TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi IGnori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17345/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Fausta A. DE STEFANO Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Affidare la IG minore in via esclusiva alla madre, demandando alla stessa le Persona_1
decisioni di maggiore importanza (educazione, istruzione e salute) per la minore, disponendo che la
stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre con possibilità per il
padre di vedere la minore in ambiente protetto ed alla presenza dei Servizi Sociali solo allorchè il
padre si astenga dall'abuso di alcolici e previa verifica delle capacità genitoriali dello stesso.
pagina 1 di 5 Confermare ai SS e NPI la presa in carico della minore e dei genitori
Assegnare la casa ex coniugale di Torino TO Strada Lanzo N. 103 con tutti gli arredi in essa contenuti
alla IG.ra , che continuerà ad abitarla con la IG . Parte_1 Persona_1
Disporre l'obbligo per il IG. di versare a favore della moglie entro il 5 di ogni mese, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della IG l'importo di € 350,00 mensili, da Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di deposito del presente
atto;
Disporre l'obbligo per il IG. di concorrere, in ragione del 50% alle spese straordinarie CP_1
relative alla minore secondo il Protocollo SIlato tra Tribunale di Torino ed Ordine Persona_1
Avvocati di Torino. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio il 11/01/1997 in Moldavia. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio è debitamente apostillato.
Dal matrimonio sono nati tre figli, e maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_2 Per_3
e nata il [...], minore. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
05/12/2022.
Con ricorso depositato il 05/10/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Domandava altresì disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, incontri padre-IG in luogo neutro, un contributo al mantenimento della minore in capo al padre per € 350 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale e la conferma della presa in carico da parte dei servizi.
pagina 2 di 5 All'udienza in data 03.02.2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non si costituiva e non compariva in giudizio. Parte ricorrente veniva sentita. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il padre.
In data 09/04/2024 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato il SI. decaduto CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della IG . Per l'effetto il Tribunale di Torino Per_1
affida la minore alla madre in via esclusiva c.d. “rafforzata” con residenza e dimora abituale presso la stessa. La SI.ra , dalle relazioni in atti, appare una madre adeguata ed attenta ai bisogni della Per_1
IG; non vi sono elementi di pregiudizio per la minore.
Il padre è di fatto assente e disinteressato alla vita della minore ed è stata rilevata una forte incostanza rispetto al proprio ruolo genitoriale. La minore ha dichiarato ai servizi che sente raramente al Per_1
telefono il SI. e di non incontrarlo quasi più in presenza. Per_1
Per i motivi testé evidenziati si ritiene che le visite con la minore, qualora il convenuto si mostri interessato, avvengano previo coinvolgimento dei servizi sociali, che stabiliranno tempi e modalità
delle stesse, nell'esclusivo interesse della minore.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale.
La domanda merita accoglimento, essendo la stessa rimasta a vivervi con la IG minore.
pagina 3 di 5 Sul contributo al mantenimento della prole
La ricorrente ha domandato porsi a carico del SI. un contributo al mantenimento per la minore Per_1
di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di accogliere la domanda, confermando quanto già disposto in sede di separazione,
in assenza di prova circa il mutamento delle condizioni reddituali del convenuto.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SInori e Parte_1
; CP_1
DA' ATTO dell'intervenuta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della
IG minore e per l'effetto,
AFFIDA la IG in via esclusiva alla madre SI.ra demandando alla medesima Per_1 Parte_1
altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
ASSEGNA la casa coniugale alla SI.ra con tutti gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare secondo accordi tra i coniugi, con gradualità in caso di Per_1
ripresa dei rapporti e previo coinvolgimento dei Servizi sociali che hanno in carico il nucleo per una consulenza su modalità e tempi più adeguati al benessere della prole;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della IG
quando la ha con sé. Inoltre il SI. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della Per_1
IG, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
pagina 4 di 5 saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e della minore da parte del servizio di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva sino a quando stimato necessario;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi del CP_1 Parte_1
D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria ed ai servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, il 11.4.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi IGnori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17345/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Fausta A. DE STEFANO Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Affidare la IG minore in via esclusiva alla madre, demandando alla stessa le Persona_1
decisioni di maggiore importanza (educazione, istruzione e salute) per la minore, disponendo che la
stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre con possibilità per il
padre di vedere la minore in ambiente protetto ed alla presenza dei Servizi Sociali solo allorchè il
padre si astenga dall'abuso di alcolici e previa verifica delle capacità genitoriali dello stesso.
