Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1741/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1741/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito delle memorie conclusionali e venti per le memorie di replica, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Anna Pirozzi, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Trentola Ducenta (CE), alla Via Romaniello n. 155;
- APPELLANTE-
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE –
NONCHE'
C.F. ( ), e , C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Costa, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA), alla Via Napoli 119 bis - Trav. Falvella n. 2.
CP_4
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2320/2017 resa dal Giudice di Pace di Marigliano.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare.
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1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di proprietario del Controparte_2
veicolo OY Yaris tg. BE023MN, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Marigliano,
e al fine di sentirli condannare al risarcimento per i danni subiti a Controparte_5 Parte_1
causa del sinistro verificatosi in data 24/08/2015, alle ore 07.00, a seguito del quale, il veicolo OY, nel percorre la ss 162 NC Asse Mediano, veniva tamponata e danneggiata alla parte posteriore e anteriore dal veicolo IA TO.
1.1 Resistette alla domanda e Controparte_6 Parte_1
1.2 Successivamente intervenne , nella qualità di conducente, al fine di sentir Parte_2
condannare il al risarcimento delle lesioni subite in occasione del medesimo evento Pt_1
1.3 Con sentenza n. 2320/17 il Giudice di Pace di Marigliano accolse le domande dichiarando quale esclusivo responsabile del sinistro con condanna dello stesso in solido con la Parte_1
al pagamento dei danni lamentati in favore di e . CP_1 Parte_2 Parte_3
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la pronuncia di Parte_1
prime cure per erronea valutazione del materiale probatorio. Ha, quindi, chiesto che fosse accertata la responsabilità esclusiva del conducente veicolo OY, con condanna degli appellati al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudizio.
3. E' rimasta contumace la Controparte_1
4. Si sono costituiti e eccependo in via preliminare l'inammissibilità Parte_2 Parte_3 dell'appello. Nel merito, insistevano per il rigetto della domanda con condanna delle spese al procuratore antistatario.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata riservata in decisione, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito della memoria conclusionale e venti per la memoria di replica.
Motivi della decisione
1.Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata poiché non ha fornito alcun elemento probatorio relativo alla litispendenza, limitandosi al deposito di un atto di rinotifica dal quale non è possibile desumere che si faccia riferimento al medesimo evento per cui è causa.
2.Ciò posto, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
pagina 2 di 5 2.1 Va evidenziato che le incongruenze ed erroneità denunciate dall' appellante in merito alla valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie non si rinvengono da parte di questo Tribunale, che ritiene di evidenziare in contrario la correttezza e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte, seppur espresse in maniera estremamente sintetica, dal giudice di prime cure, dovendosi ricordare che è al giudice che spetta ex art. 116 c.p.c., in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che non paiono ricorrere nel caso in esame, ove si discute di esatta applicazione di fonti probatorie rispetto al convincimento del giudicante).
Invero, a fronte delle dichiarazioni rese dai testi escussi, emerge in maniera evidente la responsabilità dell'appellante.
Invero, il teste dichiarava: “ …preciso che mio zio era a bordo di una yaris di colore Testimone_1
grigio..io ero sulla corsia di sorpasso lui sul lato destro, quando, ho visto una punto di colore nera che ha sorpassato e poi ha urtato il veicolo yaris alla parte posteriore..la punto prima mi ha sorpassato a destra e poi tamponato il veicolo yaris sulla parte posteriore…la yaris ha iniziato a ruotare, e si è trovata tutto al contrario ed ha urtato poi la punto, ma successivamente…invece la punto frenando non si è fermata ed ha finito la sua corsa sulla marea…preciso poi che la yaris ha urtato con la parte anteriore la punto” mentre dichiarava: “ Mi trovavo in auto con mia zia Persona_1 percorrevamo l'Asse Mediano con direzione Napoli…ho visto in lontananza davanti alla IA TO che aveva velocità moderata, una IA AR ferma sulla corsia di destra, mente sulla corsia di sinistra
c'era una OY Yaris ferma con la parte anteriore girata nel senso opposta girata nel senso opposto…la IA TO trovando entrambe le corsie impegnate, tamponava con la sua parte anteriore , la parte posteriore della IA AR che ricordo essere ferma sulla destra…”.
Orbene, le dichiarazioni del primo teste (teste di parte attorea in primo grado) conferma la tesi sostenuta dagli appellanti, mentre, il secondo teste (teste di parte convenuta in primo grado) nulla riferisce in merito al momento inziale dell'evento limitandosi a riferire di aver visto il veicolo IA
AR e OY fermi.
Inoltre, il CT NG. , dopo aver esaminato le diverse tesi sostenute dalle parti e i rilievi Persona_2 effettuati dalla Polizia Stradale intervenuti sul posto, ha affermato che dalla disamina dell'evento è da escludersi la versione dell'odierno appellante, in quanto in coerenza con i danni riportati dai veicoli è possibile ritenere che la IA TO abbia tamponato la OY yaris.
pagina 3 di 5 Quanto, invece, alla presenza della scatola nera sul veicolo dell'appellato cui parte appellante fa riferimento in citazione va rilevato che la relativa documentazione non è stata ritualmente depositata nei termini perentori per le produzioni documentali in primo grado, come emerge peraltro dalla CT espletata nel precedente grado di giudizio;
ed infatti, lo stesso CT non ha provveduto ad esaminarla in quanto non presente nei fascicoli di causa;
ne deriva che non può essere esaminata in questa sede.
Dunque, a fronte delle dichiarazioni rese e dell'esame della CT, a cui si ci riporta non ravvisando elementi idonei a far emergere la scorrettezza dell'operato, emerge in maniera evidente la responsabilità del nel sinistro oggetto di causa. Pt_1
Da tutto quanto finora osservato discende il rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
3.Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass.
23340/2020).
3.1 Le stesse seguono, per il presente grado di giudizio, la soccombenza della parte appellante (art. 91
c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellata nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso entro i 5.200,00 € (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, per il procedimento innanzi al
Tribunale. Esse vanno poi distratte in favore dell'avv. Giuseppe Costa, il quale dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
4.Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono, tuttavia,
i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e e , avverso la Parte_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 2320/2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna in alle spese relative al presente giudizio, in favore dell'Avv. Giuseppe Parte_1
Costa, liquidate in euro 3.397,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
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Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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