Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 2
Il reato di procurata inosservanza di pena deve ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, salvo che la condotta di ausilio posta in essere dal partecipe riguardi la copertura di un solo specifico fatto di reato, ovvero condotte criminose estranee al fenomeno associativo.
L'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia stato ritenuto dal giudice determinante ai fini dell'applicazione della misura.
Commentario • 1
- 1. Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024
Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 8657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8657 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/12/2013
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1946
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 46092/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De NE GU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, dell'11/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Luigi Riello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 390 c.p., e per il rigetto nel resto del ricorso;
uditi i Difensori del ricorrente, avv. De Marco Giuseppe e avv. Giannicco Giovanni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza dell'11/07/2013 con la quale il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere adottato, il 19/06/2013, nei confronti di De NE GU. Questi è accusato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: capo 1 della rubrica dell'ordinanza cautelare), del delitto aggravato di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7: capo 3 della rubrica), ed infine del delitto aggravato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bi/s cod. pen. e del citato D.L. n. 152 del 1991, art. 7:
capo 6 della rubrica).
1.1. Secondo l'accusa, De NE sarebbe stato componente dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta che operava nel territorio di Rossano Calabro, e che sarebbe stata capeggiata da RI NI.
Circa l'esistenza della 'ndrina, e del controllo sulla stessa esercitato dall'RI, l'ordinanza impugnata richiama ed illustra tra l'altro le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (AN LE, AT CE, LF CA), nonche' una intercettazione "ambientale", effettuata riguardo al colloquio in carcere tra due esponenti di rilievo della cosca mafiosa, che indicavano esplicitamente "NI" come capo del gruppo di Rossano.
Riguardo all'appartenenza di De NE GU, viene richiamato il contenuto di una conversazione telefonica dalla quale si evince la diretta partecipazione dell'uomo alle attivita' della cosca, se non addirittura l'assunzione di un ruolo condiviso di reggenza dopo l'avvio della latitanza di RI NI e di UZ SA. Secondo il collaboratore LF, l'odierno ricorrente aveva anche il compito di fungere da autista per il capo del gruppo, almeno quando si spostava nel territorio di Rossano e prima della sua latitanza. Altro collaboratore, LO CI AR, confermando l'appartenenza di De NE al gruppo, gli aveva attribuito anche funzioni di spaccio dello stupefacente commerciato dal gruppo medesimo. Il Tribunale ha considerato anche il valore sintomatico, sullo specifico piano della responsabilità per il delitto associativo, della contestata partecipazione a due manifestazioni significative dell'attività dell'ente, cioè la protezione dei latitanti e l'attività estorsiva (infra).
Nell'ordinanza impugnata si replica ai rilievi difensivi sull'attendibilità dei collaboratori LF, AT e AN, che sarebbe stata disconosciuta, con sentenza definitiva, nel procedimento relativo all'omicidio di CO AN. Si rileva come gli stessi collaboratori siano stati ritenuti attendibili in altri procedimenti, e come la sentenza indicata attenga comunque ai contributi specificamente concernenti il citato omicidio. È richiamata, per altro verso, la giurisprudenza sulla possibilità di valutazioni frazionate delle dichiarazioni eteroaccusatorie, sia pure a prezzo di un onere motivazionale rafforzato. In ogni caso, i rilievi difensivi non potrebbero essere estesi alla LO CI, rimasta estranea al giudizio in questione, ed il quadro probatorio a carico di De NE resterebbe adeguato pur espungendone le dichiarazioni di LF (cioè del collaboratore più controverso).
1.2. Come detto, all'odierno ricorrente è contestato un delitto di procurata inosservanza di pena, aggravato dalla pertinenza al contesto mafioso.
