Sentenza 30 novembre 1999
Massime • 1
Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale , per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev'essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, come si verifica, invece, nell'ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che tardivamente fosse stata eccepita, in sede di legittimità, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte nel dibattimento di primo grado senza che alcuna doglianza sul punto fosse poi stata formulata nei motivi d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/1999, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 30/11/1999
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1061
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET FO n. il 20.08.1960
avverso sentenza del 27.10.1998 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. AR Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
Udito il difensore Avv. Antonio Fortuna che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27-10-1998, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna irrogata dal Tribunale di Cassino a IL OD imputato di aver partecipato al tentativo di sequestro a scopo di estorsione di OC GE, figlio di un possidente della zona, insieme a SM RM: i due erano stati accusati da tale IA AR, che aveva finto di essere loro complice, ma aveva invece informato la polizia, evitando così la consumazione del reato.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso in Cassazione il difensore del IL, eccependo l'assoluta carenza di prova sul contributo che questi avrebbe dovuto apportare al sequestro, poiché il suddetto collaboratore di giustizia ha escluso che dovesse aiutare il SM nell'immobilizzare e trasportare la vittima, ne' era presente nel luogo scelto per la sua prigionia. Nei motivi aggiunti, depositati in Cancelleria il 19-5-1999, si contesta inoltre la violazione del principio dell'immutabilità del giudice, poiché la decisione è stata emessa da un collegio diverso da quello che aveva partecipato all'istruttoria dibattimentale, senza che le prove venissero riassunte se non mediante lettura dei verbali nonostante mancasse l'accordo delle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve in primo luogo essere esaminata, in quanto preliminare rispetto ad ogni altra, la doglianza prospettata solamente nei motivi aggiunti, depositati in Cancelleria il 19-5-1999, ed attinente l'asserita violazione del principio fondamentale dell'immutabilità del giudice, stabilito dall'art. 525 c.p.p.: infatti la decisione finale risulta emessa da un collegio diverso da quello che aveva assunto le prove, delle quali non si è proceduto ad una completa rinnovazione nonostante l'opposizione delle parti alla semplice lettura dei verbali.
Tale tesi troverebbe, secondo la difesa, conforto nella recente decisione delle Sezioni Unite che ha affermato: "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti." (Sez. Un. 15-1-1999 n. 2, Iannasso ed altro, RV. 212.395).
Il principio è stato emesso invero in analoga fattispecie, in cui il mutamento di un giudice e l'opposizione delle parti alla lettura delle dichiarazioni già raccolte in contraddittorio sono stati considerati elementi che impongono la riassunzione della prova assunta in precedenza nella sua forma più completa, ma un esame della decisione nella sua interezza e non solamente della massima porta questa Corte a concludere per la non applicabilità al caso di specie.
Le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che ricorra la violazione dell'art. 525 c.p.p., rilevando innanzitutto come il principio di immutabilità del giudice ("alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento") posto a pena di nullità assoluta imponga solamente che quando muti la persona fisica del giudice monocratico o la composizione di quello collegiale il dibattimento, debba essere rinnovato ripetendo tutta la sequenza procedimentale che va dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492) all'assunzione delle prove, secondo le modalità stabilite dagli artt. 496 ss. c.p.p.
La violazione riscontrabile nel caso in esame riguarderebbe invece il secondo conima dell'art. 511 c.p.p., che disciplina le letture consentite nell'istruzione dibattimentale e prescrive che "la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo": in proposito è stato ritenuto preferibile l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Sez. III, 4-10-1994, Tini;
Sez. I, 8-8-1995, Capone;
Sez. I, 23-11-1995, Saccomando;
Sez. IV, 8-5-1996, Buscioni;
Sez. IV, 9-5-1996, Scialla;
Sez. II, 8-7-1998, Fanuele) secondo cui è inammissibile la lettura del verbale delle dichiarazioni rese davanti a un giudice diverso, non preceduta dal nuovo esame della persona che le ha rese, se le parti lo richiedano.
