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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 100/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 100 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente nella via Cozzo Rotondo n. 42,
E
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente a [...]C.F._2
DI in via Muzio Scevola n. 66, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana
Drago, per procure in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 1/4/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/1/2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 26/12/2015 a DI (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, atto n. 188, parte II, serie A dell'anno
2015. Per_ Hanno rappresentato che dalla loro unione è nato il figlio (DI, 24/05/2015).
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 28/09/2022 e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 24/11/2022.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 24/11/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti, dichiarando di essere economicamente autosufficienti, hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, che vengono di seguito riportate:
“- 1) I coniugi saranno liberi di fissare ove ritengano la propria residenza con obbligo della reciproca comunicazione connessa all'esercizio dei diritti-doveri genitoriali e, comunque, in modo da non ostacolare o rendere troppo difficoltoso il diritto di visita
Per_ dell'altro genitore. 2) Il figlio minore è affidato condivisamente ad entrambi i genitori che ne cureranno condivisamente anche l'educazione e l'istruzione. Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle
Per_ inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso. viene collocato prevalentemente presso la madre, mentre il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita del minore, con le seguenti modalità. Tutti i mercoledì il padre prenderà il figlio all'uscita da scuola fino alle ore 15,00 in cui lo
Per_ riaccompagnerà nel periodo scolastico al doposcuola o dalla madre. trascorrerà con il padre i fine settimana in maniera alternata dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00
Per_ della domenica. Per le vacanze estive rimarrà con il padre per una settimana continuativa ad agosto compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi, da concordare tra i genitori con congruo preavviso entro il mese di giugno. Durante la settimana estiva
Per_ che trascorrerà in maniera continuativa con il padre, in caso di disaccordo tra i genitori, laddove richiesto e/o gradito al minore, SA potrà sentire e/o vedere la madre
Per_ almeno per due pomeriggi per la durata di una ora. Di anno in anno trascorrerà con i genitori in maniera alternata la vigilia e il giorno di Natale (24/12 a cena e 25/12 a pranzo) e il 31 dicembre e il primo dell'anno, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì
Per_ dell'Angelo. Il padre trascorrerà con il primo settembre, giorno del suo compleanno, nonché il giorno della festa del papà; analogamente la madre trascorrerà con il figlio il 3 agosto, giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma. Entrambi i
Per_ genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno di . In caso di disaccordo
Per_
potrà festeggiare, di anno in anno in maniera alternata, a pranzo con il padre e a cena con la madre e viceversa. Ciò al fine di garantire equilibrio, armonia e la presenza di entrambe le figure genitoriali anche in seguito alla disgregazione dell'unione familiare.
Per le superiori ragioni e per garantire il superiore diritto del minore alla bigenitorialità i
3 genitori dichiarano – e si impegnano sin d'ora - di voler favorire la presenza di entrambi nella vita del figlio, anche oltre il regolamento sopra stabilito e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse dello stesso minore, modalità e tempi diversi che Per_ tengano conto della crescita e dei bisogni del figlio. parteciperà alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna, in modo da continuare a mantenere sempre un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di concorso nel mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, la somma di € 300,00 mensili. Detta somma, da versare a mezzo bonifico entro il giorno cinque di ogni mese sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici
Istat.
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, con ciò intendendosi le spese mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche ed ortodontiche, scolastiche ivi compreso il corredo di inizio d'anno scolastico, extrascolastiche ivi compreso il doposcuola, ricreative, sportive e ludiche rimangono a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
5) I coniugi si danno il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto. Resta inteso che, per l'espatrio del figlio fuori dal territorio nazionale sarà necessario ed obbligatorio il consenso di entrambi i genitori. I genitori si impegnano a comunicare i luoghi di viaggi e/o vacanze in cui porteranno il minore nei periodi di permanenza dello stesso rispettivamente dal padre o dalla madre.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse del figlio, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi e con l'intervento in Parte_1 CP_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
4 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 26/12/2015 a DI (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2015, atto n. 188, parte II, serie A, anno 2015, Ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti al figlio ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di DI (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di DI (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 100 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente nella via Cozzo Rotondo n. 42,
E
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente a [...]C.F._2
DI in via Muzio Scevola n. 66, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana
Drago, per procure in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 1/4/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/1/2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 26/12/2015 a DI (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, atto n. 188, parte II, serie A dell'anno