La vicenda concerne un esponente di vertice del gruppo, UZ SA, che si era dato alla latitanza nel giorno stesso in cui aveva appreso che, respinto il suo ricorso da questa Corte, era passata in giudicato una sentenza di condanna nei suoi confronti. Le successive indagini avevano documentato per un verso come egli si tenesse in contatto con RI NI (già latitante), continuando i traffici comuni, e per l'altro come si fosse spostato nel vigevanese, ove sotto falso nome aveva preso in affitto un appartamento ed era stato anche ricoverato in una clinica. Per quel che si comprende, il concorso nel sostegno alla latitanza è stato contestato a De NE in ragione della sua presenza al fianco di ER RA nel corso di una chiamata da questi diretta al cellulare in uso al UZ, già citata: dopo aver rimarcato il proprio ruolo di comando, il latitante aveva esortato l'interlocutore a riscuotere denaro, e De NE (come tale identificato dagli agenti che ascoltavano il colloquio) era intervenuto ad alta voce, sul merito della conversazione. Inoltre, in ulteriori conversazioni, sarebbe fatto riferimento ad istruzioni inoltrate dall'odierno ricorrente dopo colloqui con UZ ed al suo ruolo diretto di "istruttore" per alcuni elementi in procinto di spostarsi dalla Calabria per incontrare UZ, a proposito delle precauzioni da assumere per prevenire le indagini di polizia (poi comunque culminate, il 26/02/2011, nell'arresto del latitante).
Da tali elementi il Tribunale desume la piena consapevolezza del De NE circa l'effetto di sostegno della latitanza di UZ che derivava dal suo contributo alle attività criminali del gruppo, ed in particolare dalla trasmissione ed esecuzione di ordini direttamente promananti dall'interessato, del quale d'altra parte ben conosceva la posizione di vertice (donde la contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7).
1.3. La contestazione del delitto di cui al capo 6 (illecita concorrenza ex art. 513-bis c.p.) si connette all'ipotesi che nell'area di Rossano, a partire circa dal 2005, l'organizzazione capeggiata da RI aveva imposto agli esercenti, con violenza e minaccia, l'acquisto di materie prime fornite da società riconducibili alla famiglia dello stesso RI, ed in particolare di una marca di caffè denominata "PE.
In una conversazione intercettata l'8/02/2007 il De NE aveva riferito ad un interlocutore sconosciuto che, avendo egli "preso i bar", aveva sempre a disposizione una "parcella" per le forniture di caffè, chiedendo allusivamente "hai capito come", e ribadendo che "ci pigliava la percentuale".
Nel procedimento di riesame la Difesa dell'odierno ricorrente ha prodotto documentazione che attesta un rapporto di mandato a procacciare affari tra l'azienda "PE e il De NE, a significare la liceità dei pagamenti ricevuti dal secondo, ed ha sostenuto che il "successo" dell'azienda nel territorio di Rossano era dovuto ai prezzi di lancio, particolarmente convenienti. Il Tribunale ha osservato che i documenti sono atti privati e privi di data certa, e che nessuno dei negozianti interpellati, palesemente reticenti, aveva fatto cenno ad una presunta convenienza degli acquisti.
1.4. A proposito del ricorso alla misura carceraria, il Tribunale ha posto in luce la ricorrenza di presunzioni assolute (capo 1) e relative (capi ulteriori) di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere.
2. La difesa del De NE ha proposto un articolato ricorso, cui si sono aggiunti motivi nuovi e, da ultimo, una memoria difensiva prodotta in vista dell'udienza camerale.
