Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2006, n. 2800
CASS
Sentenza 1 dicembre 2006

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Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha dichiarato l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di un processo giudicato non "equo" a causa della violazione del diritto dell'imputato di "interrogare o fare interrogare i testimoni a carico").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2006, n. 2800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2800
Data del deposito : 1 dicembre 2006

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