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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4202/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.5005/2023)
TRA
n. a GRUMO AN (NA) il 29/06/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire a pensione di inabilità civile e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3
1 co. 3 l. 104/1992, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso. a quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 5005/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum deve essere limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile. La domanda relativa alla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 deve essere dichiarata inammissibile perche, nel procedimento per A.T.P., parte ricorrente con le note depositate in data 9.11.2023 ha limitato la domanda solo al requisito utile per la pensione.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
2 Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “risulta affetto da diabete mellito con complic anza macro angiopatiche, deficit del visus, esito di progressa paresi del settimo nervo cranico, cirrosi epatica alcool correlata, esiti di uretroplastica peniena 2018. Ipertensione arteriosa”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ” Apparato cardiovascolare: iper tensione arteriosa in terapia farmacologica. PA:
130/80 F.C. 80 ITTO V SIS Dispnea no Polsi periferici presenti simmetrici
Cianosi noEdemi no”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Dalla disamina della documentazione clinica agli atti, nonché dalle risultanze della visita medica e dal colloquio da me effettuato il sig.
risulta affetto da diabete mellito con complicanza macro Parte_1 angiopatiche, deficit del visus, esito di progressa paresi del settimo nervo cranico, cirrosi epatica alcool correlata, esiti di uretroplastica peniena
2018. Ipertensione arteriosa. Le condizioni psicofisiche del pz. appaiono buone, la patologiaepatica è monitorizzata, ed al momento appare in buon compenso così come la malattia diabetica , la deambulazione è autonoma
e sufficiente , la paralisi del settimo nervo cranico non ha lasciato reliquati visibili o funzionali degni di nota. Tali patologie per lo stadio in cui si osservano, fanno riconoscere al periziando lo status di invalido con riduzione permanente delle capacità lavorative dal 74 al 99% -> 87% a tale valutazione si è giunti applicando i CD del DM 05/02/92 attualmente in uso: cirrosi epatica CD 6412 -> 70%, diabete mellito CD 9309 -> 50%,
Ipertensione arteriosa pa 6445 -> 15%, Deficit del viso -> non valutabile
Applicando il calcolo riduzionistico in uso si giunge ad una percentuale globale del 87% con decorrenza 07/05/2022”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
3 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
D'altra parte, parte ricorrente omette di indicare specificamente quale certificato medico il C.T.U. ha omesso di valutare ai fini della redazione della relazione peritale e da cui risultino le ulteriori patologie indicate.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica genericamente richiamata nel ricorso in opposizione ed alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
4 Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della
5 documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento della
[...] pensione di inabilità civile;
2. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del requisito utile per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
3. dichiara irripetibili le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 10/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4202/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.5005/2023)
TRA
n. a GRUMO AN (NA) il 29/06/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire a pensione di inabilità civile e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3
1 co. 3 l. 104/1992, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso. a quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 5005/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum deve essere limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile. La domanda relativa alla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 deve essere dichiarata inammissibile perche, nel procedimento per A.T.P., parte ricorrente con le note depositate in data 9.11.2023 ha limitato la domanda solo al requisito utile per la pensione.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
2 Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “risulta affetto da diabete mellito con complic anza macro angiopatiche, deficit del visus, esito di progressa paresi del settimo nervo cranico, cirrosi epatica alcool correlata, esiti di uretroplastica peniena 2018. Ipertensione arteriosa”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ” Apparato cardiovascolare: iper tensione arteriosa in terapia farmacologica. PA:
130/80 F.C. 80 ITTO V SIS Dispnea no Polsi periferici presenti simmetrici
Cianosi noEdemi no”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Dalla disamina della documentazione clinica agli atti, nonché dalle risultanze della visita medica e dal colloquio da me effettuato il sig.
risulta affetto da diabete mellito con complicanza macro Parte_1 angiopatiche, deficit del visus, esito di progressa paresi del settimo nervo cranico, cirrosi epatica alcool correlata, esiti di uretroplastica peniena
2018. Ipertensione arteriosa. Le condizioni psicofisiche del pz. appaiono buone, la patologiaepatica è monitorizzata, ed al momento appare in buon compenso così come la malattia diabetica , la deambulazione è autonoma
e sufficiente , la paralisi del settimo nervo cranico non ha lasciato reliquati visibili o funzionali degni di nota. Tali patologie per lo stadio in cui si osservano, fanno riconoscere al periziando lo status di invalido con riduzione permanente delle capacità lavorative dal 74 al 99% -> 87% a tale valutazione si è giunti applicando i CD del DM 05/02/92 attualmente in uso: cirrosi epatica CD 6412 -> 70%, diabete mellito CD 9309 -> 50%,
Ipertensione arteriosa pa 6445 -> 15%, Deficit del viso -> non valutabile
Applicando il calcolo riduzionistico in uso si giunge ad una percentuale globale del 87% con decorrenza 07/05/2022”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
3 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
D'altra parte, parte ricorrente omette di indicare specificamente quale certificato medico il C.T.U. ha omesso di valutare ai fini della redazione della relazione peritale e da cui risultino le ulteriori patologie indicate.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica genericamente richiamata nel ricorso in opposizione ed alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
4 Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della
5 documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento della
[...] pensione di inabilità civile;
2. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del requisito utile per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
3. dichiara irripetibili le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 10/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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