Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
In presenza di una decisione della Corte di Strasburgo che, accertata la violazione dell'art. 6 CEDU nello svolgimento in contumacia di un processo, ritenga che la carcerazione del condannato conseguente a giudicato si stia eseguendo in violazione dell'art. 5, comma secondo, lett. a, della Convenzione, il giudice non può dichiarare "de plano" (art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.) inammissibile la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione, senza aver prima valutato, nel contraddittorio tra le parti, se sussista nell'ordinamento interno la possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di Strasburgo, ritenendola preclusiva dell'esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo", pure in assenza nell'ordinamento nazionale di una norma "ad hoc" che consenta di sospendere l'esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 35616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35616 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/09/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI ILio - Consigliere - N. 3020
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 046400/2004
ha pronunciato la seguente: 06440/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAT BERRO FRANCO N. IL 12/05/1949;
avverso ORDINANZA del 23/11/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott.
CEDRANGOLO Oscar chiedeva l'annullamento con rinvio;
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Milano, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 666, secondo comma, c.p.p. dichiarava inammissibile l'istanza avanzata dal condannato volta ad ottenere l'annullamento, o la revoca o la dichiarazione di ineseguibilità dell'ordine di esecuzione emesso dal P.G. in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni 24 di reclusione pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Milano in data 9/4/1984. Il giudizio, conseguente a rinvio della Corte di Cassazione si era svolto in contumacia dell'imputato in quanto si era ritenuto non provato il legittimo impedimento addotto e costituito dallo stato di detenzione all'estero, mentre la notifica del decreto di citazione era avvenuto a mani della madre. La sentenza era stata poi impugnata anche sotto questo profilo di vizio procedurale e il giudice di legittimità
aveva ritenuto non provato l'impedimento e soprattutto dovuto a negligenza dell'imputato l'omessa prova. Divenuta definitiva la sentenza di condanna, il condannato, senza esperire alcuno dei mezzi previsti dall'ordinamento quali la revisione, si era rivolto alla
Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) denunciando la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea e la Commissione,
ritenuta fondata la doglianza, aveva rimesso le parti davanti alla
Corte Europea di Strasburgo che con decisione del 28/8/91 aveva riconosciuto la violazione dell'art. 6 sopra citato in quanto nel giudizio d'appello non era stato riconosciuto all'accusato il diritto di difendersi personalmente.
Tanto premesso, la Corte territoriale, investita di incidente di esecuzione, rilevava che tale decisione non poteva in alcun modo determinare l'ineseguibilità della condanna in quanto si era già
formato il giudicato con la decisione della Cassazione e non era possibile eliminare gli effetti di una decisione contraria agli obblighi sanciti dal trattato, con l'unica conseguenza che il condannato aveva diritto ad un equo indennizzo.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo:
- illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza della Corte di Strasburgo gli avesse riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo, mentre questo era stato negato perché nel caso concreto veniva ritenuta equa riparazione già il riconoscimento della violazione dell'art. 6 della Convenzione;
- violazione dell'art. 666 comma 2 c.p.p. perché la dichiarazione di inammissibilità "de plano" non poteva consentire un esame anche del merito della norma contenuta nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo;
- violazione dell'art. 696 c.p.p. in quanto lo Stato Italiano ha l'obbligo di eseguire le sentenze dell'organismo europeo e quindi è
obbligato a revocare l'ordine di esecuzione della sentenza.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione al secondo dei motivi presentati, allo stato assorbente su tutti gli altri, in quanto la dichiarazione di inammissibilità "de plano" è
stata pronunciata fuori dai casi consentiti non trattandosi di un'ipotesi di infondatezza della pretesa evidenziata "ictu oculi"
coinvolgendo la questione sottoposta all'esame il problema di diritto della immediata eseguibilità delle sentenze della Corte di
Strasburgo che contengano una condanna ai sensi dell'art. 6 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della sua incidenza su un giudicato. In particolare, il caso in questione coinvolge una tematica molto dibattuta nella giurisprudenza comunitaria che si è
pronunciata su casi analoghi. La sentenza pronunciata dalla Corte
Europea dei diritti umani in data 3 marzo 2005 nel procedimento contro la Repubblica Bulgara, instaurato da IL IE OV,
ha affrontato il problema se una volta riconosciuto che il procedimento penale si era svolto in violazione dei principi contenuti nell'art. 6 della Convenzione, la privazione della libertà
conseguente doveva considerarsi o meno giustificata ai sensi dell'art. 5 della stessa convenzione. La conclusione a cui è giunta la Corte in quella sede (paragrafi da 51 a 57) è stata di ritenere giustificata ai sensi dell'art. 5 della convenzione la detenzione in conseguenza del giudicato, ma ingiustificata la stessa detenzione dal momento in cui, dopo aver ottenuto una condanna dello Stato ai sensi dell'art. 6 e dopo aver attivato una procedura di riapertura del processo secondo una norma introdotta ad hoc nel codice bulgaro,
questa gli era stata negata.
La complessità della tematica affrontata richiede certamente che
Venga trattata garantendo al condannato la possibilità di interloquire e quindi con la procedura in camera di consiglio.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Milano, che, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, dovrà nuovamente pronunciare sulla richiesta del Cat Berro, seguendo i seguenti necessari passaggi logico-giuridici:
- le norme della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4.8.1955,
n. 848, sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, sono, dunque, vigenti nell'ordinamento italiano e, in quanto derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica,
sono, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (Corte cost., 19 gennaio
1993, n. 10): le disposizioni della Convenzione, devono essere,
pertanto, applicate dal giudice italiano (Cass., Sez. Un., 23,
novembre 1988, Polo, rv., 181288; Sez. 1^, 12 maggio 1993, Medrano,
rv. 195661); - stabilire, poi, se la disposizione di cui all'art. 5,
comma 2, lett. a) della Convenzione europea ("Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente .....) precluda l'esecuzione nell'ordinamento italiano di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo" dalla Corte
di giustizia a norma dell'art. 6 della Convenzione, ovvero se, in assenza di un apposito rimedio previsto nell'ordinamento interno,
debba comunque prevalere il giudicato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla
Corte d'assise d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2005