2.1. Con un primo motivo di ricorso - proposto a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, c ed e, - si denunciano più violazioni della legge processuale (art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, artt. 273, 238 e 238-bis cod. proc. pen.) e della legge sostanziale (artt. 390 e 413-bis c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7). Il Tribunale del riesame non avrebbe dato adeguata dimostrazione dell'esistenza di una 'ndrina operante a Rossano e della posizione di vertice attribuita a RI NI, trascurando l'assoluzione di questi da un fatto omicidiario che pure sarebbe stato essenziale nella vicenda associativa in questione, e trascurando come De NE fosse rimasto estraneo ai vari procedimenti gia' intentati riguardo alla presunta organizzazione mafiosa.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe liquidato sbrigativamente i severi giudizi dei Giudici del cd. processo CO sull'attendibilità dei collaboratori LF, AN e AT, giungendo a negare che nel citato processo fosse coinvolta anche la LO CI (dato che sarebbe "non vero"). Avrebbe, trascurato, altresì, il carattere solo indiretto e comunque tardivo (rispetto alla pubblicazione delle dichiarazioni LF) delle indicazioni accusatorie concernenti l'odierno ricorrente, omettendo per altro verso di indicare gli indispensabili riscontri individualizzanti. Quanto al "caffè PE, la difesa avrebbe documentato la particolare convenienza del prezzo di lancio, del resto riconosciuta dagli stessi Carabinieri in un loro rapporto (10,8 Euro per chilogrammo contro una media di 15 Euro del prezzo praticato dai concorrenti). Il Tribunale avrebbe ignorato l'argomento, giungendo per altro verso a dubitare della autenticità della documentazione concernente il ruolo di procacciatore d'affari svolto da LE, che neppure l'accusa avrebbe contestato. Ciò avrebbe consentito ai Giudici del riesame di equivocare il senso dei riferimenti alla "parcella" compiuti da De NE nella conversazione già citata, pertinenti, in realtà, al regolare pagamento di provvigioni.
La motivazione del giudizio di gravità del quadro indiziario sarebbe dunque apparente ed illogica.
2.2. Con un secondo motivo, dedotto in base ai parametri già citati, il ricorrente denuncia, anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., l'asserita violazione dell'art. 121 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 309 c.p.p., comma 10.
Con il ricorso per riesame sarebbe stata lamentata l'omessa trasmissione al Tribunale di un rapporto allegato ad altro rapporto, concernente la ditta "caffè PE ed i suoi rapporti con lo stesso De NE, omissione che avrebbe ostacolato un compiuto esercizio del diritto di difesa. Nel provvedimento impugnato non vi sarebbe risposta all'eccezione tempestivamente formulata.
2.3. Il Giudice delegato per l'esecuzione dell'interrogatorio di garanzia - terzo motivo (violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 104 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., lett. c e art. 302 cod. proc. pen.) - avrebbe rifiutato di revocare il divieto di colloqui tra l'imputato ed i difensori, anche dopo l'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, e sebbene il divieto fosse finalizzato a garantire la genuinità delle prime dichiarazioni difensive dell'interessato.
La questione sarebbe stata posta al Tribunale, che l'avrebbe fraintesa, osservando che le questioni attinenti alla validità dell'interrogatorio sono estranee al giudizio di riesame. Sennonché la Difesa avrebbe inteso porre, e pone comunque col ricorso, il problema di una violazione dei diritti della difesa da esercitare in vista di scadenze successive all'interrogatorio, prima fra tutte quella dell'udienza di riesame: l'ingiustificata dilazione del colloquio avrebbe provocato gravi ritardi nella preparazione della linea difensiva e del relativo supporto documentale.
2.4. In violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e dell'art. 178 c.p.p., lett. c, art. 302 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 10, il
Tribunale avrebbe erroneamente considerato estranea al giudizio di riesame la questione dell'omessa trasmissione del verbale dell'interrogatorio di garanzia assunto riguardo al De NE:
un'omissione dalla quale discenderebbe nullità per violazione del diritto di difesa.
2.5. Da ultimo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.: la "sostanziale" incensuratezza del De NE e la sua necessità di lavorare per il mantenimento della famiglia avrebbero consentito di superare le presunzioni in materia cautelare evocate dal Tribunale.
3. Con motivi nuovi, depositati il 27 novembre 2013, il ricorrente deduce due ulteriori violazioni di legge.
3.1. In primo luogo si prospettano - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, c ed e, - vizio di motivazione ed inosservanza della legge processuale (art. 125 c.p.p., comma 3) e della legge sostanziale (artt. 81, 84, 110, 390 e 416-bis cod. pen., D.L. n. 152 del 1991, art. 7). Il ricorrente assume, in termini di subordinata, che, quand'anche si ritenessero adeguati gli indizi della partecipazione all'associazione per delinquere e della procurata inosservanza di pena, non potrebbe esservi autonoma contestazione del secondo illecito, il quale, secondo la giurisprudenza, dovrebbe considerarsi assorbito nel primo. Per altro verso il Tribunale non avrebbe considerato i rilievi difensivi che avrebbero potuto condurre ad una contestazione di "concorso esterno" nel reato associativo.
