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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso simoneariatti@ordineavvocatibopec.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso dp.bologna@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01636/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso annullando l'accertamento n. THB01DE01634/2023 per infondatezza delle contestazioni ivi contenute;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. THB01DE01636/2023, notificato in data 02.11.2023, l'Agenzia delle Ricorrente_1Entrate, Direzione Provinciale di Bologna (di seguito, l'Ufficio), ha contestato al SI. (di seguito, il ricorrente) un maggior reddito imponibile per l'anno 2018 di € 9.411,50 liquidando le correlate maggiori imposte IRPEF e addizionali.
La rettifica traeva origine da un'attività istruttoria avviata dall'Ufficio a seguito di anomalie rilevate tramite l'applicativo SERPICO e Spesometro, che evidenziavano un'incongruenza tra i redditi Nominativo_2dichiarati dal ricorrente e dalla coniuge, SI.ra , e le spese sostenute.
In particolare, l'Ufficio rilevava l'acquisto di un'autovettura “Hyundai SantaFè” targata Targa_1 in Nominativo_2data 09.08.2018 per € 38.000,00, intestata alla SI.ra , nonché spese complessive per € 10.044,67 risultanti dallo Spesometro.
A seguito di autorizzazione alle indagini finanziarie, l'Ufficio esaminava le movimentazioni sui conti correnti intestati o cointestati al contribuente con il coniuge sig.ra Nominativo_2
All'esito del contraddittorio con il contribuente, l'Agenzia delle Entrate riteneva non giustificati versamenti per complessivi € 18.823,00 sui conti cointestati. L'Ufficio imputava quindi al sig. Ricorrente_1, a titolo di maggior reddito, l'importo di € 9.411,50 (pari al 50% dei versamenti non giustificati sui conti cointestati).
Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha contestato la fondatezza della pretesa erariale, sostenendo che le movimentazioni bancarie contestate derivassero da fonti non reddituali. In particolare, ha addotto che le somme provenivano da:
Nominativo_31. Aiuti economici e liberalità da parte del sig. , soggetto legato alla famiglia da un profondo rapporto di affetto, quasi parentale, come dimostrato da una donazione formale di € 45.000,00 e dalla nomina quale erede testamentaria per la quota di 1/3 a favore della moglie del ricorrente.
2. Regalie in denaro contante ricevute da parenti e amici in occasione della Cresima della figlia, per un importo di € 5.000,00 versato in data 13/09/2018.
3. Aiuti economici ricevuti dai genitori del coniuge. A sostegno delle proprie difese, la ricorrente ha prodotto documentazione varia, tra cui l'atto di donazione, il testamento del sig. Nominativo_3, dichiarazioni di terzi e, in corso di causa, l'estratto Nominativo_3conto del sig. .
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni, insistendo per la legittimità dell'accertamento. L'Ufficio ha ribadito che, in base alla presunzione legale di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, i versamenti bancari si considerano ricavi e che la contribuente non ha fornito la prova analitica e rigorosa richiesta dalla giurisprudenza per superare tale presunzione. In particolare, ha ritenuto le dichiarazioni di terzi e le giustificazioni generiche inidonee a documentare la provenienza non imponibile di ogni singola operazione contestata.
Difensore_1Alla pubblica udienza sono comparsi per il ricorrente l'Avv. e per l'Ufficio il Dott. Nominativo_4 i quali insistono per le rispettive conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento bancario ex art. 32 DPR 600/1973 si fonda su presunzione legale relativa, superabile mediante prova contraria anche per presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
Il contribuente può contrastarne l'efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito o sono fiscalmente irrilevanti.
Ciò posto, questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che la parte ricorrente abbia fornito prova sufficiente a giustificare la provenienza non reddituale solo di alcune specifiche movimentazioni contestate, mentre per altre la prova offerta non raggiunge il grado di specificità e analiticità richiesto.
Infatti, il contribuente ha documentato in modo convincente l'esistenza di uno stretto e profondo Nominativo_3legame familiare con il sig. deceduto nel 2020. Tale rapporto, descritto come
“quasi parentale”, è ampiamente riscontrato da elementi oggettivi e non contestati, quali la donazione Nominativo_2di € 45.000,00 formalizzata con atto notarile del 23/11/2018 e la nomina della sig.ra quale erede per la quota di 1/3 nel testamento pubblico del de cuius. Questo contesto fattuale rende del tutto verosimile l'ipotesi che il sig. UG sostenesse economicamente la famiglia del ricorrente anche attraverso liberalità non formalizzate. In tale quadro, assumono valore probante decisivo le corrispondenze documentali tra le movimentazioni contestate sui conti della ricorrente e Nominativo_3quelle presenti sull'estratto conto del sig. , prodotto in giudizio
Nello specifico: il versamento in contanti di € 5.000,00 del 13/09/2018 corrisponde un prelievo di pari importo immediatamente precedente dal conto corrente del SI. Nominativo_3. La stretta contiguità temporale e la perfetta coincidenza dell'importo costituiscono un elemento di prova preciso e concordante, idoneo a ricondurre con elevata probabilità la provvista di tale versamento a una liberalità del sig. Nominativo_3, superando così la presunzione legale. Analogamente il versamento di assegno contestato di € 3.200,00 del 25/10/2018 corrisponde all'addebito sul conto corrente intestato sempre al SI. Nominativo_3 di un assegno dello stesso importo avvenuto il 26/10/2018. Anche in questo caso, la corrispondenza di data e importo tra l'accredito sul conto della ricorrente e l'addebito sul conto del donante fornisce la prova analitica della provenienza della somma da una fonte non imponibile.
