Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2015, n. 593
CASS
Sentenza 25 novembre 2015

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In tema di remissione del debito, ai fini della concessione del beneficio non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di remissione del debito presentata dal condannato, che, nel corso dell'esecuzione carceraria, aveva subito una sanzione disciplinare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2015, n. 593
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 593
    Data del deposito : 25 novembre 2015

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