TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/09/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 407/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Melissa traversa II n 3,
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2 LA (CS) alla Via Melissa traversa II n 3,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Laura ALOISE ( ) che dichiara di voler ricevere l'avviso di cancelleria di cui all' art. 133 C.F._3 c.p.c. ed eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC: e presso il cui studio sito in LA (CS), alla Via Capo Spartivento n 7, Email_1 risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato l'8.04.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni, in LA (Cs) il 17.07.2010 e registrato presso lo stesso comune al n. 55, parte II, serie A, anno 2010, precisando che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 8.09.2011. Per_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
1. che la dimora coniugale è stata fissata a LA (CS) alla Via Melissa II traversa n 3, in un immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
2. che la sig.ra svolge attività di insegnante ed ha un reddito imponibile Parte_1 annuo pari ad €. 26.727,66 per l'anno 2021; €. 27.957,62 per l'anno 2022 ed €. 30.794,45 per l'anno 2023, per come si evince dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi che si allegano;
3. che il sig. attualmente svolge l'attività di docente presso l'Istituto Controparte_1 scolastico di I.C. Bruno Gentili di LA (CS) ed ha un reddito imponibile annuo pari ad
€.24.991,39 per l'anno 2021; €. 24.916,52 per l'anno 2022 ed €. 27.040,73 per l'anno 2023, per come si evince dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi che si allegano;
4. di essere titolari dei seguenti rapporti di c/c bancario:
- c/c bancario n. 66041/1000/00003052 filiale Controparte_1 Controparte_2 di LA (CS), di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni,
- ccb n 000032897902 ; Parte_1 CP_3
5. di essere titolari di diritti reali sui seguenti beni immobili o mobili registrati e precisamente:
- la sig.ra è proprietaria dell'unità immobiliare sita nel Comune di LA Parte_1 (CS), alla Via Melissa II traversa, n. 3, Catasto dei Fabbricati Foglio 10 particella 331 sub 9 categ A/3 Classe 2 vani Totale: 7 mq Euro 415,75 piano T/1 come da allegata visura catastale, nonché dell'automobile modello Peugeot 2008 Pure Tech targata GK638NC;
- il sig. è proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune Catanzaro Controparte_1 alla Via Giuseppe Maria Muscari, alla Via Giuseppe Maria Muscari n 53 come da allegata visura catastale, nonché dell'automobile modello DA TE 1.5 BLUE DCI Prestige 4x4 tg_GA776JR;
6. che il figlio frequenta la scuola dell'obbligo e durante il tempo libero svolge attività Per_1 extrascolastiche, ludiche ed ha frequentazioni come da piano genitoriale allegato alla presente;
7. che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare la richiesta di separazione, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica del figlio in tenera età;
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro Controparte_1 separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi per tutti i motivi sopra esposti.
- Disporre che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica del ragazzo in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- Disporre che il figlio resti collocato presso la dimora materna sita in LA alla via Per_1
Melissa II traversa n 3 LA (CS). Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) il Venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola e fino alla Domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30 o in diverso orario concordato con la mamma;
inoltre il padre terrà con se il figlio nei giorni di martedi e giovedi dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 21,00 per poi riportarlo presso la casa della mamma;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 giugno di ogni anno;
In ogni caso verrà seguito il criterio dell'alternanza per mantenere equilibrato il rapporto genitori-figlio minore.
- Disporre che la casa coniugale ubicata nel Comune di LA alla Via Melissa Traversa II n 3 , di esclusiva proprietà della sigra resti nella disponibilità di quest'ultima e Parte_1 del figlio;
- Con riferimento alla casa coniugale, il sig. potrà restarvi fino al mese di ottobre 2025 CP_1 dopo il quale dovrà abbandonare l'immobile, lasciandolo libero da cose ed effetti personali, per trasferirsi in altro appartamento, di cui comunicherà ubicazione alla sig.ra ; Pt_1
- Le spese inerenti la casa coniugale (luce, gas, tributi, etc etc) , che resterà nella disponibilità della sigra e del figlio minore dal momento in cui il sig Parte_1 CP_1 abbandonerà l'immobile, saranno a carico della ex coniuge, mentre fino al mese di Ottobre 2025 verranno suddivise equamente fra le parti.
- L'importo della rata mensile versata per le singole automobili di proprietà dei coniugi resterà a carico di ciascuno poiché di pari importo.
- L'Assegno Unico per il figlio minore verrà corrisposto al sig al 100%. Controparte_1
- La rata occorrente al pagamento dell'importo versato per l'acquisto della cucina presso mobilificio posta nella casa coniugale, verrà corrisposta al 50% dai coniugi CP_4 separandi fino al completo adempimento dell'obbligazione.
- Determinare il mantenimento del figlio minore, nel rispetto del tenore di vita dello stesso e delle capacità reddituali dei genitori, in €. 300,00, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a comprovate spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche da dividere al 50% tra entrambi i genitori.