pagina 1 di 5 Confermare ai SS e NPI la presa in carico della minore e dei genitori
Assegnare la casa ex coniugale di Torino TO Strada Lanzo N. 103 con tutti gli arredi in essa contenuti
alla IG.ra , che continuerà ad abitarla con la IG . Parte_1 Persona_1
Disporre l'obbligo per il IG. di versare a favore della moglie entro il 5 di ogni mese, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della IG l'importo di € 350,00 mensili, da Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di deposito del presente
atto;
Disporre l'obbligo per il IG. di concorrere, in ragione del 50% alle spese straordinarie CP_1
relative alla minore secondo il Protocollo SIlato tra Tribunale di Torino ed Ordine Persona_1
Avvocati di Torino. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio il 11/01/1997 in Moldavia. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio è debitamente apostillato.
Dal matrimonio sono nati tre figli, e maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_2 Per_3
e nata il [...], minore. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
05/12/2022.
Con ricorso depositato il 05/10/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Domandava altresì disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, incontri padre-IG in luogo neutro, un contributo al mantenimento della minore in capo al padre per € 350 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale e la conferma della presa in carico da parte dei servizi.
pagina 2 di 5 All'udienza in data 03.02.2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non si costituiva e non compariva in giudizio. Parte ricorrente veniva sentita. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il padre.
In data 09/04/2024 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato il SI. decaduto CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della IG . Per l'effetto il Tribunale di Torino Per_1
affida la minore alla madre in via esclusiva c.d. “rafforzata” con residenza e dimora abituale presso la stessa. La SI.ra , dalle relazioni in atti, appare una madre adeguata ed attenta ai bisogni della Per_1
IG; non vi sono elementi di pregiudizio per la minore.
Il padre è di fatto assente e disinteressato alla vita della minore ed è stata rilevata una forte incostanza rispetto al proprio ruolo genitoriale. La minore ha dichiarato ai servizi che sente raramente al Per_1
telefono il SI. e di non incontrarlo quasi più in presenza. Per_1
Per i motivi testé evidenziati si ritiene che le visite con la minore, qualora il convenuto si mostri interessato, avvengano previo coinvolgimento dei servizi sociali, che stabiliranno tempi e modalità
delle stesse, nell'esclusivo interesse della minore.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale.
La domanda merita accoglimento, essendo la stessa rimasta a vivervi con la IG minore.
pagina 3 di 5 Sul contributo al mantenimento della prole
La ricorrente ha domandato porsi a carico del SI. un contributo al mantenimento per la minore Per_1
di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di accogliere la domanda, confermando quanto già disposto in sede di separazione,
in assenza di prova circa il mutamento delle condizioni reddituali del convenuto.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SInori e Parte_1
; CP_1
DA' ATTO dell'intervenuta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della
IG minore e per l'effetto,
AFFIDA la IG in via esclusiva alla madre SI.ra demandando alla medesima Per_1 Parte_1
altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
ASSEGNA la casa coniugale alla SI.ra con tutti gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare secondo accordi tra i coniugi, con gradualità in caso di Per_1
ripresa dei rapporti e previo coinvolgimento dei Servizi sociali che hanno in carico il nucleo per una consulenza su modalità e tempi più adeguati al benessere della prole;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della IG
quando la ha con sé. Inoltre il SI. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della Per_1
IG, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
pagina 4 di 5 saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e della minore da parte del servizio di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva sino a quando stimato necessario;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai sensi del CP_1 Parte_1
D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria ed ai servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, il 11.4.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 5 di 5