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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.443 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PER CASTELLO N.25 80036 PALMA CAMPANIA presso lo studio dell'Avv.MARTINO GRAGNANIELLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvio Garofalo ( ), giusta procura C.F._1 generale alle liti per notar in Fiumicino (Rm) del Persona_1
22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/02/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno d'invalidità\ e disabilità art.3 co.3 L.n.104\92, ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione\mancata valutazione della patologie refertate sulla scorta di parere medico di parte. Sul punto deve evidenziarsi, innanzi tutto, la non computabilità delle minorazioni comprese tra lo zero e il dieci per cento, prevista dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 5, purchè non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, in deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità (cfr. Cass. 11987/2014).
Quanto alle percentuali invalidanti di cui alle tabelle per la determinazione del grado di invalidità approvate con Decreto ministeriale del 5.2.1992, trattasi di parametri non vincolanti ma che rappresentano senz'altro un riferimento omogeneo, scientificamente elaborato e metodologicamente corretto. La tabella di cui al D.M. 05.02.1992 testualmente dispone “La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
1. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 decreto-legge 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
2 2. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica”. Quanto alla disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 può essere concesso
“qualora la minorazione,singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”. La parte, dunque, alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio (che riconosceva il 67% a decorrere dal marzo 2024 e disabilità ex art.3 co.1 L.n.104\92, ha contrapposto un diverso apprezzamento, rimandandosi al certificato redatto in data 30.01.2025 dal Dott.
Persona_2
Dalla lettura del suddetto certificato emerge che il consulente di parte, non evidenzia alcuna erronea affermazione scientifica del CTU, ma si limita a contrapporre alle valutazioni del CTU una diversa valutazione, in particolare con riferimento alla sindrome depressiva, da qualificarsi, a suo dire, come endoreattiva media e non lieve, come valutata dal CTU. Tali censure, evidentemente, esprimono una mera valutazione difforme. Né risultano suppoortate da adeguata certificazione medica di riscontro. A parere di questo Giudice, dunque, le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 03/02/2025 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.443 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PER CASTELLO N.25 80036 PALMA CAMPANIA presso lo studio dell'Avv.MARTINO GRAGNANIELLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvio Garofalo ( ), giusta procura C.F._1 generale alle liti per notar in Fiumicino (Rm) del Persona_1
22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/02/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno d'invalidità\ e disabilità art.3 co.3 L.n.104\92, ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione\mancata valutazione della patologie refertate sulla scorta di parere medico di parte. Sul punto deve evidenziarsi, innanzi tutto, la non computabilità delle minorazioni comprese tra lo zero e il dieci per cento, prevista dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 5, purchè non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, in deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità (cfr. Cass. 11987/2014).
Quanto alle percentuali invalidanti di cui alle tabelle per la determinazione del grado di invalidità approvate con Decreto ministeriale del 5.2.1992, trattasi di parametri non vincolanti ma che rappresentano senz'altro un riferimento omogeneo, scientificamente elaborato e metodologicamente corretto. La tabella di cui al D.M. 05.02.1992 testualmente dispone “La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
1. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 decreto-legge 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
2 2. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica”. Quanto alla disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 può essere concesso
“qualora la minorazione,singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”. La parte, dunque, alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio (che riconosceva il 67% a decorrere dal marzo 2024 e disabilità ex art.3 co.1 L.n.104\92, ha contrapposto un diverso apprezzamento, rimandandosi al certificato redatto in data 30.01.2025 dal Dott.
Persona_2
Dalla lettura del suddetto certificato emerge che il consulente di parte, non evidenzia alcuna erronea affermazione scientifica del CTU, ma si limita a contrapporre alle valutazioni del CTU una diversa valutazione, in particolare con riferimento alla sindrome depressiva, da qualificarsi, a suo dire, come endoreattiva media e non lieve, come valutata dal CTU. Tali censure, evidentemente, esprimono una mera valutazione difforme. Né risultano suppoortate da adeguata certificazione medica di riscontro. A parere di questo Giudice, dunque, le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 03/02/2025 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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