- I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento poiché economicamente indipendenti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 407/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni, in LA (Cs) il 17.07.2010 e registrato presso lo stesso comune al n. 55, parte II, serie A, anno 2010;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di LA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di LA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in LA l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 407/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Melissa traversa II n 3,
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2 LA (CS) alla Via Melissa traversa II n 3,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Laura ALOISE ( ) che dichiara di voler ricevere l'avviso di cancelleria di cui all' art. 133 C.F._3 c.p.c. ed eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC: e presso il cui studio sito in LA (CS), alla Via Capo Spartivento n 7, Email_1 risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato l'8.04.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni, in LA (Cs) il 17.07.2010 e registrato presso lo stesso comune al n. 55, parte II, serie A, anno 2010, precisando che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 8.09.2011. Per_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
1. che la dimora coniugale è stata fissata a LA (CS) alla Via Melissa II traversa n 3, in un immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
2. che la sig.ra svolge attività di insegnante ed ha un reddito imponibile Parte_1 annuo pari ad €. 26.727,66 per l'anno 2021; €. 27.957,62 per l'anno 2022 ed €. 30.794,45 per l'anno 2023, per come si evince dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi che si allegano;
3. che il sig. attualmente svolge l'attività di docente presso l'Istituto Controparte_1 scolastico di I.C. Bruno Gentili di LA (CS) ed ha un reddito imponibile annuo pari ad
€.24.991,39 per l'anno 2021; €. 24.916,52 per l'anno 2022 ed €. 27.040,73 per l'anno 2023, per come si evince dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi che si allegano;
4. di essere titolari dei seguenti rapporti di c/c bancario:
- c/c bancario n. 66041/1000/00003052 filiale Controparte_1 Controparte_2 di LA (CS), di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni,
- ccb n 000032897902 ; Parte_1 CP_3
5. di essere titolari di diritti reali sui seguenti beni immobili o mobili registrati e precisamente:
- la sig.ra è proprietaria dell'unità immobiliare sita nel Comune di LA Parte_1 (CS), alla Via Melissa II traversa, n. 3, Catasto dei Fabbricati Foglio 10 particella 331 sub 9 categ A/3 Classe 2 vani Totale: 7 mq Euro 415,75 piano T/1 come da allegata visura catastale, nonché dell'automobile modello Peugeot 2008 Pure Tech targata GK638NC;
- il sig. è proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune Catanzaro Controparte_1 alla Via Giuseppe Maria Muscari, alla Via Giuseppe Maria Muscari n 53 come da allegata visura catastale, nonché dell'automobile modello DA TE 1.5 BLUE DCI Prestige 4x4 tg_GA776JR;
6. che il figlio frequenta la scuola dell'obbligo e durante il tempo libero svolge attività Per_1 extrascolastiche, ludiche ed ha frequentazioni come da piano genitoriale allegato alla presente;
7. che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare la richiesta di separazione, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica del figlio in tenera età;
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro Controparte_1 separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi per tutti i motivi sopra esposti.
- Disporre che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica del ragazzo in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- Disporre che il figlio resti collocato presso la dimora materna sita in LA alla via Per_1
Melissa II traversa n 3 LA (CS). Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) il Venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola e fino alla Domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30 o in diverso orario concordato con la mamma;
inoltre il padre terrà con se il figlio nei giorni di martedi e giovedi dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 21,00 per poi riportarlo presso la casa della mamma;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 giugno di ogni anno;
In ogni caso verrà seguito il criterio dell'alternanza per mantenere equilibrato il rapporto genitori-figlio minore.
- Disporre che la casa coniugale ubicata nel Comune di LA alla Via Melissa Traversa II n 3 , di esclusiva proprietà della sigra resti nella disponibilità di quest'ultima e Parte_1 del figlio;
- Con riferimento alla casa coniugale, il sig. potrà restarvi fino al mese di ottobre 2025 CP_1 dopo il quale dovrà abbandonare l'immobile, lasciandolo libero da cose ed effetti personali, per trasferirsi in altro appartamento, di cui comunicherà ubicazione alla sig.ra ; Pt_1
- Le spese inerenti la casa coniugale (luce, gas, tributi, etc etc) , che resterà nella disponibilità della sigra e del figlio minore dal momento in cui il sig Parte_1 CP_1 abbandonerà l'immobile, saranno a carico della ex coniuge, mentre fino al mese di Ottobre 2025 verranno suddivise equamente fra le parti.
- L'importo della rata mensile versata per le singole automobili di proprietà dei coniugi resterà a carico di ciascuno poiché di pari importo.
- L'Assegno Unico per il figlio minore verrà corrisposto al sig al 100%. Controparte_1
- La rata occorrente al pagamento dell'importo versato per l'acquisto della cucina presso mobilificio posta nella casa coniugale, verrà corrisposta al 50% dai coniugi CP_4 separandi fino al completo adempimento dell'obbligazione.
- Determinare il mantenimento del figlio minore, nel rispetto del tenore di vita dello stesso e delle capacità reddituali dei genitori, in €. 300,00, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a comprovate spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche da dividere al 50% tra entrambi i genitori.
- I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento poiché economicamente indipendenti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 407/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni, in LA (Cs) il 17.07.2010 e registrato presso lo stesso comune al n. 55, parte II, serie A, anno 2010;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di LA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di LA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in LA l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo