Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
In tema di remissione del debito, ai fini della concessione del beneficio non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di remissione del debito presentata dal condannato, che, nel corso dell'esecuzione carceraria, aveva subito una sanzione disciplinare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2015, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
5 9 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE : Udienza camera di consiglio del 25/11/2015 Registro generale n. 36069/2014 Sentenza n. 3160/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. HASSINO VECCHIO Presidente Dott. Adet Toni Novik Dott. Angela Tardio Dott. Luigi Fabrizio Mancuso Relatore Dott. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) RM ON, nato l'[...]; Avverso l'ordinanza n. 2131/2014 emessa il 12/05/2014 dal Magistrato di sorveglianza di Avellino;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
رسین RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 12/05/2014 il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava l'istanza di remissione del debito presentata da ON RM relativamente alla remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere conseguenti al periodo di detenzione sofferta nell'arco temporale compreso tra il 28/02/2009 e il 27/02/2009. Questo provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti di buona condotta necessari per l'accoglimento dell'istanza di remissione presentata, atteso che, sulla base degli atti, risultava che nei confronti del RM, in data 08/05/2009, durante la sua detenzione presso la Casa di reclusione di Napoli Poggioreale, era stata emessa una sanzione disciplinare.
2. Avverso tale ordinanza il RM ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza dei presupposti per la remissione del debito invocato, che erano stati valutati dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, tenuto conto dei parametri normativi affermati dall'art. 56 Ord. Pen., che erano stati palesemente disattesi dal magistrato di sorveglianza. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ли с CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso del RM pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di 2 legge e pur dovendosi evidenziare la congruità delle doglianze difensive relative all'unicità della condotta ostativa alla concessione del beneficio richiesto non individua singoli aspetti dell'ordinanza impugnata da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una rivalutazione del merito dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di remissione del debito che era stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino sulla base di un percorso motivazionale immune da censure. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale, soffermandosi in particolare sulla circostanza che al RM, durante la detenzione carceraria patita presso l'istituto penitenziario di Napoli Poggioreale, in data 08/05/2009, veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'ammonimento, ponendo in tal modo una condotta ostativa alla concessione della remissione del debito richiesta, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha sostituito l'art. 56 Ord. Pen., secondo cui: «Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354». Queste conclusioni, del resto, appaiono conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale, sebbene la concessione della ли remissione del debito non richiede la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti viceversa rilevante ai fini dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione della liberazione anticipata - tale beneficio penitenziario presuppone comunque la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione dell'esecutato, certamente insussistente nelle ipotesi in cui il detenuto ha commesso infrazioni disciplinari oggetto di sanzione. Sul punto, si ritiene utile richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «L'accoglimento della richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto» (cfr. Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781).
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da RE RM deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Massimo Vecchio Plenteme Sesammo Vecelico DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN 2016 IL CANCELLIERE ST BAIELLA 4