Pertanto, gli importi di € 5.000,00 e € 3.200,00 devono essere considerati giustificati e sottratti dal totale dei versamenti contestati.
Per le restanti somme contestate, la difesa del ricorrente non ha superato l'onere probatorio su di essa gravante. Le giustificazioni addotte, quali generici aiuti di parenti o altre liberalità in contanti, non sono state supportate da prove documentali analitiche in grado di collegare specificamente ogni singolo versamento a una determinata erogazione non imponibile. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, a fronte della presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari, l'onere della prova contraria non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, le quali hanno valore di meri elementi indiziari e non possono, da sole, fondare il convincimento del giudice. ll contribuente deve fornire una “prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario”. Di conseguenza, in assenza di specifici riscontri documentali per le altre operazioni, la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 rimane operante.
Alla luce di quanto sopra, il maggior reddito imponibile deve essere rideterminato.
L'importo totale dei versamenti non giustificati sui conti cointestati, secondo l'avviso di accertamento, ammonta a € 18.823,00. Da tale importo devono essere sottratte le somme per le quali è stata fornita prova della provenienza non imponibile, pari a € 5.000,00 e € 3.200,00, per un totale di € 8.200,00. Residua, pertanto un importo non giustificato di € 10.623,00 (€ 18.823,00 - € 8.200,00). Essendo i conti cointestati, la quota imputabile al ricorrente è pari al 50%, ovvero € 5.311,50.
Ricorrente_1Il maggior reddito imponibile per l'anno 2018 a carico del sig. va quindi rideterminato in € 5.311,50 in luogo dei € 9.411,50 originariamente accertati con rideterminazione delle sanzioni ed interessi.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 01, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
Accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla sig. Ricorrente_1 e per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento n. THB01DE01636/2023, rideterminando il maggior reddito imponibile accertato per l'anno d'imposta 2018 nell'importo di € 5.311,50. Rigetta per il resto il ricorso confermando la pretesa fiscale sulle ulteriori movimentazioni non documentate, Compensa integralmente le spese di giustizia.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso simoneariatti@ordineavvocatibopec.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso dp.bologna@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DE01636/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso annullando l'accertamento n. THB01DE01634/2023 per infondatezza delle contestazioni ivi contenute;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. THB01DE01636/2023, notificato in data 02.11.2023, l'Agenzia delle Ricorrente_1Entrate, Direzione Provinciale di Bologna (di seguito, l'Ufficio), ha contestato al SI. (di seguito, il ricorrente) un maggior reddito imponibile per l'anno 2018 di € 9.411,50 liquidando le correlate maggiori imposte IRPEF e addizionali.
La rettifica traeva origine da un'attività istruttoria avviata dall'Ufficio a seguito di anomalie rilevate tramite l'applicativo SERPICO e Spesometro, che evidenziavano un'incongruenza tra i redditi Nominativo_2dichiarati dal ricorrente e dalla coniuge, SI.ra , e le spese sostenute.
In particolare, l'Ufficio rilevava l'acquisto di un'autovettura “Hyundai SantaFè” targata Targa_1 in Nominativo_2data 09.08.2018 per € 38.000,00, intestata alla SI.ra , nonché spese complessive per € 10.044,67 risultanti dallo Spesometro.
A seguito di autorizzazione alle indagini finanziarie, l'Ufficio esaminava le movimentazioni sui conti correnti intestati o cointestati al contribuente con il coniuge sig.ra Nominativo_2
All'esito del contraddittorio con il contribuente, l'Agenzia delle Entrate riteneva non giustificati versamenti per complessivi € 18.823,00 sui conti cointestati. L'Ufficio imputava quindi al sig. Ricorrente_1, a titolo di maggior reddito, l'importo di € 9.411,50 (pari al 50% dei versamenti non giustificati sui conti cointestati).
Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha contestato la fondatezza della pretesa erariale, sostenendo che le movimentazioni bancarie contestate derivassero da fonti non reddituali. In particolare, ha addotto che le somme provenivano da:
Nominativo_31. Aiuti economici e liberalità da parte del sig. , soggetto legato alla famiglia da un profondo rapporto di affetto, quasi parentale, come dimostrato da una donazione formale di € 45.000,00 e dalla nomina quale erede testamentaria per la quota di 1/3 a favore della moglie del ricorrente.
2. Regalie in denaro contante ricevute da parenti e amici in occasione della Cresima della figlia, per un importo di € 5.000,00 versato in data 13/09/2018.
