Parere definitivo 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01478/2025REG.PROV.COLL.
N. 01320/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l'istanza di passaggio in decisione senza discussione, come depositata da parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 20 aprile 2017 con il quale il Ministero dell'Interno ha comunicato il diniego dell'aggravamento della riconosciuta causa di servizio dalla CMO di Roma per: -OMISSIS-.
2. L’appellante, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, aveva fatto richiesta del riconoscimento dell’aggravamento della causa di servizio già riconosciutagli per la patologia “-OMISSIS-” con decreto del 28 febbraio 2014.
La Commissione Medica Ospedaliera di Roma diagnosticava “-OMISSIS-”.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché l’atto impugnato diversamente da quanto affermato dal ricorrente è un atto del Ministero della difesa cioè un atto meramente endoprocedimentale privo di autonoma lesività poiché l’unico atto lesivo è quello espresso dall’Amministrazione di appartenenza, mentre il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e la valutazione della Commissione medica ospedaliera hanno una mera valenza endoprocedimentale.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo nel quale si afferma che il sindacato dei giudizi della Commissione Medico Ospedaliera è consentito nelle ipotesi di evidenti vizi logici, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni a cui è pervenuta l'Amministrazione.
5. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato per una duplice ragione.
6.1. In primo luogo, a fronte di una sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché era stato impugnato un atto endoprocedimentale, l’appello non contesta tale ratio decidendi ma insiste nell’affermare che sussistevano i presupposti per riconoscere la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. L’art. 101, comma 1, c.p.a. prevede che il ricorso contenga le specifiche censure verso i capi della sentenza gravata. Nel caso di specie si formula una censura di merito – in ordine alla quale la sentenza non aveva affrontato la questione vista la pronuncia in rito- ma non sono state articolate censure volte a rimuovere la statuizione in rito, che si fonda sulla omessa impugnazione dell’atto definitivo e la “prematura” impugnazione di un atto endoprocedimentale: l’appello sarebbe forse, -come fatto presente nel verbale d’udienza da dichiarare inammissibile .
6.2.,In secondo luogo si insiste nel voler ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento della patologia già riconosciuta in passato come dipendente da causa di servizio, senza che sulla stessa vi sia una valutazione del Comitato di Verifica per le cause di servizio opportunamente investito dall’autorità competente ad emanare il provvedimento finale.
Pertanto nessuna valutazione può essere compiuta sulla scorta della diagnosi espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera che è solamente il primo atto per attivare la procedura ( ex aliis ancora di recente T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 14/10/2024, n.2843”Il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera costituisce solo un elemento di conoscenza e di valutazione nell'ambito del procedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità. Più precisamente, l'intervento dell'organo medico - legale risponde a finalità di carattere tecnico e ad esigenze di ordine istruttorio, laddove la determinazione potenzialmente lesiva dell'interesse del dipendente è unicamente quella dell'Amministrazione di appartenenza, che resta competente ad adottare l'atto finale del procedimento. Pertanto, in quanto atto di natura endoprocedimentale privo di concreta lesività, il parere della Commissione Medica è impugnabile non già autonomamente bensì con la determinazione finale dell'Amministrazione.”).
6.3. In ogni caso, anche a volere scrutinare dette doglianze, “di merito”, si osserva che di fatto, come già nel giudizio di primo grado, l’appellante articola censure, fondate su propri convincimenti e supportate da una relazione di parte, ipotizzando che il Collegio possa seguirla nel sostituire dette deduzioni alle infungibili considerazioni rese dall’organo preposto all’accertamento, in carenza di decisivi elementi (chè tali non possono essere le elencazioni dei servizi svolti, che peraltro non sembrano diversi da quelli ordinariamente affidati a lavoratori assegnati a tali importanti compiti) che siano dimostrativi di alcuna abnorme valutazione dell’amministrazione in ordine all’aggravamento della patologia .
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero dell'Interno le spese della presente fase che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.