3.2. Il tema del "concorso esterno" è evocato anche con il secondo motivo aggiunto (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.), al fine di richiamare la giurisprudenza che distingue le implicazioni delle presunzioni poste dall'art. 275 cod. proc. pen. proprio nel caso che il delitto associativo sia contestato in base all'art. 110 cod. pen.. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso, al proposito, ogni considerazione.
4. Con una memoria prodotta per la camera di consiglio, la Difesa del ricorrente analizza in dettaglio passaggi della motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando l'erroneo inserimento di riferimenti ad altri indagati e l'asserita impossibilità di trarre dalle conversazioni trascritte le informazioni che ne ha dedotto il Tribunale.
Dopo aver ribadito il necessario assorbimento del delitto di cui all'art. 390 cod. pen. nella fattispecie associativa, la memoria denuncia una sorta di travisamento della prova relativamente alla posizione di LO CI AR nel procedimento per l'omicidio CO. Si è prodotta una copia parziale (priva di sequenzialità delle pagine, con numerazione non leggibile) della sentenza d'appello assolutoria, al fine presumibile di far constare un cenno alla posizione della collaboratrice. Sembrerebbe che le sue dichiarazioni fossero servite al primo Giudice per evidenziare le intimidazioni esercitate dagli imputati;
la Corte d'appello qualifica comunque le sue dichiarazioni come indirette e "di dubbia credibilità", segnalando anche un errore nell'indicazione dei rapporti di parentela con RI NI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2. Sono infatti prive di fondamento, anzitutto, le censure relative ad errori procedimentali concernenti il giudizio di riesame 2.1. Le doglianze costruite sulla presunta illegittimità del diniego di tempestiva revoca di un provvedimento di dilazione dei colloqui difensivi, che sarebbe stato assunto a norma dell'art. 104 c.p.p., comma 3, sono generiche, oltreché non compatibili con il principio di autosufficienza del ricorso.
È vero che i rilievi sviluppati dal Tribunale del riesame riguardano solo l'incidenza nel procedimento impugnatorio dell'eventuale perenzione della misura cautelare, dovuta alla nullità dell'interrogatorio di garanzia e dunque all'inutile scadenza del termine di cui all'art. 302 cod. proc. pen.. La difesa del De NE sembra invece evocare, almeno nel ricorso, un problema di nullità per violazione del diritto di difesa, con riguardo alla porzione del procedimento che ha seguito l'interrogatorio di garanzia: il ritardo nel contatto diretto e riservato con la persona ristretta in carcere avrebbe ostacolato il pieno dispiegarsi dell'attività difensiva.
Ora, va premesso che, a causa della mancata specifica indicazione degli atti rilevanti, o dell'allegazione degli atti medesimi, la Corte non è in grado di verificare l'esistenza, la data e le motivazioni dei provvedimenti e degli adempimenti che sarebbero interessati dal vizio dedotto. In ogni caso, poiché la nullità è sanzione processuale che colpisce unicamente specifici atti del giudice o del pubblico ministero, la censura difensiva appare generica in ogni sua parte, fatta forse eccezione, sotto questo profilo, per l'udienza camerale celebrata dal Tribunale del riesame. Un comportamento di generico ostacolo all'esercizio della difesa, quando esistesse, assumerebbe forse rilievo extraprocedimentale, ma non varrebbe certo ad invalidare tutti gli atti del giudizio. Relativamente più stringente, come appena accennato, è il rilievo di una riduzione del tempo a disposizione per i colloqui in attesa dell'udienza di trattazione del ricorso per riesame. Ora, è immaginabile che una contingenza tale da ostacolare radicalmente la preparazione dell'udienza, sotto il profilo dei colloqui difensivi, possa assumere rilievo processuale a fini di garanzia. È l'ipotesi contemplata dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 giugno 1996, n. 216, concernente l'eventualità del provvedimento assunto ex art. 104 cod. proc. pen. in rapporto ad un provvedimento cautelare, che di fatto ostacoli i colloqui difensivi anche per il procedimento di riesame concernente altra misura restrittiva.
