Rigetto
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 6658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6658 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06658/2025REG.PROV.COLL.
N. 07721/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7721 del 2023, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
IM RI, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 302/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IM RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Gallone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 16 dicembre 2021 e depositato il 2 dicembre 2021 IM RI, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa agricola, ha impugnato dinnanzi il T.A.R. per il Piemonte, la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate- Riscossione n. 037 2021 00047159 23 000 dell'importo di € 87.929,90 avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1995/96 e 1996/97, inviatagli tramite PEC del 21 settembre 2021 nonché il presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23 giugno 2021, nella parte concernente l'iscrizione del relativo debito.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
1) Illegittimità propria e derivata. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
2) Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
3) Violazione dell’art. 2946 c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di Agea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
4) Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di Agea di attivare la procedura di riscossione coattiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
5) Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
6) Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3-bis, 6, 6-ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82; all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica .
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso.
2.1 In particolare, il primo giudice ha ritenuto fondata, con conseguente assorbimento di tutte le altre doglianze, l’eccezione di prescrizione del credito azionato dalla resistente osservando che la “cartella di pagamento impugnata riporta l’indicazione dell’anno in cui è sorto il presupposto dell’imposizione, cioè le campagne lattiero-casearie 1995/1996 e 1996/1997, della data in cui i provvedimenti impositivi del prelievo supplementare in relazione alle suddette annualità sono stati comunicati al primo acquirente, cioè il 12.10.1999, nonché di un «atto ex L. 33/09» del 19.10.2017, che la ricorrente eccepisce non esserle stato notificato e, in ogni caso, avente data successiva allo spirare del termine decennale di prescrizione decorrente dalla notifica dell’atto impositivo dei prelievi supplementari. Pertanto, poiché la cartella è stata notificata il 21.09.2021, sono trascorsi più di dieci anni dal fatto costitutivo del credito, di cui deve essere conseguentemente rilevata la prescrizione”.
3.Ora, con ricorso notificato e depositato il 25 settembre 2023 A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
3.1 Hanno affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Nullità dell’impugnata sentenza ;
2) Inammissibilità del proposto ricorso. In merito alle eccezioni formulate dal produttore nel ricorso di primo grado relative all’avvenuta prescrizione, di cui il TAR ha ritenuto di tenere conto, si eccepisce, l’inammissibilità perché tardive ;
3) Inammissibilità del proposto ricorso per non impugnabilità dell’atto presupposto di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all'esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri .
4.In data 9 ottobre 2023 IM RI si è costituito per resistere all’appello.
4.1 L’appellato ha depositato in data 24 novembre 2023 memoria a mezzo della quale ha, inoltre, riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a., i motivi di impugnazione rimasti assorbiti.
5. Il 26 maggio 2025 parte appellata ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a insistendo per la reiezione del gravame.
6. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è manifestamente infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l’intera cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.
Secondo le amministrazioni appellanti detta statuizione sarebbe errata in quanto oggetto della cartella sarebbero molteplici poste creditorie, aventi tutte titolo diverso. Ciò non consentirebbe di invalidare l’intero titolo, imponendo invece di ricondurre la cartella nella misura corretta anche in ottemperanza agli obblighi comunitari volti a garantire il recupero dei prelievi maturati a tutto il 2009/2010.
2.1 La censura è priva di pregio.
È appena il caso di notare che viene, qui in rilievo l’impugnazione della cartella di pagamento emessa nei confronti di IM RI da A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate- Riscossione n. 037 2021 00047159 23 000 dell'importo di euro 87.929,90 avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1995/96 e 1996/97.
In particolare, alla descrizione riportata in detta cartella (pag. 6 e 7) emerge espressamente che i prelievi si riferiscono, così come evincibile anche dal provvedimento impositivo identificato come “Comunic. 76759907934, Racc. 107946052054 del 12 ottobre 1999”, alle due sole annate 1995/96 e 1996/97.
