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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 930/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zicarelli;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Controparte_1 C.F._2
Zicarelli;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/05/2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 25.4.1999 in Rossano avevano contratto matrimonio concordatario;
b) dall'unione erano nati tre figli il 12.11.2008, minorenne non autosufficiente economicamente;
Persona_1 Persona_2
l'11.09.2013, minorenne non autosufficiente economicamente;
il 26.02.2001, maggiorenne Parte_2 autosufficiente economicamente;
c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi consensualmente con accordo di separazione sottoscritto in data 22.08.2024, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito dell'autorizzazione del p.m. in sede del 2.9.2024; d) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
1 Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 25.04.1999 e trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano al n. 11, Anno 1999, Parte II, Serie A, Ufficio 2 ; 2) ordinare al Comune di Corigliano-Rossano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) OMOLOGARE le condizioni sopra riportate dalla lettera a) alla lettera g)”.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data certificata dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (accordo del 22.08.2024, con autorizzazione accordata dal p.m. il 2.9.2024).
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le seguenti condizioni, così concordate:
“a) L'affidamento dei figli è condiviso e le decisioni inerenti i minori saranno assunte secondo le linee guida del C.N.F. deliberate in data 29.11.2017;
b) La collocazione dei minori resta presso la madre alla quale, a tal fine, è stata assegnata la casa coniugale (di proprietà esclusiva di ) sita in Corigliano-Rossano - Area Urbana di Rossano Parte_1
- (CS), alla Via Covella Ruffo n. 28 sino al compimento del ventiseiesimo anno del figlio più piccolo;
c) La Sig.ra condurrà tale abitazione insieme ai figli fino al compimento del ventiseiesimo anno CP_1 del più piccolo senza disporre del diritto di abitazione degli stessi figli per il prosieguo e, al verificarsi della predetta condizione, la consegnerà, libera da persone e cose, al Sig. ; Parte_1
d) Il Sig. terrà i figli con sé a weekend alterni. Durante le festività religiose, in maniera Parte_1 alternata di anno in anno e salve contrarie necessità, i minori trascorreranno, dal 23 dicembre al 30 dicembre, con un genitore e, quindi, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore nonché; i minori trascorreranno in maniera alternata di anno in anno e salve contrarie necessità, Pasqua con un genitore ed il successivo Lunedì dell'Angelo con l'altro; ulteriori ricorrenze, quali compleanni ed onomastici, verranno di volta in volta organizzati garantendo il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra i minori ed il papà quale genitore non collocatario e la conservazione dei rapporti con ascendenti e parenti fino al terzo grado;
per il periodo estivo, il genitore non collocatario ha diritto di tenere con sé i figli minori almeno quindici giorni da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno e previo accordo con la mamma;
il papà è tenuto a corrispondere un contributo di mantenimento per i due figli minori, fino alla loro autosufficienza economica, di 225,00 euro (duecentoventicinque,00) mensili, da rivalutarsi anno per anno, al mese di maggio, secondo indici Istat, con bonifico alla madre entro il giorno dieci (10) di ogni mese sul seguente IBAN: [...], sul quale verserà anche le spese straordinarie richieste mensilmente e gli assegni familiari o la ripetizione dell'assegno unico per i figli;
e) Le spese straordinarie saranno dovute nei termini e con le modalità previste dalle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense;
2 f) L'assegno unico, che è di euro 470,80 (pagamenti Inps di marzo u.s.), sarà di esclusiva competenza della NO quale collocataria dei figli minori, per cui, atteso che ancora i coniugi Controparte_1 lo percepiscono separatamente, il sig. si impegna, come già ha fatto sinora, a versare alla Parte_1 moglie quanto gli dovesse pervenire fino a che quest'ultima non avvii la propria pratica di assegno unico per il totale;
g) La RA , ha già consentito al marito-padre di prelevare tutte le sue cose Controparte_1 dall'appartamento e le Parti non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione salvo quanto pattuito nel presente atto”.
