TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4116 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, C.F._1
dall'avv. RUSSO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSSO
SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/03/2024 e Parte_1 [...]
premesso: - di aver contratto matrimonio in Napoli il 10.06.1989 dal CP_1
quale sono nate (il 1.01.1991) e (il 17.07.1999) - esponevano che il Per_1 Per_2
Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale omologando gli accordi con decreto n. 2155/2015 del 16.03.2015, nel quale si prevedeva, tra l'altro, a carico
1 del il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie di Parte_1
€ 150,00, il mantenimento in favore della IG minore di € 250,00 ed il Per_2
mantenimento in favore della IG (maggiorenne ma non autosufficiente) di Per_1
€ 100,00. Esponevano che la IG ha raggiunto la piena indipendenza Per_1
economica essendo stata assunta dalla che ha iniziato una CP_2
convivenza con il proprio compagno.
Su tali premesse rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 2155/2015 pronunciato dal Tribunale di Napoli prevedendo la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre a titolo di mantenimento della IG . Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 03.10.2024, preso atto della conferma delle parti delle condizioni di cui al ricorso introduttivo e della rinuncia dei coniugi alla comparizione personale, il GI riservava la causa al collegio, previa acquisizione del parere del PM che rendeva senza conclusioni.
In merito alla modifica delle condizioni di separazione, le parti stabilivano quanto segue:
- revoca dell'assegno di mantenimento per la IG , posto a carico del Per_1
SI. e in favore della SI.ra , nella misura di Parte_1 CP_1
euro 100,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione con effetto a partire dalla data della presente domanda.
-confermarsi le restanti disposizioni di cui in omologa”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, atteso che i suddetti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4116 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, C.F._1
dall'avv. RUSSO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSSO
SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/03/2024 e Parte_1 [...]
premesso: - di aver contratto matrimonio in Napoli il 10.06.1989 dal CP_1
quale sono nate (il 1.01.1991) e (il 17.07.1999) - esponevano che il Per_1 Per_2
Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale omologando gli accordi con decreto n. 2155/2015 del 16.03.2015, nel quale si prevedeva, tra l'altro, a carico
1 del il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie di Parte_1
€ 150,00, il mantenimento in favore della IG minore di € 250,00 ed il Per_2
mantenimento in favore della IG (maggiorenne ma non autosufficiente) di Per_1
€ 100,00. Esponevano che la IG ha raggiunto la piena indipendenza Per_1
economica essendo stata assunta dalla che ha iniziato una CP_2
convivenza con il proprio compagno.
Su tali premesse rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 2155/2015 pronunciato dal Tribunale di Napoli prevedendo la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre a titolo di mantenimento della IG . Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 03.10.2024, preso atto della conferma delle parti delle condizioni di cui al ricorso introduttivo e della rinuncia dei coniugi alla comparizione personale, il GI riservava la causa al collegio, previa acquisizione del parere del PM che rendeva senza conclusioni.
In merito alla modifica delle condizioni di separazione, le parti stabilivano quanto segue:
- revoca dell'assegno di mantenimento per la IG , posto a carico del Per_1
SI. e in favore della SI.ra , nella misura di Parte_1 CP_1
euro 100,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione con effetto a partire dalla data della presente domanda.
-confermarsi le restanti disposizioni di cui in omologa”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, atteso che i suddetti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3