Sentenza 29 ottobre 1975
Massime • 2
In materia di liquidazione degli onorari spettanti al difensore nei confronti del cliente, la mancata contestazione del valore della causa indicato nella parcella non esime il giudice dall'Obbligo di controllare, anche di ufficio, la esattezza di tale indicazione.*
La norma di cui all'art 6 comma primo, della deliberazione del consiglio nazionale forense 8 maggio 1969, approvata con DM 30 maggio 1969, secondo cui, nei giudizi di divisione, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa deve essere accertato con riferimento non gia al valore della massa attiva da dividersi, cosi come dispone l'art 12 cod proc civ, ma a quello della quota in contestazione, e di carattere generale ed e, percio, applicabile anche nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, in quanto il secondo comma del citato art 6 fa salva nei confronti di quest'ultimo, soltanto la possibilita di tener conto del valore effettivo della controversia, qualora questo risulti manifestamente diverso da quello presunto, senza menzionare alcuna altra deroga al principio affermato nel precedente comma. ( Conf 1224/65).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/1975, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1975 |
Testo completo
La norma di cui all'art 6 comma primo, della deliberazione del consiglio nazionale forense 8 maggio 1969, approvata con DM 30 maggio 1969, secondo cui, nei giudizi di divisione, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa deve essere accertato con riferimento non gia al valore della massa attiva da dividersi, cosi come dispone l'art 12 cod proc civ, ma a quello della quota in contestazione, e di carattere generale ed e, percio, applicabile anche nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, in quanto il secondo comma del citato art 6 fa salva nei confronti di quest'ultimo, soltanto la possibilita di tener conto del valore effettivo della controversia, qualora questo risulti manifestamente diverso da quello presunto, senza menzionare alcuna altra deroga al principio affermato nel precedente comma. ( Conf 1224/65).*