Art. 13. 1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' di cui al comma precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , sono aggiunti i seguenti:
"Se l'infrazione di cui al nono comma e' commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione e' raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.
Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo ((...)) ".
"Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' di cui al comma precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , sono aggiunti i seguenti:
"Se l'infrazione di cui al nono comma e' commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione e' raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.
Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo ((...)) ".