Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l'interrogatorio previsto dall'art. 313 comma 1 cod. proc. pen. è funzionale alla verifica della attualità della pericolosità del soggetto e della permanenza delle condizioni che giustificano la misura e non può essere surrogato dall'interrogatorio eventualmente espletato nel corso delle indagini sul merito dei fatti contestati, con la conseguenza che, in forza del rinvio all'art. 294 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari, la sua omissione comporta l'inefficacia del provvedimento impositivo (fattispecie in tema di applicazione, in via provvisoria, della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2003, n. 24061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24061 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 08/05/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere N. 2238
3. Dott. GRANERO Francantonio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 031811/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di MACERATA;
nei confronti di:
1) LI AU N. IL 19/06/1960;
avverso ORDINANZA del 13/08/2002 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Ciani per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA:
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona, investito del riesame sul provvedimento del G.I.P. di Macerata, applicativo, in via provvisoria, della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia nei confronti di LI IO, lo dichiarava inefficace per omesso interrogatorio di garanzia.
Propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Macerata, deducendo che l'interrogatorio previsto dal co. 1 dell'art. 313 C.P.P. era stato tempestivamente effettuato, ma non trasmesso al Tribunale del riesame, come peraltro si desumeva dalle stesse deduzioni a verbale della difesa. Tanto considerato, rilevava che l'inefficacia ex art. 302 C.P.P. della misura applicata doveva essere fatta valere dinanzi al giudice del procedimento principale e non poteva formare oggetto di riesame;
se invece si fosse inteso ricondurre l'inefficacia alla previsione dell'art. 309, co. 10, C.P.P. sotto il profilo dell'omessa trasmissione di atto sopravvenuto a favore dell'indagato, il Tribunale era tenuto a verificare il suo effettivo contenuto onde stabilire se in concreto contenesse elementi a suo vantaggio.
Il ricorso è fondato. Va premesso che anche in tema di applicazione provvisoria di misure di sicurezza l'omissione dell'interrogatorio dell'indagato comporta inefficacia del provvedimento impositivo, atteso il rinvio alla disciplina delle misure cautelari contenuto nel co. 1 dell'art. 313 C.P.P. (Cass., Sez. 5^, 17.12.1997/23.2.1998, Mollame), e che detto interrogatorio non può ritenersi surrogato da quelli in precedenza eventualmente espletati sul merito dei fatti contestati, avendo il precipuo scopo di verificare la pericolosità del soggetto e in genere l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza (Cass., Sez. 6^, 5.1/15.2.2000, Di Gesaro). Va peraltro escluso che tale sopravvenuta causa di caducazione "ope legis" possa essere dedotta con le impugnazioni proponibili contro l'ordinanza applicativa. La giurisprudenza di questa Corte è in particolare concorde nel ritenere che con la richiesta di riesame non possa essere dedotta l'inefficacia della misura per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 C.P.P., che va fatta valere con richiesta al giudice procedente, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione del provvedimento coercitivo (Cass., Sez. Un., 5/20.7.1995, Galletto, affermazione recentemente ribadita dalle stesse Sezioni Unite nella decisione 31.5/23.6.2000, Piscopo). Spetta invece al giudice "de libertate" la verifica di cause di inefficacia inerenti all'inosservanza di termini "interni" al procedimento di riesame (per quanto qui interessa, alla trasmissione di eventuali elementi a favore sopravvenuti, contenuti nell'interrogatorio espletato: v. la già citata pronuncia in proc. Piscopo). Va però tenuto presente che tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio ex art. 294 C.P.P. che, pertanto, va trasmesso al Tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, co. 5, ultima parte, C.P.P., solo se in concreto li contenga (Cass., Sez. Un., 26.9.2000/11.1.2001, Mennuni). L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio, affinché il Tribunale verifichi se sia stata omessa la trasmissione di elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, procedendo altrimenti al riesame sul merito delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza provvisoria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2003