Prima di tutto, e però, la Consulta aveva ritenuto che in tale situazione si determina un legittimo impedimento per l'imputato che voglia essere sentito personalmente, tale da conferire allo stesso imputato un diritto al rinvio dell'udienza. Non risulta, nella specie, che l'imputato o la sua Difesa abbiano chiesto l'indicato rinvio. D'altra parte, e più radicalmente, le doglianze difensive circa il pregiudizio subito sono del tutto generiche, se non per un vago riferimento alla preparazione dei supporti documentali a sostegno della tesi della piena regolarità dei rapporti con la "caffè PE. Di fronte ad una preclusione caduta certamente a cinque giorni dall'esecuzione della misura, e ad un termine ancor più breve dall'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, nessuna indicazione è venuta circa il tempo ulteriore a disposizione della difesa prima dell'udienza di riesame, e le ragioni per le quali quel tempo sarebbe stato concretamente e specificamente inidoneo all'esercizio della funzione difensiva.
2.2. Di carattere generico, ed incompatibili con il principio di autosufficienza del ricorso, sono anche le doglianze relative all'asserita omissione dell'inoltro al Tribunale del riesame di uno degli allegati alla "informativa redatta dal Ros centrale di Roma", che avrebbe riguardato accertamenti patrimoniali sulla "caffè PE e sullo stesso De NE.
Poiché sembra di comprendere che l'atto fosse stato depositato a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 3, (che altrimenti sarebbe irrilevante l'omessa trasmissione al giudice del riesame), risultano inconferenti i rilievi sull'impossibilità di difendersi per l'indagato. Se davvero il giudice cautelare avesse errato nella valutazione dei dati riportati nel documento, la difesa avrebbe avuto la piena possibilità di produrre il documento stesso al Tribunale, ponendo in evidenza i dedotti errori di valutazione. Errori che, ad ogni buon conto, non sono affatto specificati nell'atto di ricorso, impedendo alla Corte finanche una valutazione sostanziale del problema.
In ogni caso, il presidio sanzionatorio posto a tutela della completa trasmissione degli atti al Tribunale del riesame è dato dalla sopravvenuta inefficacia del provvedimento restrittivo impugnato, a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 10. È noto, per altro, che l'effetto si produce, fuori dall'ipotesi di una completa omissione dell'invio, nei soli casi in cui l'atto non trasmesso sia stato effettivamente ritenuto determinante ai fini dell'applicazione della misura (così, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 37009 del 07/07/2011, Andriola, rv. 251392, conformemente alla giurisprudenza nella stessa citata). A questo proposito il ricorrente, pur definendo il documento "importantissimo", ed indicandone la pertinenza alla situazione patrimoniale del De NE, non ha fornito adeguata specificazione circa l'incidenza concreta che l'atto avrebbe esercitato nella formazione del convincimento del giudice cautelare e comunque, come sopra accennato, non ha indicato quali errori "di disamina" sarebbero stati compiuti.
In realtà, sulla contestazione di cui al capo 6), il Tribunale ha ripreso l'elemento centrale già valutato in sede di applicazione della misura (la conversazione sulle "parcelle"), considerando appieno le produzioni difensive sulla presunta regolarità dei rapporti tra l'indagato e la "PE, e senza compiere riferimenti al documento in considerazione.
2.3. Analoga strutturale inadeguatezza presenta la censura relativa all'omessa trasmissione, in favore del Tribunale del riesame, del processo verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal De NE.
Ancora una volta il ricorrente prospetta violazioni del diritto di difesa, genericamente riferite all'art. 178 cod. proc. pen., relativamente ad errores in procedendo per i quali, eventualmente, è prevista la sanzione dell'inefficacia sopravvenuta della misura impugnata.