Con riferimento alle condizioni concordate e testé trascritte - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 930/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rossano, in data 25/04/1999, tra (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
29/03/1975), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1999.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato (oggi Corigliano-Rossano) per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 20/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 930/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zicarelli;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Controparte_1 C.F._2
Zicarelli;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/05/2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 25.4.1999 in Rossano avevano contratto matrimonio concordatario;
b) dall'unione erano nati tre figli il 12.11.2008, minorenne non autosufficiente economicamente;
Persona_1 Persona_2
l'11.09.2013, minorenne non autosufficiente economicamente;
il 26.02.2001, maggiorenne Parte_2 autosufficiente economicamente;
c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi consensualmente con accordo di separazione sottoscritto in data 22.08.2024, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito dell'autorizzazione del p.m. in sede del 2.9.2024; d) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
1 Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 25.04.1999 e trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano al n. 11, Anno 1999, Parte II, Serie A, Ufficio 2 ; 2) ordinare al Comune di Corigliano-Rossano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) OMOLOGARE le condizioni sopra riportate dalla lettera a) alla lettera g)”.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data certificata dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (accordo del 22.08.2024, con autorizzazione accordata dal p.m. il 2.9.2024).
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le seguenti condizioni, così concordate:
“a) L'affidamento dei figli è condiviso e le decisioni inerenti i minori saranno assunte secondo le linee guida del C.N.F. deliberate in data 29.11.2017;
b) La collocazione dei minori resta presso la madre alla quale, a tal fine, è stata assegnata la casa coniugale (di proprietà esclusiva di ) sita in Corigliano-Rossano - Area Urbana di Rossano Parte_1
- (CS), alla Via Covella Ruffo n. 28 sino al compimento del ventiseiesimo anno del figlio più piccolo;
c) La Sig.ra condurrà tale abitazione insieme ai figli fino al compimento del ventiseiesimo anno CP_1 del più piccolo senza disporre del diritto di abitazione degli stessi figli per il prosieguo e, al verificarsi della predetta condizione, la consegnerà, libera da persone e cose, al Sig. ; Parte_1
d) Il Sig. terrà i figli con sé a weekend alterni. Durante le festività religiose, in maniera Parte_1 alternata di anno in anno e salve contrarie necessità, i minori trascorreranno, dal 23 dicembre al 30 dicembre, con un genitore e, quindi, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore nonché; i minori trascorreranno in maniera alternata di anno in anno e salve contrarie necessità, Pasqua con un genitore ed il successivo Lunedì dell'Angelo con l'altro; ulteriori ricorrenze, quali compleanni ed onomastici, verranno di volta in volta organizzati garantendo il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra i minori ed il papà quale genitore non collocatario e la conservazione dei rapporti con ascendenti e parenti fino al terzo grado;
per il periodo estivo, il genitore non collocatario ha diritto di tenere con sé i figli minori almeno quindici giorni da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno e previo accordo con la mamma;
il papà è tenuto a corrispondere un contributo di mantenimento per i due figli minori, fino alla loro autosufficienza economica, di 225,00 euro (duecentoventicinque,00) mensili, da rivalutarsi anno per anno, al mese di maggio, secondo indici Istat, con bonifico alla madre entro il giorno dieci (10) di ogni mese sul seguente IBAN: [...], sul quale verserà anche le spese straordinarie richieste mensilmente e gli assegni familiari o la ripetizione dell'assegno unico per i figli;
e) Le spese straordinarie saranno dovute nei termini e con le modalità previste dalle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense;
2 f) L'assegno unico, che è di euro 470,80 (pagamenti Inps di marzo u.s.), sarà di esclusiva competenza della NO quale collocataria dei figli minori, per cui, atteso che ancora i coniugi Controparte_1 lo percepiscono separatamente, il sig. si impegna, come già ha fatto sinora, a versare alla Parte_1 moglie quanto gli dovesse pervenire fino a che quest'ultima non avvii la propria pratica di assegno unico per il totale;
g) La RA , ha già consentito al marito-padre di prelevare tutte le sue cose Controparte_1 dall'appartamento e le Parti non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione salvo quanto pattuito nel presente atto”.
Con riferimento alle condizioni concordate e testé trascritte - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 930/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rossano, in data 25/04/1999, tra (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
29/03/1975), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1999.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato (oggi Corigliano-Rossano) per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 20/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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