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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 338 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Modena Boschicello, n. Parte_1
54 C, presso lo studio dell'avv. Stefania Ventra (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_2 Email_4 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresenta l'illegittimità della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito n.
43920230000513730000, notificato il 9.01.2024, relativa al periodo intercorrente fra gennaio 2021 e dicembre 2022. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditoria in ragione del mancato svolgimento, da parte sua, in maniera abituale e prevalente, dell'attività commerciale.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Dichiarare illegittimo e/o comunque annullare per i motivi indicati in ricorso, l'avviso di addebito opposto;
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha documentato (v. all. 3) di aver proceduto all'annullamento della pretesa creditoria.
3. Stante il dimostrato sgravio del credito operato dall'Istituto di previdenza, la materia del contendere deve dichiararsi cessata.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Modena Boschicello, n. Parte_1
54 C, presso lo studio dell'avv. Stefania Ventra (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_2 Email_4 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresenta l'illegittimità della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito n.
43920230000513730000, notificato il 9.01.2024, relativa al periodo intercorrente fra gennaio 2021 e dicembre 2022. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa creditoria in ragione del mancato svolgimento, da parte sua, in maniera abituale e prevalente, dell'attività commerciale.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Dichiarare illegittimo e/o comunque annullare per i motivi indicati in ricorso, l'avviso di addebito opposto;
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha documentato (v. all. 3) di aver proceduto all'annullamento della pretesa creditoria.
3. Stante il dimostrato sgravio del credito operato dall'Istituto di previdenza, la materia del contendere deve dichiararsi cessata.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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