La giurisprudenza ha da tempo stabilito che il verbale dell'interrogatorio di garanzia deve essere trasmesso al Tribunale del riesame solo quando contenga, in concreto, elementi utili alla difesa dell'interessato (Sez. U, Sentenza n. 25 del 26/09/2000, Mennuni, rv. 217443; successivamente, tra le molte, Sez. 1, Sentenza n. 37695 del 11/09/2002, Perla, rv. 222957; Sez. 1, Sentenza n. 24061 del 08/05/2003, Cardinali, rv. 225271). Ora, la stessa difesa ricorda che, nel corso dell'interrogatorio, De NE si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non si vede dunque quali elementi a favore dell'indagato il Tribunale avrebbe potuto trarre dal relativo verbale. Nè può essere accreditato, per evidenti ragioni, il tentativo del ricorrente di valorizzare il verbale quale "veicolo" delle prime doglianze difensive sul provvedimento di dilazione dei colloqui. Gli elementi cognitivi cui si riferisce la garanzia dell'art. 309, comma 5, attengono ovviamente al fatto, e non certo alla documentazione di istanze difensive, che ben possono, ed anzi devono, essere reiterate innanzi al giudice chiamato a valutarne l'oggetto (nella specie per altro, come si è visto, non risulta allegato un legittimo impedimento specificamente riferito all'udienza di riesame).
3. Il complesso delle doglianze riassunte al p.
2.1. del Ritenuto in fatto sollecita, inammissibilmente, una diversa valutazione del quadro indiziario da parte della Corte di legittimità. È questo infatti il senso delle censure, per quanto le stesse vengano formalmente riferite al difetto di motivazione od allo schema del cd. travisamento della prova (fuori per altro da ogni plausibile integrazione della tematica relativa).
3.1. Per quanto concerne la regola di giudizio utilizzata nella valutazione della chiamata di correo, o della dichiarazione eteroaccusatoria di imputati per reati connessi, il Tribunale ha correttamente richiamato il principio della cd. frazionabilità delle dichiarazioni, facendosi carico, con risposte plausibili, delle questioni poste dalla difesa circa l'attendibilità delle indicazioni raccolte a carico del De NE.
Appare comunque eccessiva, a tale ultimo proposito, l'enfasi posta sull'affermazione per la quale la sentenza sull'omicidio CO non avrebbe riguardato l'attendibilità della dichiarante LO CI, mentre un cenno alla stessa sembra esservi stato (4 del Ritenuto in fatto). Per quel che si comprende, le dichiarazioni della donna (non imputata nel processo, o quanto meno definita "teste") erano estranee al compendio probatorio essenziale per il fatto di omicidio, e sono state considerate più che altro marginali. Il giudizio di "dubbia credibilità", comunque, è stato riferito a queste non meglio precisate dichiarazioni, e non certo alla persona, e men che meno ad una deliberata manovra calunnatoria ad opera della medesima. L'affermazione del Tribunale circa l'estraneità della donna al processo, del tutto incidentale, era probabilmente intesa nel senso indicato.
Comunque sia, il Tribunale ha correttamente verificato, sia pure in termini sintetici, l'eventuale interferenza tra i fatti rilevanti per il presente giudizio e gli avvenimenti relativi all'omicidio CO, escludendo tale interferenza e valorizzando la compatibilità delle dichiarazioni coi dati obiettivi raccolti nell'indagine. Dati obiettivi che, nella valutazione del Giudice del riesame, sono tali da reggere l'accusa finanche in esito ad una "prova di resistenza" che escluda le dichiarazioni dei collaboratori, o almeno quelle di LF CA, la cui posizione dovrebbe essere apparsa più controversa nell'ambito dell'ormai più volte citato processo per omicidio.
Così procedendo, si è fatta corretta applicazione di quel principio di "frazionabilità" più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte. Se non è possibile considerare definitivamente provata una indicazione sul solo presupposto della verifica positiva di altre propalazioni del collaboratore, così non può ritenersi inefficace una dichiarazione per il sol fatto che altre prospettazioni dell'interessato siano rimaste senza conferma, o siano addirittura risultate errate o mendaci. L'effetto ostativo può essere ravvisato solo quando il giudizio negativo si estende alla credibilità personale e generale del dichiarante, oppure quando vi sia una interferenza fattuale e logica tra le circostanze da valutare e quelle poste ad oggetto delle indicazioni risultate inattendibili (tra le varie, Sez. 6, Sentenza n. 35327 del 18/07/2013, Arena, rv. 256097; Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, rv. 233095). Occorre poi, naturalmente, che il thema probandum sia completato attraverso l'usuale verifica dell'attendibilità intrinseca e dei riscontri individualizzanti.