2015. Per_ Hanno rappresentato che dalla loro unione è nato il figlio (DI, 24/05/2015).
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 28/09/2022 e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 24/11/2022.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 24/11/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti, dichiarando di essere economicamente autosufficienti, hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, che vengono di seguito riportate:
“- 1) I coniugi saranno liberi di fissare ove ritengano la propria residenza con obbligo della reciproca comunicazione connessa all'esercizio dei diritti-doveri genitoriali e, comunque, in modo da non ostacolare o rendere troppo difficoltoso il diritto di visita
Per_ dell'altro genitore. 2) Il figlio minore è affidato condivisamente ad entrambi i genitori che ne cureranno condivisamente anche l'educazione e l'istruzione. Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle
Per_ inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso. viene collocato prevalentemente presso la madre, mentre il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita del minore, con le seguenti modalità. Tutti i mercoledì il padre prenderà il figlio all'uscita da scuola fino alle ore 15,00 in cui lo
Per_ riaccompagnerà nel periodo scolastico al doposcuola o dalla madre. trascorrerà con il padre i fine settimana in maniera alternata dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00
Per_ della domenica. Per le vacanze estive rimarrà con il padre per una settimana continuativa ad agosto compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi, da concordare tra i genitori con congruo preavviso entro il mese di giugno. Durante la settimana estiva
Per_ che trascorrerà in maniera continuativa con il padre, in caso di disaccordo tra i genitori, laddove richiesto e/o gradito al minore, SA potrà sentire e/o vedere la madre
Per_ almeno per due pomeriggi per la durata di una ora. Di anno in anno trascorrerà con i genitori in maniera alternata la vigilia e il giorno di Natale (24/12 a cena e 25/12 a pranzo) e il 31 dicembre e il primo dell'anno, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì
Per_ dell'Angelo. Il padre trascorrerà con il primo settembre, giorno del suo compleanno, nonché il giorno della festa del papà; analogamente la madre trascorrerà con il figlio il 3 agosto, giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma. Entrambi i
Per_ genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno di . In caso di disaccordo
Per_
potrà festeggiare, di anno in anno in maniera alternata, a pranzo con il padre e a cena con la madre e viceversa. Ciò al fine di garantire equilibrio, armonia e la presenza di entrambe le figure genitoriali anche in seguito alla disgregazione dell'unione familiare.
Per le superiori ragioni e per garantire il superiore diritto del minore alla bigenitorialità i
3 genitori dichiarano – e si impegnano sin d'ora - di voler favorire la presenza di entrambi nella vita del figlio, anche oltre il regolamento sopra stabilito e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse dello stesso minore, modalità e tempi diversi che Per_ tengano conto della crescita e dei bisogni del figlio. parteciperà alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna, in modo da continuare a mantenere sempre un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di concorso nel mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, la somma di € 300,00 mensili. Detta somma, da versare a mezzo bonifico entro il giorno cinque di ogni mese sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici
Istat.
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, con ciò intendendosi le spese mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche ed ortodontiche, scolastiche ivi compreso il corredo di inizio d'anno scolastico, extrascolastiche ivi compreso il doposcuola, ricreative, sportive e ludiche rimangono a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
5) I coniugi si danno il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto. Resta inteso che, per l'espatrio del figlio fuori dal territorio nazionale sarà necessario ed obbligatorio il consenso di entrambi i genitori. I genitori si impegnano a comunicare i luoghi di viaggi e/o vacanze in cui porteranno il minore nei periodi di permanenza dello stesso rispettivamente dal padre o dalla madre.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse del figlio, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi e con l'intervento in Parte_1 CP_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
4 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 26/12/2015 a DI (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2015, atto n. 188, parte II, serie A, anno 2015, Ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti al figlio ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di DI (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di DI (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
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Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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