamente pattuite nel contratto del 2003, come espressamente convenuto tra le parti. Ciò a eccezione della modifica del 30.10.2014, che, pur non avendo carattere novativo, ha formalmente sostituito le condizioni con pattuizioni analoghe.
Né coglie nel segno la censura afferente alla impossibilità di dichiarare la nullità della fideiussione per conformità allo schema predisposto dall'ABI in ragione della configurazione del contratto come fideiussione specifica e non come fideiussione omnibus.
La qualificazione del contratto come fideiussione omnibus si evince, oltre che dalla denominazione dello stesso, anche dal testo secondo cui il si costituiva fideiussore CP_1
della per l'adempimento delle obbligazioni verso la banca “dipendenti da Controparte_3
operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al
predetto nominativo o a chi fosse subentrato”.
5. Il secondo motivo, relativo all'interruzione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è invece fondato.
Il contratto di fideiussione per cui è causa è caratterizzato dalla presenza all'art. 7 di una clausola a pagamento “a prima richiesta”.
La Corte ritiene a tal proposito ritiene di doversi discostare dal proprio precedente orientamento, che pure richiamava il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l'iniziativa ex articolo 1957 c.c. deve essere giudiziaria, e non quindi consistere una mera diffida stragiudiziale (v. Cass. n. 20648/2024).
Si condivide invece l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità
affermatosi nel corso del tempo, secondo cui “Sembra dunque giustificata la conclusione che,
quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta", o comunque entro
un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore
garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei
mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia
espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la
conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il
creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.” (Cass. n. 13078/2008 in fattispecie analoga).
Nella medesima sentenza n. 13078/2008, ora citata si legge infatti che “ questa corte CP_5
ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a
semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga
pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957
c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso
che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla
stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione
di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere
indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e
dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della
fideiussione”.
Anche molto più di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire i medesimi principi con un excursus giurisprudenziale nei seguenti termini: “Ebbene se è vero che, in linea
generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo
un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di
cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito
da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che
essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice
richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale
articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere
considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore,
prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III,
21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20
settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26
settembre 2017, n. 22346).” (Cass. n. 835/2025).
Nel caso in esame, la diffida stragiudiziale del 13.1.2017, con cui la cedente ha revocato gli affidamenti in essere e ha intimato sia al debitore principale che ai fideiussori di adempiere, ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale.
6. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo, risultando infondati gli ulteriori motivi d'opposizione, genericamente richiamati nel giudizio di appello, relativi all'assenza di prova della legittimazione attiva della cessionaria del credito e alla mancata prova documentale del credito stesso.
Difatti nel giudizio di primo grado parte opposta aveva prodotto gli estratti conto completi e, ai fini della prova della legittimazione attiva la documentazione riguardante la fusione della società originaria titolare del credito in l'estratto della Controparte_4
Gazzetta Ufficiale ove è stata pubblicata la cessione di crediti in blocco, con l'indicazione delle categorie di crediti ceduti e del link contenente l'elenco dei credit, oltre alla dichiarazione confermativa della stessa cedente . Controparte_4
Tale documentazione è sufficiente a provare l'entità e titolarità del credito, in assenza di ulteriori contestazioni sullo sviluppo del rapporto di credito e sull'esistenza del contratto di cessione (v. Cass. n. 17944/2023).
7. Tenuto conto dell'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità sulle questioni in diritto affrontate, possono essere compensate le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA PO LL OM