Le Sezioni Unite in particolare rilevano che "nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice può accadere che nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza. In tal caso si deve ritenere che, non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali. È stata invece esclusa (all'infuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 190 bis c.p.p.) la possibilità per il giudice di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, se non previo riesame del dichiarante: appare quindi evidente come sia stata data piena rilevanza al potere dispositivo delle parti, le quali hanno la possibilità di far entrare in maniera pienamente regolare nel processo gli elementi probatori raccolti in precedenza, attraverso la lettura dei verbali, o di renderli inutilizzabili. Proprio per questo, non può ritenersi che tale potestà sia senza limiti e possa essere fatta valere in ogni momento: in altri termini ricorrerebbe un caso di quella "inutilizzabilità relativa", non espressamente prevista dalla legge ma pur elaborata come concetto dalla dottrina e dalla giurisprudenza quando si tratti di prove che non siano state assunte in violazione di norme tassative. In ordine a tale ultimo requisito si rileva come sia ormai indiscussa - anche per effetto di talune pronunce della Corte costituzionale (Corte Cost. 3-2-1994 n. 17 e Corte Cost., 3-4-1 996 n. 99) la legittimità dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali di prove acquisite nell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito, in quanto nelle suddette decisioni si afferma che i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta" sicché "non è irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione".
L'inutilizzabilità deriva quindi da un elemento diverso ed estrinseco, quale il mancato consenso di una delle parti, che deve pertanto essere fatto valere col primo atto con cui essa abbia la possibilità di farlo e non è rilevabile in ogni stato e grado del processo, come invece sarebbe per elemento probatorio assunto in violazione di una norma di legge e, quindi, affetto da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria.
Nel caso in esame il IL, pur essendosi opposto alla lettura delle prove assunte in precedenza, tra cui le dichiarazioni del IA AR, non ha poi proposto tale eccezione nell'atto di appello, nel quale ha richiesto la rinnovazione parziale del dibattimento per un motivo del tutto diverso, quale l'audizione dei testi LI AR e AT AS, ed ha contestato tutte le contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, riconoscendo in tal maniera sia pure implicitamente la validità della loro assunzione.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per le doglianze, prospettate coi ricorso originario, in cui si sottolineano le carenze della motivazione nei punti in cui ha ritenuto attendibile la chiamata in reità da parte del IA ma non si contesta più l'irregolare lettura dei relativi verbali: ne consegue che la doglianza formulata a tale proposito solamente nei motivi aggiunti deve essere considerata tardiva e, come tale, non può essere presa in considerazione.
Le altre doglianze riguardano l'assoluta carenza di prova sul contributo che il IL avrebbe dovuto apportare al sequestro, poiché dalle dichiarazioni del suddetto collaboratore di giustizia risulta escluso che egli avesse il compito di aiutare il SM nell'immobilizzare e trasportare la vittima e perché non è stato trovato neppure nel luogo scelto per imprigionarla. Tali rilievi vertono però esclusivamente sul merito e propongono solamente una rilettura delle risultanze processuali, con una sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei fatti come è stata effettuata nel provvedimento impugnato, i cui vizi della motivazione per essere rilevanti devono configurare una "manifesta illogicità", un concetto indubbiamente più ristretto di quello espresso nell'art. 475 co. 1^ del codice di procedura abrogato (nel quale si leggeva "se è contraddittoria la motivazione"). La Corte territoriale ha invero spiegato le ragioni del suo convincimento della colpevolezza del IL, rilevando come non sia esatto che l'indicazione del ruolo da lui svolto sia una deduzione e non una conoscenza diretta del IA, in quanto quest'ultimo ha affermato di conoscerlo personalmente perché dovevano fare insieme delle rapine, poi non portate e termine.
Si evidenzia inoltre come i tre abbiano preso uno specifico appuntamento per commettere il sequestro di persona in questione e come si sia un riscontro a tali accuse nella conversazione telefonica del IL con una donna, svoltasi solo qualche giorno dopo quello fissato per l'agguato, in cui questi esprimeva il suo timore di essere arrestato da un momento all'altro.
La telefonata in argomento viene ritenuta da entrambi i giudici di merito, in maniera non illogica, una confessione stragiudiziale dell'imputato in ordine alla sua responsabilità per il reato ascritto, ne' appaiono ammissibili le doglianze su tale punto perché "in tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza." (Sez. VI, 4-6-1996 n. 5301, Falsone, RV. 205.651).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000