Questo, come accennato, il metodo seguito dal Tribunale. Non altrettanto può dirsi, invece, delle doglianze difensive, il cui portato essenziale si risolve nella pretesa che i giudizi manifestati dalla Corte di appello nel processo per omicidio ormai più volte citato paralizzassero qualunque utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni dei collaboranti, senza alcuna concreta indicazione delle interferenze tra i temi di prova od a proposito dell'effetto di complessiva delegittimazione che, soli, avrebbero dovuto imporre l'espulsione delle fonti in questione dal compendio indiziario. Insomma, la regola di giudizio applicata è corretta, ed il giudizio è sostenuto da adeguata motivazione. Oltre, si tratterebbe solo di maturare una valutazione alternativa delle prove, il che, notoriamente, è operazione non consentita nella sede di legittimità.
3.2. Meritano cenno specifico, in questo quadro, anche le censure pertinenti alle valutazioni del Tribunale circa l'imputazione di cui all'art. 513-bis cod. pen. e le produzioni difensive che dovrebbero contrastarla.
Il Tribunale non ha ipotizzato una frode processuale, ma semplicemente notato che la documentazione de qua, non avendo fonte e data certa, non può essere considerata prova insuperabile della qualità "commerciale" della relazione di De NE con la "caffè PE. La motivazione, oltreché su considerazioni logiche più o meno esplicite (è problematica la configurabilità di un "normale" mandato di rappresentanza nel contesto di una azione "commerciale" complessivamente segnata da minacce e sopraffazioni), si regge essenzialmente sul contenuto, considerato inequivocabile, della conversazione telefonica già sopra citata (1.3. del Ritenuto in fatto).
Per ciò che compete a questa Corte, non potrebbe certo parlarsi di una interpretazione "controtestuale", di un ribaltamento di senso della fonte di prova, che anzi è valutata secondo una logica tutt'altro che inattendibile (ad esempio non si comprende, almeno stando ai modelli contrattali esibiti dalla difesa, come mai, una volta "preso il bar", De NE "pigliasse la percentuale" su tutte le successive forniture di caffè, da altri effettuate). Il ricorrente ha eccepito che sarebbe stato trascurato un rapporto dei Carabinieri, opportunamente allegato al ricorso, dal quale risulta che il caffè LE (definito per altro scadente) era offerto ad un prezzo inferiore di oltre il 30% alla media del settore (supra). Ciò dovrebbe spiegare come mai, in pochi mesi, il prodotto si era imposto per oltre l'80% degli esercizi della zona di Rossano. In realtà, pur considerando imprecisi i dati sui costi di acquisto, il Tribunale ha ritenuto che la convenienza del prezzo, data per acquisita, non potesse spiegare la rapidità e la diffusione dei contratti commerciali, riprendendo per inciso proprio le considerazioni che, nel rapporto dei Carabinieri, seguono la parte citata dal ricorrente (e, sempre per inciso, ne ribaltano completamente il senso).
3.3. Nell'ampio novero delle censure in fatto mosse all'ordinanza impugnata merita un cenno unitario l'allusione ad una eventuale configurazione della condotta associativa quale ipotesi di "concorso esterno".
L'allusione si è materializzata con il primo dei motivi "nuovi", in termini di critica alla capacità dimostrativa degli indizi raccolti in punto di appartenenza del De NE alla cosca mafiosa, avuto particolare riguardo al fatto di procurata inosservanza della pena inflitta al UZ. La tesi d'una possibile ridefinizione del reato associativo, senza essere enunciata in termini diretti, è dichiaratamente finalizzata a sollecitare l'applicazione di un determinato orientamento giurisprudenziale che concerne la "obbligatoria" custodia in carcere per i fatti associativi. Si tornerà in seguito su questo particolare aspetto.
Qui si deve solo brevemente rilevare che l'assunto difensivo si risolve in una diversa lettura del quadro indiziario, diversa al punto da prospettare un fatto diverso da quello contestato (essendo noto che la condotta dell'intraneo e quella del concorrente esterno sono diverse tanto nei profili oggettivi che in punto di dolo). Del fatto diverso non viene in sostanza data descrizione. Si dovrebbe costruire il sostegno alla latitanza del dirigente della cosca in termini di consapevole contributo alla sopravvivenza del gruppo od al suo significativo rafforzamento, in assenza di affectio societatis e di organico inserimento nella cosca medesima. In realtà le fonti di prova non sono compatibili con questa rappresentazione. Dunque, in termini assolutamente generici, si propone una eliminazione selettiva delle fonti considerate dal giudice di merito, quale mezzo per giungere ad una giustificazione alternativa del portato di prove ulteriori. Operazione palesemente inammissibile nel giudizio di legittimità.
4. È fondato invece, come accennato in apertura, il motivo "subordinato" per il quale, una volta ritenuta la gravità del quadro indiziario circa la ritenuta appartenenza del ricorrente all'associazione criminale, non può essere addebitata separatamente, allo stesso ricorrente, una responsabilità per fatti di favoreggiamento o procurata inosservanza di pena.
Le condotte di ausilio in favore degli associati, quando possono considerarsi strumentali alla complessiva attività dell'ente, rappresentano una manifestazione tipica del fatto associativo, ed il loro autonomo sanzionamento implicherebbe un sostanziale bis in idem. Si determina piuttosto un assorbimento, che la giurisprudenza ha ormai più volte ritenuto, e che può essere escluso solo quando la condotta di ausilio riguardi la copertura di uno specifico fatto di reato o condotte criminose estranee al fenomeno associativo (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 08/10/2008, Pillari, rv. 241701; Sez. 1, Sentenza n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, rv. 256987; Sez. 1, Sentenza n. 41454 del 17/07/2013, Timpani, non massimata).
Nella specie, secondo la rappresentazione datane dal provvedimento impugnato, De NE sarebbe stato parte di una "naturale" rete di sostegno alla latitanza di uno dei capi del gruppo, ed avrebbe quindi esplicato, anche per tal via, la propria appartenenza alla cosca. Il fatto contestato al capo 3 della rubrica deve dunque considerarsi assorbito in quello contestato sub 1.
5. Sono invece infondate, da ultimo, le censure difensive attinenti alla conferma della decisione applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.
Per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. - pur dopo la sentenza della Corte cost. 29 marzo 2013, n. 57, intervenuta a proposito dei delitti aggravati a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - continuano ad operare le presunzioni di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, l'una relativa e l'altra assoluta. La prima attiene alla ricorrenza di esigenze cautelari, che deve essere ritenuta, a meno che non si identifichino elementi di positiva esclusione. La seconda attiene alla tipologia della misura adeguata, che si restringe alla sola custodia in carcere. Per i delitti aggravanti ex art. 7 le presunzioni sono divenute entrambe relative, ma continuano ad indirizzare la valutazione giudiziale.
Il Tribunale del riesame ha correttamente ricostruito il quadro normativo, ed ha ritenuto che l'unico elemento favorevolmente valutabile per il De NE, cioè l'assenza di precedenti penali, non valesse a ribaltare, nella prospettiva segnata dal meccanismo presuntivo, i segnali di pericolosità promananti dal fatto. Si tratta di un giudizio adeguatamente motivato, cui non potrebbe, nell'ambito del procedimento di legittimità, esserne sostituito un altro.
Quanto alla giurisprudenza evocata coi motivi nuovi, che esclude la necessità di una prova positiva di rottura dei vincoli associativi a fini di superamento delle presunzioni di pericolosità, quando si tratti di reato associativo commesso mediante concorso esterno, non sembra necessario un approfondimento: i riferimenti difensivi operati, coi motivi aggiunti, sono del tutto inconferenti, data la natura della contestazione mossa al De NE, che sarebbe stato pienamente intraneo alla organizzazione criminale.
P.Q.M.
Ritenuto assorbito l'addebito di cui all'art. 390 cod. pen. in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014