3. Aiuti economici ricevuti dai genitori del coniuge. A sostegno delle proprie difese, la ricorrente ha prodotto documentazione varia, tra cui l'atto di donazione, il testamento del sig. Nominativo_3, dichiarazioni di terzi e, in corso di causa, l'estratto Nominativo_3conto del sig. .
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni, insistendo per la legittimità dell'accertamento. L'Ufficio ha ribadito che, in base alla presunzione legale di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, i versamenti bancari si considerano ricavi e che la contribuente non ha fornito la prova analitica e rigorosa richiesta dalla giurisprudenza per superare tale presunzione. In particolare, ha ritenuto le dichiarazioni di terzi e le giustificazioni generiche inidonee a documentare la provenienza non imponibile di ogni singola operazione contestata.
Difensore_1Alla pubblica udienza sono comparsi per il ricorrente l'Avv. e per l'Ufficio il Dott. Nominativo_4 i quali insistono per le rispettive conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento bancario ex art. 32 DPR 600/1973 si fonda su presunzione legale relativa, superabile mediante prova contraria anche per presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
Il contribuente può contrastarne l'efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito o sono fiscalmente irrilevanti.
Ciò posto, questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che la parte ricorrente abbia fornito prova sufficiente a giustificare la provenienza non reddituale solo di alcune specifiche movimentazioni contestate, mentre per altre la prova offerta non raggiunge il grado di specificità e analiticità richiesto.
Infatti, il contribuente ha documentato in modo convincente l'esistenza di uno stretto e profondo Nominativo_3legame familiare con il sig. deceduto nel 2020. Tale rapporto, descritto come
“quasi parentale”, è ampiamente riscontrato da elementi oggettivi e non contestati, quali la donazione Nominativo_2di € 45.000,00 formalizzata con atto notarile del 23/11/2018 e la nomina della sig.ra quale erede per la quota di 1/3 nel testamento pubblico del de cuius. Questo contesto fattuale rende del tutto verosimile l'ipotesi che il sig. UG sostenesse economicamente la famiglia del ricorrente anche attraverso liberalità non formalizzate. In tale quadro, assumono valore probante decisivo le corrispondenze documentali tra le movimentazioni contestate sui conti della ricorrente e Nominativo_3quelle presenti sull'estratto conto del sig. , prodotto in giudizio
Nello specifico: il versamento in contanti di € 5.000,00 del 13/09/2018 corrisponde un prelievo di pari importo immediatamente precedente dal conto corrente del SI. Nominativo_3. La stretta contiguità temporale e la perfetta coincidenza dell'importo costituiscono un elemento di prova preciso e concordante, idoneo a ricondurre con elevata probabilità la provvista di tale versamento a una liberalità del sig. Nominativo_3, superando così la presunzione legale. Analogamente il versamento di assegno contestato di € 3.200,00 del 25/10/2018 corrisponde all'addebito sul conto corrente intestato sempre al SI. Nominativo_3 di un assegno dello stesso importo avvenuto il 26/10/2018. Anche in questo caso, la corrispondenza di data e importo tra l'accredito sul conto della ricorrente e l'addebito sul conto del donante fornisce la prova analitica della provenienza della somma da una fonte non imponibile.
Pertanto, gli importi di € 5.000,00 e € 3.200,00 devono essere considerati giustificati e sottratti dal totale dei versamenti contestati.
Per le restanti somme contestate, la difesa del ricorrente non ha superato l'onere probatorio su di essa gravante. Le giustificazioni addotte, quali generici aiuti di parenti o altre liberalità in contanti, non sono state supportate da prove documentali analitiche in grado di collegare specificamente ogni singolo versamento a una determinata erogazione non imponibile. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, a fronte della presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari, l'onere della prova contraria non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, le quali hanno valore di meri elementi indiziari e non possono, da sole, fondare il convincimento del giudice. ll contribuente deve fornire una “prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario”. Di conseguenza, in assenza di specifici riscontri documentali per le altre operazioni, la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 rimane operante.
Alla luce di quanto sopra, il maggior reddito imponibile deve essere rideterminato.
L'importo totale dei versamenti non giustificati sui conti cointestati, secondo l'avviso di accertamento, ammonta a € 18.823,00. Da tale importo devono essere sottratte le somme per le quali è stata fornita prova della provenienza non imponibile, pari a € 5.000,00 e € 3.200,00, per un totale di € 8.200,00. Residua, pertanto un importo non giustificato di € 10.623,00 (€ 18.823,00 - € 8.200,00). Essendo i conti cointestati, la quota imputabile al ricorrente è pari al 50%, ovvero € 5.311,50.
Ricorrente_1Il maggior reddito imponibile per l'anno 2018 a carico del sig. va quindi rideterminato in € 5.311,50 in luogo dei € 9.411,50 originariamente accertati con rideterminazione delle sanzioni ed interessi.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 01, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
Accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla sig. Ricorrente_1 e per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento n. THB01DE01636/2023, rideterminando il maggior reddito imponibile accertato per l'anno d'imposta 2018 nell'importo di € 5.311,50. Rigetta per il resto il ricorso confermando la pretesa fiscale sulle ulteriori movimentazioni non documentate, Compensa integralmente le spese di giustizia.