Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 35616
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Sentenza 22 settembre 2005

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In presenza di una decisione della Corte di Strasburgo che, accertata la violazione dell'art. 6 CEDU nello svolgimento in contumacia di un processo, ritenga che la carcerazione del condannato conseguente a giudicato si stia eseguendo in violazione dell'art. 5, comma secondo, lett. a, della Convenzione, il giudice non può dichiarare "de plano" (art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.) inammissibile la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione, senza aver prima valutato, nel contraddittorio tra le parti, se sussista nell'ordinamento interno la possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di Strasburgo, ritenendola preclusiva dell'esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo", pure in assenza nell'ordinamento nazionale di una norma "ad hoc" che consenta di sospendere l'esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 35616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35616
    Data del deposito : 22 settembre 2005

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