Ne discende che:
- completamente fuori fuoco appare il richiamo operato da parte appellante al regolamento CE n. 72 del 2009;
- la cartella gravata porta unicamente due poste creditorie, originate da un unico provvedimento impositivo e comunicate con un’unica raccomandata.
Corretta appare, pertanto, la decisione del T.A.R., preso atto dell’intervenuta prescrizione di ambedue i crediti (entrambi risalenti al 12 ottobre 1999), di annullare l’intera cartella, non residuando alcuna ulteriore posta creditoria, derivante da altro titolo, da esaminare.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che i prelievi supplementari, oggetto della cartella di pagamento in questione, sarebbero esigibili in quanto non solo non sarebbero mai stati sospesi in sede giurisdizionale ma non sarebbero neanche decorsi i termini di prescrizione decennale.
Secondo parte appellante, l’azienda dopo le comunicazioni di fine campagna avrebbe adito l’autorità giudiziaria con domanda di accertamento impedendo il decorrere del termine di prescrizione decennale sulle pretese di A.G.E.A. secondo quanto disposto agli articoli 2943 e 2945, secondo comma, c.c.
3.1 Sotto un ulteriore profilo, la sentenza ometterebbe erroneamente di considerare che prima della cartella gravata in prime cure sarebbero state notificate al produttore le intimazioni ad adempiere ex art. 8 quinquies, primo comma, della l. n. 33 del 2009, identificabili con ID 10089 e riferibili alle dichiarazioni del primo acquirente Cooperativa Produttori Latte Serenissima Società Agricola.
Secondo parte appellante, alla luce del vincolo di solidarietà per l’adempimento dell’obbligazione di versamento che lega il primo acquirente al produttore, l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore solidale si estende agli altri a norma dell'art. 1310 c.c. Ne discende che sarebbe stato corretto l’iter seguito da parte di A.G.E.A. mediante la regolare comunicazione fornita al suddetto primo acquirente, in quanto preordinata al trattenimento da parte di detto primo acquirente degli importi dovuti dal produttore a titolo di prelievo supplementare. A ciò si aggiungerebbe la circostanza che il medesimo produttore sarebbe stato sufficientemente informato, nel tempo, di ogni fase del procedimento di riscossione.
In conclusione tali circostanze, unite alla notifica della cartella di pagamento gravata, avrebbero impedito il decorre del termine di prescrizione decennale alle pretese di A.G.E.A.
3.2 La censura è infondata.
Parte appellante non ha fornito prova alcuna degli eventi interruttivi del corso della prescrizione dalla stessa genericamente allegati (e segnatamente degli asseriti giudizi intrapresi dalla società ricorrente avverso gli atti impositivi, delle intimazioni ad adempiere notificate e delle richieste di rateizzazione presentate dal produttore).
A ciò si aggiunga che parte appellante fa riferimento (pag. 5 dell’appello) ad una presunta intimazione ex l n. 33/09 “riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Cooperativa Produttori Latte Serenissima Società Agricola” del tutto estranea all’impresa agricola appellata, che non risulta aver mai conferito il proprio latte a detta Cooperativa.
4. Infine con un ultimo motivo di appello si censura la sentenza per violazione dell’art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto l'atto amministrativo che viola il diritto dell'Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, risultando tale ultimo vizio riscontrabile in un numero chiuso di ipotesi.
4.1 La censura è inammissibile e, comunque, infondata nel merito in quanto con essa non si muovono “specifiche censure” contro la sentenza, così come prescritto dall'art. 101, comma 1, c.p.a..
Essa appare, infatti, del tutto fuori fuoco non recando doglianze conferenti rispetto alla sentenza oggetto di gravame (in cui il tema della natura del vizio di violazione della legge non è in alcun modo affrontato neppure incidentalmente).
5. Per le ragioni sopra esposte l’appello è manifestamente infondato e va respinto.
5.1 Tanto esonera il collegio dallo scrutinio dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a., in via subordinata da parte appellata.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a., la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le appellanti A.G.E.A. ed A.D.E.R, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di RI IM, della somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO